PARTECIPAZIONE ALL'ASTA CON DELEGA

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  • Ultimo messaggio 20 marzo 2021
annalisa pubblicato 11 marzo 2021

Salve,

avrei da porre due quesiti riferiti ad un asta con incanto.

Si tratterebbe di delgare una persona alla partecipazione all'asta per conto di mia figlia.La prima domanda è la seguente: So che occorre affidarsi alla collaborazione di un avvocato(delegato a partecipare all'asta come persona da nominare). E' sufficiente la sola presenza dell'avvocato o occorre anche una procura speciale di un notaio?

La seconda domanda riguarda il contenuto della busta da consegnare per la partecipazione all'asta:

Unitamente all'assegno circolare occorre inserire anche la fotocopia dei documenti del professionista che interviene all'asta?

L'asta si svolgerà presso l'ufficio del curatore fallimentare.

Grazie.

Cordiali saluti.

M.A.

 

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filippouno pubblicato 13 marzo 2021

Annalisa, ti chiedo scusa se non ho risposta alla tua domanda, ma ho anch'io una domanda relativa a questo argomento. Sto da pochi giorni cercando di studiare la normativa relativa alle esecuzioni immobiliari e vedo un avviso di vendita fatto da un commercialista delegato alla vendita di cui riporto di seguito un estratto:

<<<………………….omissis………………….

VENDITA SENZA INCANTO ASINCRONA

…………….omissis……………..

3. A pena di inammissibilità dell’offerta:

a) il presentatore dell’offerta dovrà coincidere con l’offerente (il soggetto che nell’offerta viene indicato come presentatore e il soggetto offerente devono quindi coincidere, non potendo il presentatore essere soggetto diverso dall’offerente);

b) in caso di offerta formulata da più persone il presentatore dovrà coincidere con l’offerente al quale è stata conferita la procura speciale da parte degli altri offerenti ai sensi dell’art. 12 co. 4 e 5 del DM 32/15 (il tutto fermo restando la necessaria produzione sempre per via telematica della documentazione a corredo dell’offerta quale documenti di identità, codice fiscale, procura speciale in caso di più offerenti, documenti che giustificano i poteri del rappresentante della persona giuridica o dell’incapace e l’ulteriore eventuale documentazione necessaria ai fini della validità dell’offerta).

 In merito si precisa che, le specifiche tecniche, il manuale dell’offerente e la procedura guidata di creazione dell’offerta, attribuendo al “presentatore” una funzione che non si esaurisce nel momento del deposito dell’offerta (è alla casella PEC del presentatore che vengono inviate le credenziali di accesso per partecipare alla vendita), posto che questo è l’unico indirizzo telematico di cui la piattaforma per la vendita è in possesso e al quale dunque la stessa invierà le credenziali di accesso, per ovviare al rischio che all’offerente non pervengano le credenziali per assistere all’apertura delle buste e per partecipare all’eventuale gara e che l’offerente stesso non venga concretamente posto in grado di parteciparvi, ed inoltre per ovviare all’eventualità che alla gara partecipi un soggetto diverso dall’offerente in violazione del disposto dell’art. 571 c.p.c., il soggetto che viene indicato come presentatore e il soggetto offerente devono coincidere.

………………omissis………………>>>

Ora, riporto il testo dell'articolo 579 del c.p.c. , che recita:

Art. 579. (Persone ammesse agli incanti).

   1 Salvo quanto e' disposto nell'articolo seguente, ognuno,
eccetto il debitore, e' ammesso a fare offerte all'incanto.
  2 Le  offerte  debbono  essere  fatte  personalmente  o  a  mezzo
  di mandatario munito di procura speciale.
   3 I procuratori legali possono fare offerte per persone da nominare.




Mi sembra quindi che l'articolo 579 consenta la partecipazione tramite delegato,
dunque perchè l'avviso di vendita su riportato lo dichiara inammissibile ?
Evidentemente mi sfugge un qualche articolo della normativa.
Come detto all'inizio, mi associo alla tua domanda per chiedere lumi a chi potesse
gentilmente fornirmeli

inexecutivis pubblicato 14 marzo 2021

Cerchiamo di rispondere separatamente alle domande formulate, partendo dai dubbi di Annalisa.

Se si intende delegare qualcuno a partecipare ad una procedura occorre che questo qualcuno sia un avvocato (così si è espressa anche la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 8951 del 5 maggio 2016) e che la delega risulti da un atto pubblico o una scrittura provata autenticata.

È questa la prassi seguita dalla quasi totalità dei tribunali italiani, a favore della quale militano diversi elementi normativi. In particolare, la soluzione che predica la necessità dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata troverebbe conferma normativa nell’art. 591 bis comma 2 n. 5 c.p.c., a mente del quale nelle ipotesi di offerta per persona da nominare il professionista delegato deve “ricevere o autenticare le dichiarazioni di nomina di cui all’art. 583 c.p.c.”, dal che si ricava il precipitato per cui se nell’offerta per persona da nominare la electio domini deve avvenire quantomeno nella forma dell’atto pubblico, anche nell’offerta a mezzo di procuratore speciale deve essere rispettata la medesima forma.

