Perizia CTU con errori

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  • Ultimo messaggio 12 maggio 2020
approfondisco pubblicato 20 ottobre 2016

Buonasera

altro immobile, altro caso.

Trattasi di immobile periziato dal CTU correttamente sulla base degli strumenti a sua disposizione (conservatoria, cartografia, etc), ma dopo un mio approfondimento in loco trovo un errore: l'immobile dichiarato dal CTU accessibile e' praticamente inaccessibile (il perito confonde la strada di accesso)

Ora mi chiedo: in questi casi è opportuno segnalare la cosa al perito o al delegato alla vendita?

Del resto, se in perizia fosse riportata la reale situazione dell'immobile, l'approccio dell'interessato all'immobile sarebbe sicuramente diverso: non dico che l'interessato rinuncerebbe all'acquisto ma quasi sicuramente offrirebbe una cifra inferiore.

Inoltre, altra considerazione conseguente,  io informato dell'errore sono (paradossalmente) svantaggiato nell'acquisto rispetto a chi quell'errore non l'ha rilevato, a vantaggio economico a mio avviso, in questo caso specifico, della procedura (che vende nello stato di fatto)

Grazie dell'attenzione.

Andrea

 

 

 

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inexecutivis pubblicato 23 ottobre 2016

Riteniamo che la segnalazione dell’anomalia al professionista delegato alla vendita sia opportuna.

Invero, sebbene la situazione di fatto da lei riscontrata non incida della vendibilità del bene (si tratterà, riteniamo, di un fondo intercluso che in quanto tale potrà ottenere la costituzione di una servitù coattiva di passaggio per accedere alla via pubblica ai sensi dell’art. 1051 c.c.) essa certamente rileva sotto il profilo della determinazione del valore dell’immobile.

Peraltro, in relazione alle circostanze concrete, non può in linea di principio escludersi una responsabilità dell’esperto stimatore.

In proposito si osservi che secondo la giurisprudenza “L'esperto nominato dal giudice per la stima del bene pignorato è equiparabile, una volta assunto l'incarico, al consulente tecnico d'ufficio, sicché è soggetto al medesimo regime di responsabilità ex art. 64 c.p.c., senza che rilevi il carattere facoltativo della sua nomina da parte del giudice e l'inerenza dell'attività svolta ad una fase solo prodromica alla procedura esecutiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di condanna dell'ausiliare, che aveva proceduto a stima viziata, per difetto, nel computo della superficie dell'immobile, al risarcimento dei danni in favore di coloro cui era stata revocata, in conseguenza di tale errore, l'aggiudicazione in sede esecutiva)”. (Cass., 18.9.2015, n. 18313).

 

Nello stesso solco si è collocata, per altro recentemente, Cass., 23.6.2016, n. 13010, la quale ha affermato che “Il perito di stima nominato dal giudice dell'esecuzione risponde nei confronti dell'aggiudicatario, a titolo di responsabilità extracontrattuale, per il danno da questi patito in virtù dell'erronea valutazione dell'immobile staggito, solo ove ne sia accertato il comportamento doloso o colposo nello svolgimento dell'incarico, tale da determinare una significativa alterazione della situazione reale del bene destinato alla vendita, idonea ad incidere causalmente nella determinazione del consenso dell'acquirente. (Nella specie, la S.C. ha escluso la responsabilità del perito in relazione ai costi sostenuti dall'aggiudicatario per la regolarizzazione urbanistica dell'immobile acquistato, maggiori rispetto a quelli indicati in perizia, evidenziando come gli stessi fossero ricollegabili ad una disattenzione dell'acquirente, che non aveva considerato la mancanza, pur rappresentata dall'ausiliario nel proprio elaborato, di alcuni documenti importanti ai fini della valutazione di tali oneri)”.

ago1304 pubblicato 07 maggio 2020

Ho acquistato ad una vendita giudiziaria senza incanto, i diritti di nuda proprietà di un immobile.

Il giorno seguente all'apertura della busta (la mia era stata l'unica offerta per quel lotto) ho scoperto che l'usufrutto era stato erroneamente calcolato a scapito del valore della nuda proprietà.

Mi spiego: La piena proprietà dell'immobile, complessivamente era stata valutata 98.400 euro mentre il valore del diritto reale di usufrutto era stato periziato in 15.000 euro con conseguente individuazione del valore della nuda proprietà in 83.400 Euro (valore della piena proprietà meno il valore del diritto di usufrutto)

Sarebbe stato tutto perfetto se l'usufruttuario avesse avuto una età compresa tra gli 87 e 92 anni poichè le tabelle Ministeriali per la determinazione dell'Usufrutto e della Nuda Proprietà utilizzate dai Notai riportano una percentuale del 15% del valore della Piena Proprietà a Usufruttuari compresi in quella fascia di età.  Purtroppo per me l'usufruttuario aveva solo 65 anni, per cui, una volta stabilito dal CTU che il valore della Piena Proprietà era di 98.400 euro, la stima del valore dell'usufrutto in capo ad una persona di 65 anni corrisponde a 49.200 (50% del valore della Piena Proprietà) e di conseguenza anche il valore della Nuda proprietà sarebbe dovuto essere del 50% equivalente a 49.200 € contro gli 83.400 € periziati dal CTU.

