Buongiorno. Ho conosciuto il forum dopo la partecipazione ad un convegno nella mia città. Approfitto pertanto degli autorevoli pareri in merito a una strana vicenda che può offrire interessanti spunti di riflessione.
Ovviamente sono stato autorizzato dalla parte a chiedere tale parere, eventualmente allegando documentazione.
Successione ereditaria per legge. Eredi il coniuge supersite e l'ascendente (madre) che litigano.
Asse ereditario con diversi beni mobili e immobili.
Il coniuge superstite vende i 2/3 dell'immobile coniugale (pur mantenendo sempre la residenza nello stesso) a persona di sua fiducia. La suocera effettua retratto successorio ed acquisisce l'intera proprietà del bene. Il coniuge superstite comunque continua ad abitare nella casa. Dall'atto di retratto sono già passati 5 anni.
Gli altri beni al momento sono ancora indivisi 2/3 al coniuge e 1/3 all'ascendente.
Dopo diversi anni le parti si accordano in mediazione: il CONIUGE con il presente accordo trasferisce alla SUOCERA la propria quota su diversi beni immobili (prima posseduti per 2/3); la SUOCERA trasferisce "a mezzo pernuta" l'immobile coniugale. Gli effetti del trasferimento del diritto di proprietà sul predetto immobile è "deviato" a favore di altro soggetto. Con il presente accordo il sig. (CONIUGE) è costituito titolare del diritto di abitazione sul predetto immobile.
Il successivo atto notarile specifica che il CONIUGE cede e trasferisce a titolo di permuta alla SUOCERA i diritti allo stesso spettanti sugli immobili ancora indivisi (2/3 e 1/3). Nello stesso atto la SUOCERA cede e trasferisce a titolo di permuta al CONIUGE l'immobile in cui egli a tutt'oggi vive.
Continua l'atto: Il signor CONIUGE, avendone interesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1411 del codice
civile, devia, riservandosi il diritto di abitazione ed uso sua vita natural durante, sugli immobili siti in Milano, gli effetti del presente contratto a favore della signora x, la quale, come sopra detto rappresentata, dichiara di accettare e di volere profittare degli effetti del presente atto di permuta in suo favore, rendendo, pertanto, irrevocabile e definitiva la stipulazione in proprio favore ai sensi dell'art.1411 del c.c.
A tale atto notarile qualche mese dopo fa seguito atto di precetto, basato sulla base di una sentenza in capo al CONIUGE, notificato sia al CONIUGE, sia al terzo acquirente ed attuale proprietario dell'immobile. La procedura intende infatti agire anche nei confronti del terzo proprietario, tenuto altresì conto degli effetti del secondo comma dell'articolo 2929 bis cc "Se con l'atto è stato costituito alcuno dei diritti di cui al primo comma dell'articolo 2812, il creditore pignora la cosa come libera nei confronti del proprietario".
Le domande ovviamente sono varie:
1. Il diritto di abitazione in capo al coniuge è opponibile?
2. Essendo il terzo non debitore, è ammissibile l'esecuzione nei suoi confronti (a prescindere dell'esistenza del diritto di abitazione)?
3. Nell'eventualità in cui il pignoramento fosse possibile, è pignorabile la piena o la nuda proprietà?
4. L'atto di mediazione e l'atto notarile hanno determinato il passaggio a favore del terzo in modo diretto, ovvero il bene è passato prima al CONIUGE (anche se per un istante) e poi da quest'ultimo al terzo?
Grazie per la collaborazione.
Marcello D'Agostino