Pignoramento e vendita all'asta immobile con diritto di abitazione di terzi

  • 811 Viste
  • Ultimo messaggio 30 giugno 2021
gabrielepe pubblicato 14 maggio 2021

Salve, volevo sottoporre il seguente quesito: sono creditore da una persona di circa 42.000 euro, questa persona non ha liquidità presso conto correnti o altro, per il momento ho solo messo una ipoteca giudiziale su un immobile acquistato da questa a 110.000 euro, il problema che questa persona all'atto di acquisto ha intestato al 100% la proprietà a se ma ha messo il diritto di abitazione per se al 50% ed al 50% per altra persona. Fin qui gli avvocati mi hanno sempre sconsigliato di procedere con pignoramento e vendita all'asta visto il diritto di abitazione di una terza persona, anche voi me lo sconsigliate? poi qualcuno mi ha anche suggerito di far fare una valutazione dell'intero immobile e chiedere il sequestro giudiziale oppure di richiedere una percentuale sul valore catastale e richiedere un equo canone di affitto oppure vendere il mio credito a terzi..sono strade percorribili secondo voi?

Ordina per: Standard | Il più nuovo | Voti
inexecutivis pubblicato 17 maggio 2021

Il diritto di abitazione un diritto reale è disciplinato dagli artt. 1022 e ss c.c., a mente del quale “Chi ha il diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia”.

Inoltre, ai fini che qui interessano, ai sensi del successivo art. art. 1026 c.c. le disposizioni relative all’usufrutto si applicano, in quanto compatibili, all’uso e all’abitazione.

Orbene, poiché ai sensi dell’art. 2643, comma primo, n. 4 c.c., i contratti che costituiscono o modificano (tra gli altri) il diritto di abitazione sono soggetti a trascrizione, la conseguenza sarà che, in virtù di quanto previsto dall’art. 2644, 2914, 2915 e 2919 c.c., il diritto di abitazione, se trascritto in data successiva al pignoramento (o all’ipoteca), sarà inopponibile all’aggiudicatario.

In particolare, poi, ai sensi dell’art. 2812 c.c., il diritto di abitazione (come le servitù, il diritto di usufrutto e di uso), di cui sia stata trascritta la costituzione dopo l’iscrizione dell’ipoteca, si estingue con l’espropriazione del fondo ed il titolare del diritto è ammesso a partecipare alla distribuzione del ricavato con un diritto di preferenza rispetto ad altri creditori. In questo caso è opportuno che nel decreto di trasferimento sia dato conto dell’intervenuta estinzione del diritto di abitazione. Questa precisazione consentirà di annotare, a margine della trascrizione del diritto di abitazione, l’intervenuta estinzione.

In caso contrario (ove cioè il diritto di abitazione sia stato trascritto in data antecedente al pignoramento, o all’ipoteca), la proprietà del bene pignorato verrà trasferita come gravata dal diritto di abitazione e gli atti espropriativi non possono pregiudicare il titolare dello stesso.

Insomma, l'esistenza del diritto di abitazione non impdedisce il pignoramento, ma limit certamente l'appetibilità del bene sul mercato.

gabrielepe pubblicato 17 maggio 2021

Grazie della risposta, volevo chiedere al riguardo se durante il periodo del pignoramento e la successiva vendita all'asta potrei chiedere al debitore un equo canone di affitto e se sì in base a quale normativa? grazie

inexecutivis pubblicato 20 maggio 2021

No, impossibile.

gabrielepe pubblicato 26 giugno 2021

Grazie molto utile..volevo chiederle in quanto mi sembra che ci siano 5 anni per chiedere la revoca del diritto di abitazione su un immobile se questo è stato fatto per mettersi al sicuro da un eventuale pignoramento e limitare una eventuale vendita come in questo caso...e se sì, se questi 5 anni sono dal momento che l'interessato ne viene a conoscenza oppure dal momento della sottoscrizione del diritto di abitazione ?

inexecutivis pubblicato 30 giugno 2021

Probabilmente nella domanda ci si reiferisce all'azione revocatoria, che a norma dell'art. 2903 c.c. si prescrive in 5 anni decorrenti dalla data dell'atto.

Close