Pignoramento dell'usufrutto.Vendita dell'intero bene

  • 155 Viste
  • Ultimo messaggio 25 agosto 2019
giorgio33343@tiscali.it pubblicato 22 agosto 2019

Nel caso di pignoramento dell'usufrutto può il giudice dell'esecuzione mettere in vendita l'intero appartamento salvo poi corrispondere al nudo proprietario la sua quota parte del ricavato?

inexecutivis pubblicato 25 agosto 2019

Sia il diritto di nuda proprietà che il diritto di usufrutto possono essere oggetto di pignoramento immobiliare. Resta escluso l’usufrutto legale esercitato dai genitori esercenti la potestà sui beni del figlio, che l’art. 326, comma primo, c.c., sottrae all’esecuzione forzata da parte dei creditori.

Poiché ai sensi dell’art. 979, comma primo, c.c. “La durata dell’usufrutto non può eccedere la vita dell’usufruttuario”, se è posto in vendita il diritto di usufrutto, esso comunque, al più tardi, si estinguerà alla morte dell’usufruttuario originario, dovendosi solo precisare che ai sensi dell’art. 999 c.c. le locazioni concluse dall’usufruttuario, in corso al tempo della cessazione dell’usufrutto, purché constino da atto pubblico o da scrittura privata di data certa anteriore, continuano per la durata stabilita, ma non oltre il quinquennio dalla cessazione dell’usufrutto (Va ricordato che l’usufrutto, come tutti i diritti reali, si costituisce, modifica ed estingue, solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge, e dunque per: - scadenza del termine trentennale se si tratta di persona giuridica; - prescrizione ventennale per non uso; - riunione dell'usufrutto e della proprietà nella stessa persona; - totale perimetro della cosa su cui è costituto; - grave abuso del diritto da parte dell'usufruttario; - scadenza del termine convenuto per la durata dell'usufrutto. A queste ipotesi va aggiunta la rinuncia, riconosciuta quale causa estintiva del diritto di usufrutto da Cass., 10 gennaio 2013 n. 482).

Se la cessazione dell’usufrutto avviene per la scadenza del termine stabilito, le locazioni non durano in ogni caso se non per l’anno, e, trattandosi di fondi rustici dei quali il principale raccolto è biennale o triennale, se non per il biennio o triennio in corso al tempo in cui cessa l’usufrutto.

Quanto alle modalità di determinazione del valore dell’usufrutto, esse si ricavano dall’art. 48 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), a mente del quale “Per il trasferimento della proprietà gravata da diritto di usufrutto, uso o abitazione la base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore della piena proprietà e quello dell'usufrutto, uso o abitazione. Il valore dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione è determinato a norma dell'art. 46, assumendo come annualità l'ammontare ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale di interesse”.

Da questa norma si evince che l’usufrutto, e di conseguenza la nuda proprietà, si calcola come segue: il valore del bene (cioè della piena proprietà) deve essere moltiplicato per il saggio di interesse legale, ed il risultato così ottenuto moltiplicato a sua volta per uno dei coefficienti della tabella allegata al citato testo unico.

In definitiva, pignorato l’usufrutto, non può essere posta in vendita la piena proprietà.

Close