Chiaramente nei documenti e negli atti del Tribunale non vi sono i dati relativi all'intestatario dell'usufrutto ne tantomeno l'età (per la privacy) per cui era impossibile accorgersi di quell'errore a meno che non avessi fatto effettuare dei controlli da un tecnico di mia fiducia dubitando da subito della professionalità del CTU.

Ho immediatamente chiesto al Giudice di potermi ritirare dalla vendita per questo motivo ma a suo parere avrei perso la caparra già versata.

In questo caso, il CTU che ha stimato arbitrariamente il Valore dell'Usufrutto indipendentemente dall'eta dell'usufruttuario omettendo la corretto processo estimativo mediante l'applicazione delle Tabelle Ministeriali falzando di conseguenza il valore della Nuda Proprietà, non ha delle responsabilità nei confronti dell'acquirente che in buona fede ha acquistato un diritto con un valore sostanzialmente falzato da un suo errore professionale?

inexecutivis pubblicato 12 maggio 2020

L’aggiudicatario di un immobile il quale si avveda che il bene acquistato presenta vizi occulti, non conoscibili con l’ordinaria diligenza, non può agire per la risoluzione della vendita o ottenere la riduzione del prezzo, oppure ancora il risarcimento del danno nei confronti della procedura. Ad impedirlo è l’art. 2922 c.c., il quale esclude esplicitamente che nella vendita esecutiva trovi applicazione la disciplina della garanzia per i vizi della venduta.

Questo tuttavia non vuol dire che egli sia sprovvisto in assoluto di rimedi.

Infatti, egli potrà eventualmente agire nei confronti del perito stimatore, il quale soggiace alle regole generali in tema di responsabilità civile, e dunque all’art. 2043 c.c., che impone l'obbligo del risarcimento del danno a colui che compie un fatto illecito con dolo o colpa.

Quella dello stimatore, è una obbligazione di mezzi, e dunque la diligenza dovuta è quella di cui all’art. 1176, comma secondo, c.p.c.; se poi nello svolgimento dell’incarico egli è stato chiamato a svolgere di prestazioni di particolare difficoltà, la sua diligenza dovrà essere valutata secondo i criteri di cui all’art. 2236 c.c.. In questi termini si è pronunciata Cass. 2.2.2010, n. 2359, con riferimento al caso in cui lo stimatore aveva erroneamente determinato la superficie di un immobile pignorato.

Più in generale, secondo la giurisprudenza “L'esperto nominato dal giudice per la stima del bene pignorato è equiparabile, una volta assunto l'incarico, al consulente tecnico d'ufficio, sicché è soggetto al medesimo regime di responsabilità ex art. 64 c.p.c., senza che rilevi il carattere facoltativo della sua nomina da parte del giudice e l'inerenza dell'attività svolta ad una fase solo prodromica alla procedura esecutiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di condanna dell'ausiliare, che aveva proceduto a stima viziata, per difetto, nel computo della superficie dell'immobile, al risarcimento dei danni in favore di coloro cui era stata revocata, in conseguenza di tale errore, l'aggiudicazione in sede esecutiva)”. (Cass., 18.9.2015, n. 18313).

Nello stesso solco si è collocata, per altro recentemente, Cass., 23.6.2016, n. 13010, la quale ha affermato che “Il perito di stima nominato dal giudice dell'esecuzione risponde nei confronti dell'aggiudicatario, a titolo di responsabilità extracontrattuale, per il danno da questi patito in virtù dell'erronea valutazione dell'immobile staggito, solo ove ne sia accertato il comportamento doloso o colposo nello svolgimento dell'incarico, tale da determinare una significativa alterazione della situazione reale del bene destinato alla vendita, idonea ad incidere causalmente nella determinazione del consenso dell'acquirente. (Nella specie, la S.C. ha escluso la responsabilità del perito in relazione ai costi sostenuti dall'aggiudicatario per la regolarizzazione urbanistica dell'immobile acquistato, maggiori rispetto a quelli indicati in perizia, evidenziando come gli stessi fossero ricollegabili ad una disattenzione dell'acquirente, che non aveva considerato la mancanza, pur rappresentata dall'ausiliario nel proprio elaborato, di alcuni documenti importanti ai fini della valutazione di tali oneri)”.

Tuttavia non siamo certi che nel caso di specie possa essere invocata la responsabilità dello stimatore.

Invero, riteniamo che l'offerenteabbia il diritto di conoscere l'età dell'usufruttuario perchè questo chiaramente è un lememento determinante ai fini della valutazione della cnvenienza dell'acquisto, e dunque se non si è compiutamente attivato per conoscerla, non può sollevare ragioni di doglianza, a meno che non si possa dedurre che è stata fornita una informazione errata.

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