OMESSA CANCELLAZIONE CONDIZIONE SOSPENSIVA

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  • Ultimo messaggio 27 luglio 2017
pietro pubblicato 13 luglio 2017

Buongiorno,

in qualità di professionista delegato devo porre in vendita un immobile soggetto al vincolo belle arti ex L. 1089/1939.

Dall'esame della relazione notarile ventennale emerge che il notaio rogante l'atto di compravendita, con il quale l'esecutato è divenuto proprietario del bene nel 2005, ha omesso di annotare la cancellazione della condizione sospensiva per mancato esercizio della prelazione da parte delle competenti autorità.

Tale formalità seppur superflua ai fini dell'efficaica dell'atto è a mio avviso necessaria per il pr. di continuità delle trascrizioni tanto che la stessa Conservatoria dei RR.II., da me interpellata sul punto, ha affermato di non poter procedere alla trascrizione del decreto di trasferimento del Giudice senza una preventiva cancellazione della suddetta condizione.

Il quesito è dunque il seguente: è onere del professionista delegato regolarizzare la suddetta formalità o il bene va comunque posto in vendita lasciando l'incombente in capo all'aggiudicatario?

Preciso che per cancellare l'indicazione della condizione, ai sensi dell'art. 2668 c.c. 3° co., occorrre "una dichiarazione, anche unilaterale, della parte in danno della quale la condizione sospensiva si è verificata o la condizione risolutiva è mancata"  e pertanto una dichiarazione resa per atto pubblico o scrittura privata autenticata dall'allora dante causa (che per scrupolo ho già avvertito e si è resa disponibile a collaborare).

Cordiali saluti.

Pietro

 

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inexecutivis pubblicato 15 luglio 2017

La risposta alla domanda formulata richiede la formulazione di una serie di premesse normative.

Ai sensi dell’art. 59 del d.lgs 22.1.2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà di beni culturali sono denunciati al Ministero entro trenta giorni dalla stipula, presso la Soprintendenza del luogo in cui si trovano i beni.

La denuncia è presentata:

a) dall'alienante, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione;

b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non con cluso;

c) dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte (per l'erede, il termine decorre dall'accettazione dell'eredità o dalla presentazione della dichiarazione di successione; per il legatario, il termine decorre dalla comunicazione notarile prevista dall'articolo 623 del codice civile, salva rinuncia).

Ai sensi del quarto comma del citato art. 59 la denuncia contiene:

a) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali;

b) i dati identificativi dei beni;

c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni;

d) l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di trasferimento;

e) l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente Titolo.

In forza del successivo art. 61, il Ministero esercita la prelazione nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia (o nel termine di 180 giorni decorrenti dal momento in cui ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa) notificando all’acquirente il provvedimento di prelazione.

Molto importante, ai fini che qui interessano, è l’ultimo comma dell’art. 61, a mente del quale “In pendenza del termine prescritto dal comma 1 l'atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente all'esercizio della prelazione e all'alienante è vietato effettuare la consegna della cosa”.

Traslando al caso di specie i dati normativi appena richiamati, osserviamo che allo stato non può dirsi sussistente, in capo al debitore esecutato, il diritto di proprietà del bene pignorato, poiché esso è sospensivamente condizionato al mancato esercizio del diritto di prelazione.

A nostro avviso, pertanto, occorre in primo luogo verificare se sia stata eseguita la denuncia prescritta dall’art. 59.

Ove la stessa non sia stata eseguita, occorrerà provi rimedio. A questo proposito deve osservarsi che sebbene, come si è visto, il relativo onere sia posto espressamente a carico dell’aggiudicatario (art. 59 comma 2, lett. b d.lgs. n. 42/2004), poiché l’esercizio della prelazione è questione che interessa anche la procedura (poiché condiziona la possibilità che essa prosegua e che si possa procedere alla distribuzione del ricavato tra i creditori), alla stesa può provvedere anche il professionista delegato o il creditore che abbia interesse al prosieguo della procedura.

Eseguita la denuncia (o acquisita la prova che la stessa era già stata effettuata all’epoca dell’acquisto) in base al tenore letterale dell’art. 2668, comma terzo c.c., occorrerebbe procedere alla cancellazione della condizione in forza di sentenza o di dichiarazione resa dall’alienante (la norma parla di parte “in danno della quale la condizione sospensiva si è verificata”) ma riteniamo che possa procedersi anche in forza di provvedimento ricognitivo del Giudice il quale attesti la mancata verificazione della condizione sospensiva.

Per concludere, sotto il profilo operativo, a nostro avviso è necessario relazionare al Giudice dell’esecuzione la situazione provvedendo ad acquisire presso il dante causa dell’esecutato la prova dell’avvenuta denuncia (ove eseguita).

Ove la denuncia manchi (o il venditore rifiuti di consegnarla) dovrà essere richiesto al Giudice di assegnare al creditore procedente un termine per eseguirla, o di autorizzare il professionista delegato a provvedervi.

 

 

pietro pubblicato 27 luglio 2017

La denuncia è stata regolarmente notifica alla sovrintendenza che non ha esercitato il diritto di prelazione.

Il Giudice, interpellato informalmente sul punto, mi ha invitato a provvedere alla cancellazione della condizione (senza rappresentarmi la possibilità di provvedervi tramite decerto di trasferimento). Ho pertanto rintracciato l'allora dante causa che si è resa disponibile a rendere la dichiarazione ex art. 2668, terzo comma, c.c. innanzi al Notaio.

Tuttavia il creditore procedente ha sollevato perplessità nell'accollarsi questa ulteriore spesa (€ 1.500 circa) dato che non ha ipoteca di primo grado sull'immobile e ha chiesto tempo per valutare preventivi di altri Notai. Nelle more, stanno per scadere i 120 giorni stabiliti dal Giudice in ordinanza per la fissazione della vendita senza incanto e pertanto mi vedo costretto ricorrere al ricorso ex art. 591 ter per risolvere l'impasse.

Condividete la scelta?

Cordiali saluti

   

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