Nella stessa direzione si muove il d.m. giustizia 26 febbraio 2015, n. 32, “Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile”, il quale all’art. 12, comma 4 prevede che “Quando l'offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita  telematica. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine”.

Quanto alla possibilità che la sottoscrizione della scrittura privata possa essere autenticata dal difensore, essa a nostro avviso va esclusa in ragione del fatto che la presentazione dell’offerta di acquisto non è attività processuale, bensì attività negoziale che produce effetti processuali. In questo senso appare orientata la giurisprudenza anche se la casistica di cui la stessa si è occupata è eccentrica rispetto alla questione qui trattata.

Si è detto, ad esempio, chenon è certo ravvisabile nella vendita forzata un incontro di consensi tra soggetti - l’offerente ed il Giudice - produttivo dell’effetto traslativo, non potendosi fondere l’esercizio della funzione giurisdizionale da parte del Giudice con un atto di autonomia privata incompatibile con la pubblicità della funzione. E tuttavia la strumentalità di tutte le attività compiute nel corso dell’iter procedurale rispetto all’esercizio del potere espropriativo non esclude che l’offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisca il presupposto di natura negoziale dell’atto giurisdizionale di vendita” (Cass. civ., sez. I, 17 febbraio 1995, n. 1730).

Anche di recente, la suprema Corte ha ribadito chesebbene si affermi correntemente che non vi sia alcuna differenza, dal punto di vista economico, tra la vendita forzata e la vendita volontaria, poiché la funzione e lo scopo della prima sono comunque la trasformazione di un bene fungibile, appartenente al patrimonio del debitore, in denaro, la differenza è invece sensibile dal punto di vista giuridico, non potendo assimilarsi la vendita forzata all’incontro di due volontà negoziali, quali si estrinsecano nel contratto di compravendita, visto che – al contrario - essa si articola nell’incontro della volontà negoziale di una sola parte, cioè dell’acquirente, con una disposizione coattiva emessa dall’organo giurisdizionale che procede alla vendita”; in questo contesto, ha concluso la Corte, l’offerta di acquisto è un atto giuridico unilaterale di natura privata” (Cass. civ., sez. III, 2 aprile 2014, n. 7708).

Rispondiamo ora a Filippouno.

La scelta, praticata da alcuni tribunali, di richiedere che presentatore ed offerente coincidano è del tutto legittima, e risponde a precise preoccupazioni.

Cerchiamo di spiegarne le ragioni.

L'invio telematico di un'offerta d'acquisto nei termini in cui esso è disciplinato dal decreto ministeriale e dalle specifiche tecniche pone il problema, sconosciuto nei sistemi tradizionali di presentazione dell'offerta cartacea, di identificazione dell'offerente, di accertamento della provenienza dell'offerta e di distinzione tra presentatore dell’offerta ed offerente.

Nel codice di procedura civile “presentatore” ed “offerente” sono figure chiaramente diverse. L’offerente è il soggetto che, a mente del primo comma dell’art. 571, formula l’offerta di acquisto dichiarando di voler acquistare personalmente o quale procuratore speciale (purché sia avvocato), anche per persona da nominare; presentatore è invece colui il quale, a norma dell’ultimo comma del citato art. 571, deposita materialmente la busta chiusa contenente l’offerta in cancelleria (o dinanzi al professionista delegato nelle ipotesi di cui all’art. 591-bis c.p.c. ) e che viene materialmente identificato all’atto della presentazione.

Nella vendita telematica questo distinguo diventa più sfumato, poiché presentatore ed offerente pur rimanendo figure distinte, in taluni casi possono coincidere, nel senso che la presentazione dell’offerta può equivalere ipso iure alla sottoscrizione della medesima. Tanto è possibile poiché il decreto ministeriale (art. 12, commi 4 e 5) prevede che l’offerente sia identificato in colui che sottoscrive con firma digitale l’offerta di acquisto, oppure nel titolare della casella di posta elettronica per la vendita telematica attraverso la quale l’offerta viene presentata.

Il sistema così ricostruito non è privo di ricadute operative, delle quali è bene tener conto.

A mente dell’art. 16 “Almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita il Gestore della vendita telematica invia all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'offerta” (che è lo stesso utilizzato per l’invio dell’offerta) “un invito a connettersi al proprio Portale”, fornendogli anche le credenziali di accesso necessarie per partecipare alla gara.

L’effetto di questa previsione è che ove l'offerta, sottoscritta digitalmente, sia stata inviata per il tramite di una pec non intestata al titolare della firma digitale, il soggetto invitato a partecipare, destinatario delle credenziali di accesso, potrebbe non essere lo stesso che ha sottoscritto l’offerta.

