Parziale cancellazione dei gravami

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  • Ultimo messaggio 06 novembre 2021
savio pubblicato 03 novembre 2021

Buongiorno

Vincoli che resteranno a carico dell’acquirente: • Sui beni oggetto di pignoramento immobiliare sono stati costituiti in fondo patrimoniale - Tale fondo patrimoniale non potrà essere cancellato, tuttavia con ordinanza del ...... e con sentenza del Tribunale di .......... è stato dichiarato non opponibile e inefficace nei confronti della presente procedura.  Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: trascrizione del .... – registro particolare ..... – registro generale ...... – domanda giudiziale – revoca atti soggetti a trascrizione – immobili siti ...... Anche tale trascrizione non è opponibile alla procedura in forza di ordinanza del Tribunale di ..........e successivo provvedimento di rigetto del reclamo del ........... 

L'aggiudicatario potrà a propria cura e spese provvedere autonomamente alla cancellazione  senza correre rischi particolari?
Grazie

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inexecutivis pubblicato 06 novembre 2021

La cancellazione dei gravami costituisce inoltre un preciso dovere del professionista delegato, il quale vi è tenuto ai sensi dell’art .591 bis, n. 11 c.p.c..

Ottenere la cancellazione delle formalità pregiudizievoli in forza del decreto di trasferimento è inoltre un diritto dell'aggiudicatario, il quale ha tutto l'interesse al trasferimento di un bene libero da gravami.

Se così è, siamo dell’avviso che l’aggiudicatario potrà formalmente comunicare al professionista delegato che intende dispensarlo da questo onere.

savy pubblicato 06 novembre 2021

Buonasera Grazie della risposta, giustamente come scrivete più sopra, La cancellazione dei gravami costituisce inoltre un preciso dovere del professionista delegato ma nel caso di specie il professionista delegato scrive in avviso di vendita che i gravami sopra evidenziati resteranno a carico della aggiudicatario. Tale previsione è corretta? Se si L'aggiudicatario potrà a propria cura e spese provvedere autonomamente alla cancellazione  senza correre rischi particolari? Grazie

inexecutivis pubblicato 06 novembre 2021

Il fondo patrimoniale non rientra tra le formalità di cui il Giudice dell’esecuzione ordina la cancellazione ai sensi dell’art. 586 c.p.c.

Peraltro, in linea di principio, la cancellazione non è neanche necessaria in quanto, da un lato, ai fini dell’opponibilità ai terzi è rilevante l’annotazione nei registri di stato civile e non la trascrizione (così si è espressa Cass. civ., 8 ottobre 2008, n. 24789, secondo la quale “La costituzione del fondo patrimoniale va compresa tra le convenzioni matrimoniali ed è soggetta alle disposizioni dell’art. 162 c.c., circa le forme delle convenzioni medesime, ivi inclusa quella del comma 3, che ne condiziona l’opponibilità ai terzi all’annotazione del relativo contratto a margine dell’atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo, ai sensi dell’art. 2647 c.c., resta degradata a mera pubblicità notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo”.

Dall’altro, poiché il vincolo creato dal fondo patrimoniale si risolve nella impignorabilità del bene, una volta che la procedura esecutiva si è conclusa con la vendita del bene non possono esservi pregiudizi per i diritti dell’acquirente.

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