Opponibilita' ordinanza assegnazione somme INPS

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  • Ultimo messaggio 23 gennaio 2022
semper pubblicato 21 gennaio 2022

In un pignoramento dello stipendio e del TFR incoato nei confronti del dipendente comunale (debitore) e del Comune (terzo pignorato) ottengo ordinanza di assegnazione del quinto dello stpendio e del Tfr. Nel periodo di assegnazione delle somme, il dipendente-debitore decede e il Comune invita il creditore a rivolgersi all'INPS per la quota di TFR maturata e spettante. All'invito di pagamento rivolto dal creditore all'INPS, quest'ultimo risponde che nn essendo stato parte del procedimento e quindi non essendo terzo pignorato, non può eseguire il pagamento. Ritengo il rifiuto illegittimo considerato che l'accantonamento delle somme da parte del Comune durante il rapporto lavorativo è stato investito dell'ordinanza che espressamente contempla il TFR.

inexecutivis pubblicato 23 gennaio 2022

A nostro avviso la risposta dell’INPS è corretta. Invero, anche laddove sia l’INPS ad eseguire il pagamento delle somme accantonate dal datore di lavoro a titolo di TFR, deve essere comunque il datore di lavoro, terzo pignorato, ad attivarsi, chiedendo all’INPS che il trattamento di fine rapporto sia corrisposto al creditore pignorante.

Del resto, nella dichiarazione che il datore di lavoro rende quale terzo pignorato a norma dell’art. 547 devono essere indicate anche le quote accantonate del trattamento di fine rapporto, tanto che siano trattenute presso l'azienda, quanto che siano versate al Fondo di Tesoreria dello Stato presso l'I.N.P.S. ovvero conferite in un fondo di previdenza complementare (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 25/07/2018, n. 19708).

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