Buongiorno,
In un condominio vengono prima ipotecati e poi pignorati, un'unità immobiliare (appartamento) ed un box da vendersi all'asta come "lotto unico".
Nell'atto di provenienza con il quale l'esecutato acquistò i sopra citati immobili, era compresa una quota di proprietà proporzionale in millesimi, riferiti alla strada comune di accesso al complesso condominiale, classificata come "zona verde privata" e censita a catasto terreni, che non è stata ipotecata e conseguentemente pignorata.
Il perito estimatore nominato dal Tribunale, evidenzia nella propria perizia "che agli immobili oggetto di procedura, compete la proporzionale quota di comproprietà indivisa sugli enti comuni del condominio in ragione di millesimi xx per il subalterno x (appartamento) e in ragione di millesimi xx per il subalterno y (box)", senza riportare nella Perizia, la particella a catasto terreni corrispondente alla strada di accesso comune al complesso condominiale, come riportato nell'atto di provenienza.
Nel pignoramento e conseguentemente nella Nota di trascrizione del pignoramento, niente fa riferimento a quella quota di proprietà relativa alla strada di accesso comune, la quale non essendo stata ipotecata, di conseguenza, non è stata nemmeno pignorata insieme all'appartamento ed al box.
Essendo d'accordo con chi ritiene che i beni comuni "di base", quelli generalmente distinti in catasto come beni comuni non censibili, restano ipotecati per "effetto naturale", il punto è che in questo caso detti beni (tale sicuramente è almeno la strada di accesso) vengono convenzionalmente esclusi dalla garanzia.
Conseguentemente sono esclusi dal pignoramento, conseguentemente non posso venderli all'asta. A questo punto:
a) o la clausola che esclude gli enti comuni dall'ipoteca è nulla, ma bisognerebbe almeno integrare il pignoramento...
b) oppure il giudice, dietro istanza, mi autorizza a vendere anche le parti comuni (tutte? solo quelle di base?): ma può farlo?
In termini generali, la comunione forzosa dei condomini è tale in relazione ai beni, non alle persone: per cui la vendita della proprietà esclusiva senza i beni condominiali, pur senza far cessare la comunione tra le persone, opererebbe una separazione tra i beni (quello esclusivo e quelli condominiali) in contrasto sostanziale con il principio del 1119 c.c., e pertanto non può farsi.
Come fa l'aggiudicatario ad entrare in casa, se il giardino circostante è ancora proprietà dell'esecutato (per la sua parte) e non può essere assegnato?
Grazie in anticipo.