Opposizione al decreto di trasferimento

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  • Ultimo messaggio 13 maggio 2018
FBet pubblicato 27 febbraio 2018

Buongiorno

Ho comprato una casa all'asta ed è stato emesso il decreto di trasferimento.
L'esecutato ha fatto opposizione per 2 motivi fontamentali:
1) prezzo troppo basso di vendita secondo la stima di un suo professionista in disaccordo con la relazione  tecnica allegato all'asta.Comunque ho fatto analizzare la perizia tecnica da un'altro professionista che sostanzialmente conferma i volori dichiarati nell'asta (Senza entrare nel dettaglio).L'esecutato sostiene anche che il ricavato non potrebbe soddisfare i creditori intervenuti:'l'immobile è stato battuto all'asta dopo solo un esperimento ed è stato aggiudicato con una decurtazione del valore  iniziale di circa il 40%
2) interessi sul conto corrente usurai degli anni precedenti al pignoramento e quindi alla vendita (forse un po' tardi per rivendicarli ndr)

Il mio avvocato, dopo aver visionato gli atti, ritiene che le richieste siano strumentali.
Il tutto è rimandato a breve per la comparizioni delle parti.

Io chiedo:
E' possibile che dopo il decreto di trasferimento, possa essere messo in discussione il tutto, per motivi che dovevano essere fatti valere prima dell'emissione del decreto di trasferimento?

Secondo il vostro parere, nella prossima udienza per discutere la questione, è possibile arrivare ad una soluzione piu' o meno definitiva e cioè che a me consenta di entrare definitivamente in possesso dell'immobile se rigettato il ricorso  e le questioni tra l'esecutato e i creditori possano svolgersi tra di loro senza coivolgermi ?

Per ultimo la conferma di questa affermazione (che ho trovato on line )

"le opposizioni proposte quando la vendita è già avvenuta non possono spiegare, se accolte, effetto recuperatorio del bene nel patrimonio dell’opponente. In altri termini, non viene meno l’acquisto dell’immobile pignorato compiuto dal terzo nel corso della procedura espropriativa (salvo che sia dimostrata la collusione del terzo con il creditore procedente) ma resta salvo il diritto dell’esecutato di far proprio il ricavato della vendita."

Grazie per la consulenza

 

 

 

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inexecutivis pubblicato 04 marzo 2018

L’opinione che ha espresso il suo avvocato ci sembra corretta e condivisibile.

Certamente, a nostro avviso, il decreto di trasferimento non può essere messo in discussione, tanto meno per le ragioni sollevate dall’opponente.

In primo luogo la contestazione della perizia ci sembra tardiva, poiché intervenuta ben oltre il termine di cui all’art. 617 c.p.c., a meno che il debitore non provi di non aver mai avuto contezza, in alcun modo, né direttamente né indirettamente, della medesima.

Anche l’assunto per cui il prezzo di vendita sarebbe troppo basso ci sembra strumentale.

Invero, una opposizione di tal fatta potrebbe essere accolta, ove fondata, soltanto qualora si dimostrasse che l’aggiudicazione è intervenuta per un prezzo notevolmente inferiore a quello giusto ai sensi dell’art 586 c.p.c., il quale dispone che la vendita può essere sospesa dal Giudice dell’esecuzione allorquando il prezzo di aggiudicazione sia notevolmente inferiore a quello giusto.

Si tratta, tuttavia, di una ipotesi statisticamente piuttosto rara.

Il Giudice dell’esecuzione normalmente non esercita questo potere poiché l’aggiudicazione dell’immobile è un evento importante, essendo quello attorno al quale ruota il procedimento esecutivo, e la sua revoca comporta la sostanziale vanificazione di tutta l’attività compiuta sino a quel momento.

In ogni caso, si tratta di una facoltà che comunque, anche in considerazione dello stringente dato normativo, va esercitata cum grano salis.

In primo luogo, si tratta circoscrivere la portata della nozione di “giusto prezzo” recata dalla disposizione in parola.

In questa direzione è significativo che il testo dell’attuale art. 586 risulti dalle modifiche apportate dall'art. 19-bis della legge 203 del 1991(recante ("provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa"), dal che si ricava il precipitato per cui esso, sebbene formalmente modellato sulla previsione di cui all'art. 108 della legge fall., persegue lo scopo di contrastare tutte le possibili interferenze illegittime nel procedimento di determinazione del prezzo delle vendite forzate immobiliari.

Ed allora, il “prezzo giusto” è quello che in sede di vendita esecutiva si sarebbe conseguito in condizioni di non interferenza di fattori devianti, con l’ulteriore conseguenza che la vendita può essere sospesa quando il prezzo di aggiudicazione sia notevolmente inferiore a quello.

