Opponibilità del diritto di abitazione mantenuto in seguito ad atto a favore di terzo

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  • Ultimo messaggio 04 agosto 2018
aiutoge pubblicato 02 agosto 2018

Buongiorno. Ho conosciuto il forum dopo la partecipazione ad un convegno nella mia città. Approfitto pertanto degli autorevoli pareri in merito a una strana vicenda che può offrire interessanti spunti di riflessione.

Ovviamente sono stato autorizzato dalla parte a chiedere tale parere, eventualmente allegando documentazione.

Successione ereditaria per legge. Eredi il coniuge supersite e l'ascendente (madre) che litigano.

Asse ereditario con diversi beni mobili e immobili.

Il coniuge superstite vende i 2/3 dell'immobile coniugale (pur mantenendo sempre la residenza nello stesso) a persona di sua fiducia. La suocera effettua retratto successorio ed acquisisce l'intera proprietà del bene. Il coniuge superstite comunque continua ad abitare nella casa. Dall'atto di retratto sono già passati 5 anni.

Gli altri beni al momento sono ancora indivisi 2/3 al coniuge e 1/3 all'ascendente.

Dopo diversi anni le parti si accordano in mediazione: il CONIUGE con il presente accordo trasferisce alla SUOCERA la propria quota su  diversi beni immobili (prima posseduti per 2/3); la SUOCERA trasferisce "a mezzo pernuta" l'immobile coniugale. Gli effetti del trasferimento del diritto di proprietà sul predetto immobile è "deviato" a favore di altro soggetto. Con il presente accordo il sig. (CONIUGE) è costituito titolare del diritto di abitazione sul predetto immobile.

Il successivo atto notarile specifica che il CONIUGE cede e trasferisce a titolo di permuta alla SUOCERA i diritti allo stesso spettanti sugli immobili ancora indivisi (2/3 e 1/3). Nello stesso atto la SUOCERA cede e trasferisce a titolo di permuta al CONIUGE l'immobile in cui egli a tutt'oggi vive.

Continua l'atto: Il signor CONIUGE, avendone interesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1411 del codice
civile, devia, riservandosi il diritto di abitazione ed uso sua vita natural durante, sugli immobili siti in Milano, gli effetti del presente contratto a favore della signora x, la quale, come sopra detto rappresentata, dichiara di accettare e di volere profittare degli effetti del presente atto di permuta in suo favore, rendendo, pertanto, irrevocabile e definitiva la stipulazione in proprio favore ai sensi dell'art.1411 del c.c.

A tale atto notarile qualche mese dopo fa seguito atto di precetto, basato sulla base di una sentenza in capo al CONIUGE, notificato sia al CONIUGE, sia al terzo acquirente ed attuale proprietario dell'immobile. La procedura intende infatti agire anche nei confronti del terzo proprietario, tenuto altresì conto degli effetti del secondo comma dell'articolo 2929 bis cc "Se con l'atto è stato costituito alcuno dei diritti di cui al primo comma dell'articolo 2812, il creditore pignora la cosa come libera nei confronti del proprietario".

Le domande ovviamente sono varie:

1. Il diritto di abitazione in capo al coniuge è opponibile?

2. Essendo il terzo non debitore, è ammissibile l'esecuzione nei suoi confronti (a prescindere dell'esistenza del diritto di abitazione)?

3. Nell'eventualità in cui il pignoramento fosse possibile, è pignorabile la piena o la nuda proprietà?

4. L'atto di mediazione e l'atto notarile hanno determinato il passaggio a favore del terzo in modo diretto, ovvero il bene è passato prima al CONIUGE (anche se per un istante) e poi da quest'ultimo al terzo?

Grazie per la collaborazione.

Marcello D'Agostino

 

 

 

 

 

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aiutoge pubblicato 02 agosto 2018

Buongiorno. Provo abubblicare il quesito. E' la mia prima volta.

Grazie, Marcello D'Agostino

inexecutivis pubblicato 04 agosto 2018

Rispondiamo alla domanda sulla scorta delle informazioni che ci vengono fornite osservando che a nostro avviso il trasferimento del bene si è prodotto direttamente in capo al terzo mediante applicazione della fattispecie del contratto a favore di terzo, di cui all'art. 1411 c.c. Va detto sul punto (sebbene il dato non sia centrale rispetto alla tematica prospettata) che nonostante le perplessità di taluna dottrina, la giurisprudenza ammette che il contratto a favore di terzo possa avere ad oggetto anche il trasferimento di un diritto reale immobiliare (cfr, sul punto, cass. sez. III, 5 aprile 1974, n. 967 nonché, più di recente, 1 febbraio 2003, n. 18321).

Fatta questa premessa, i dati contenuti nel quesito posto ci inducono a ritenere che il pignoramento eseguito nei confronti del terzo in favore del quale è intervenuta la stipulazione sia possibile ai sensi dell'art. 2929 bis c.c. (introdotto dall’art. 12, comma 1 del d.l. 27 giugno 2015 n. 83, convertito  con modificazioni nella l. 6 agosto 2015 n. 132)

La norma è stata coniata proprio al fine di tutelare il creditore contro gli atti di trasferimento a titolo gratuito fraudolentemente posti in essere dal debitore al fine di sottrarre i propri beni alla garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c., dispensandolo dalla necessità di intraprendere, prima di dar corso all'azione esecutiva, un'azione di revocazione.

Essa prevede che il creditore il quale sia stato pregiudicato da un atto del debitore a titolo gratuito avente ad oggetto la costituzione di un vincolo di indisponibilità o l'alienazione di beni immobili o mobili registrati compiuto successivamente al sorgere del credito, può procedere, se munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente agito in revocatoria, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto.

La disposizione si applica anche in favore del creditore anteriore che interviene nella procedura esecutiva entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole.

Il secondo comma della disposizione (nel testo riscritto dall'art. 4, comma 1-bis, D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 giugno 2016, n. 119), specifica poi che se con l'atto di trasferimento è stato riservato o costituito alcuno dei diritti di cui al primo comma dell'articolo 2812 c.c. (tra cui il diritto di abitazione), il creditore pignora la cosa come libera nei confronti del proprietario, e tali diritti si estinguono con la vendita del bene e i terzi titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto ai creditori cui i diritti sono opponibili.

La norma si conclude con la previsione per cui l'azione esecutiva non può essere esercitata nei confronti degli acquirenti a titolo oneroso dall'avente causa del contraente immediato, salvi gli effetti della trascrizione del pignoramento.

Proprio in forza della norma appena richiamata riteniamo non solo che l'azione esecutiva intrapresa nei confronti dell'acquirente sia ammissibile, ma che al creditore non possa essere opposto neppure il diritto di abitazione che con il contratto è stato costituito.

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