Che le credenziali siano inviate ad un soggetto potenzialmente diverso dall’offerente non è di per sé un problema. Invero, si tratta comunque dell’indirizzo pec che l’offerente ha consapevolmente indicato quale “domicilio telematico” cui riceverle, con la conseguenza egli non potrà dolersi di questa circostanza.

Piuttosto può accadere (e qui invece gli inconvenienti ed i rischi di turbativa potrebbero essere di non poco momento) che colui il quale (si pensi ad un’agenzia specializzata in questo tipo di attività), nella veste di presentatore, abbia depositato più offerte di acquisto da altri firmate digitalmente ed inviate con pec non identificativa, potrebbe materialmente partecipare alla gara per una pluralità di soggetti, ricevendo le credenziali di ciascuno di essi, eseguendo (o decidendo di non eseguire) rilanci che non risulterebbero formulati in nome e per conto degli offerenti, ma ad essi direttamente ascrivibili.

È chiaro dunque che alcuni tribunali, tenuto conto di questa possibile dinamica, richiedono che presentatore ed offerente coincidano e quindi, se tizio intende offrire, nella compilazione telematica dovrà qualificarsi anche come presentatore. Questo non esclude che tizio possa conferire mandato a caio per offrire conferendogli una procura speciale per atto pubblico. In questo caso, infatti, caio si qualificherà non solo come presentatore, ma anche come offerente in nome e per conto di tizio, secondo le ordinarie modalità di presentazione dell’offerta per procura.

filippouno pubblicato 14 marzo 2021

Intanto grazie mille per la cortese e rapida risposta e grazie per questo forum che ritengo utilissimo. Non mi è molto chiara l'ultima parte della risposta (<<<Questo non esclude che tizio possa conferire mandato a caio per offrire conferendogli una procura speciale per atto pubblico. In questo caso, infatti, caio si qualificherà non solo come presentatore, ma anche come offerente in nome e per conto di tizio, secondo le ordinarie modalità di presentazione dell’offerta per procura.>>>) Vuol dire che tramite procura speciale con atto pubblico, Caio presenta (quindi è presentatore) offerta in cui si qualifica anche come offerente (mettendo diritto di proprietà 100% e "procuratore" nel campo "Titolo") , ma il trasferimento dell'immobile viene fatto a Tizio ? Se fosse così viene a cadere il divieto di agire come delegato. Insomma sono un po' confuso, forse non ho compreso bene la risposta.

filippouno pubblicato 14 marzo 2021

 

Intanto grazie mille per la cortese e rapida risposta e grazie per questo forum che ritengo utilissimo. Non mi è molto chiara l'ultima parte della risposta (""Questo non esclude che tizio possa conferire mandato a caio per offrire conferendogli una procura speciale per atto pubblico. In questo caso, infatti, caio si qualificherà non solo come presentatore, ma anche come offerente in nome e per conto di tizio, secondo le ordinarie modalità di presentazione dell’offerta per procura."") Vuol dire che tramite procura speciale con atto pubblico, Caio presenta (quindi è presentatore) offerta in cui si qualifica anche come offerente (mettendo diritto di proprietà 100% e "procuratore" nel campo "Titolo") , ma il trasferimento dell'immobile viene fatto a Tizio ? Se fosse così viene a cadere il divieto di agire come delegato. Insomma sono un po' confuso, nel senso che tutta la prima parte della risposta mi fa pensare all'impossibilità di offrire tramite delegato e viceversa la cosa mi sembra possibile leggendo l'ultimo paragrafo.

filippouno pubblicato 14 marzo 2021

Ho fatto qualche pasticcio con il pc e il messaggio è apparso due volte. Il secondo, dove c'è una piccola modifica del primo, è quello che volevo fosse definitivo. Non so come fare per cancellare il primo e chiedo scusa per il pasticcio

inexecutivis pubblicato 17 marzo 2021

Cerchiamo di riassumere: se tizio intende offrire in una vendita telematica ha due possibilità: o partecipa in proprio (indicandosi sia come offerente che come presentatore se l'ordinanza prevede che tra le due figure vi sia coincidenza); oppure delega un terzo in quale parteciperà quale procuratore dell'offerente. In questo caso il "terzo" deve essere una avvocato e deve essere munito di procura rilassciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

filippouno pubblicato 17 marzo 2021

ok chiarissimo. Grazie mille !!!

elisabon pubblicato 18 marzo 2021

Buongiorno
ho già eseguito ed inviato offerta per una esecuzione immobiliare tramite il portale del ministero
se avessi il dubbio di non aver allegato tutti i documenti necessari, non essendo più possibile la modifica dell'offerta, posso eventualmente inserire una nuova offerta?
questo casa comporterebbe? 

se sono entrambe valide?

se una sola è valida, l’ammissione alla gara avverrà sulla base dell’unica offerta valida?

oppure risulterebbero entrambe inefficaci?


Ringrazio anticipatamente

Elisa

inexecutivis pubblicato 20 marzo 2021

L'espediente di ridepositare l'offerta è praticabile. Se entrambe fossero valide, una (riteniamo quella depositata successivamente) sarebbe scartata

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