In siffatti termini si è espressa la giurisprudenza, osservando che “La norma di cui all'art. 586 cod. proc. civ. (come novellata dall'art. 19-bis della legge 203 del 1991), secondo cui il giudice dell'esecuzione "può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto", è formalmente modellata su quella di cui all'art. 108 della legge fall., ma persegue lo scopo di contrastare tutte le possibili interferenze illegittime nel procedimento di determinazione del prezzo delle vendite forzate immobiliari, attesane la collocazione nel più generale contesto della citata legge n. 203 del 1991, ("provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa"). Ne consegue che l'individuazione della nozione di "giusto prezzo" presuppone una ineludibile comparazione tra dati costituiti dal prezzo concretamente realizzato con l'aggiudicazione e da quello che invece, in condizioni di non interferenza di fattori devianti, sarebbe stato conseguito nella procedura di vendita così come concretamente adottata e normativamente disciplinata (senza che, peraltro, possa costituire utile o vincolante parametro il prezzo di mercato), così che, per disporsi la sospensione, la differenza tra le due entità dovrà evidenziarsi in termini di "notevole inferiorità", secondo criteri da adattarsi di volta in volta al caso concreto nel quadro di quell'esigenza di contrasto delle illegalità perseguita dalla norma”. (Cass. Sez. 3, 23.2.2010, n. 4344 del 23/02/2010), e che “Il potere di sospendere la vendita, attribuito dall'art. 586 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 19 bis della legge n. 203 del 1991) al giudice dell'esecuzione dopo l'aggiudicazione perché il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello giusto, può essere esercitato allorquando: a) si verifichino fatti nuovi successivi all'aggiudicazione; b) emerga che nel procedimento di vendita si siano verificate interferenze illecite di natura criminale che abbiano influenzato il procedimento, ivi compresa la stima stessa; c) il prezzo fissato nella stima posta a base della vendita sia stato frutto di dolo scoperto dopo l'aggiudicazione; d) vengano prospettati, da una parte del processo esecutivo, fatti o elementi che essa sola conosceva anteriormente all'aggiudicazione, non conosciuti né conoscibili dalle altre parti prima di essa, purché costoro li facciano propri, adducendo tale tardiva acquisizione di conoscenza come sola ragione giustificativa per l'esercizio del potere del giudice dell'esecuzione. (Sez. 3, Sentenza n. 18451 del 21/09/2015).

FBet pubblicato 04 marzo 2018

Grazie per la risposta esaustiva.

Rimane sempre il mio dubbio della tempistica di risoluzione del questione. Io spero che prima di entrare in aula prossimamente per la prima udienza dopo l'opposizione mossa dall'esecutato, il giudice abbia già valuato se proseguire con l'aggiudicazione oppure debba essere ancora tutto da decidere e valutare

 

 

inexecutivis pubblicato 07 marzo 2018

Questo dipende molto dal carico di lavoro del singolo magistrato, mediamente elevatissimo. 

Si tenga conto del fatto che secondo il CEPEJ (European Commission for the Efficiency of Justice) i magistrati italiani pur essendo i più produttivi d’Europa sono quelli che hanno il maggior carico di lavoro rispetto ai loro colleghi dell’Unione

FBet pubblicato 11 maggio 2018

Per dovere di cronaca vorrei concludere questo post dicendo che oggi il giudice ha respinto l'opposizione agli atti esecutivi e quindi la procedura è vicina alla conclusione.Speriamo che non ci siano sorprese in futuro .E' questo il mio unico dilemma.

Mi permetto di commentare che l'acquisto di una casa all'asta puo' avere i suoi tempi e quindi non bisogna avere fretta.Nel mio caso tra partecipazione all'asta e notifica del decreto di trasferimento è passato circa un'anno.

 

 

 

 

dottor.a pubblicato 11 maggio 2018

Salve mi sorge un dubbio Mi sono aggiudicato un magazzino,ma i vecchi proprietari stanno facendo impossibile x cercare di averlo adesso mi hanno fatto chiamare da un avvocato,dicendomi che se nn accetto loro faranno annullare asta,premetto che è stata il 6/4/2018 e subito pagato intero importo Ma ci potrebbe essere qualche legge che li tutela?

inexecutivis pubblicato 13 maggio 2018

Non possiamo fornire alcuna risposta ad una domanda così generica.

Il comportamento dei debitore ci sembra semplicemente scorretto ed intimidatorio.

Ci fornisca ulteriori elementi e cercheremo di essere più precisi.

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