Rispondiamo alla domanda ribadendo che una offerta non sottoscritta è una non offerta, poiché non imputabile ad alcuno.
Ai sensi dell’art. 571 c.p.c. l’offerta di acquisto consiste in una “dichiarazione” contenente l’indicazione del prezzo, del tempo e del modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta.
È chiaro, che la “dichiarazione”, per essere tale, e per valere quale manifestazione della volontà di acquistare, deve essere sottoscritta, poiché la sottoscrizione è l’espressione attraverso il quale il soggetto in un determinato momento fa proprio il contenuto di un testo scritto.
Il riconoscimento in udienza di una offerta non sottoscritta equivarrebbe ad una sottoscrizione tardiva, alla quale non può essere riconosciuta efficacia retroattiva, proprio in ragione del fatto che una manifestazione di volontà negoziale si intende manifestata solo nel momento in cui essa è riferibile ad un soggetto.
Si tratta di considerazioni che poggiano su un generale principio di certezza dei rapporti giuridici, che sarebbero stravolti ove si ammettesse che un soggetto, dopo aver formato un documento (a lui non riferibile poiché non sottoscritto) possa decidere in qualunque momento di avvalersene retroattivamente, a suo piacimento.
Questa esigenza è avvertita dalla giurisprudenza, la quale ha ad esempio recentemente ribadito che In tema di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta "ad substantiam", la produzione in giudizio di una scrittura privata a cura di chi non l'aveva sottoscritta costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e, pertanto, perfeziona "ex nunc" il contratto in essa contenuto, purché la controparte in giudizio sia la stessa che aveva già firmato tale scrittura e sia ancora in vita al momento di detta produzione, non producendosi altrimenti il necessario incontro delle volontà negoziali. (Cass., Sez. II, 22/01/2018, n. 1525), osservandosi in altro precedente, che la sanatoria della mancata sottoscrizione attraverso la produzione in giudizio dell’atto non sottoscritto ha effetti ex nunc e non ex tunc poiché “il contratto formale intanto si perfeziona ed acquista giuridica esistenza, in quanto le dichiarazioni di volontà che lo creano siano state per l'appunto formalizzate” (Cass., sez. II, 24 marzo 2016, n. 5916).
Si tratta di affermazioni assolutamente condivisibili e che riteniamo perfettamente sovrapponibili al caso prospettato.
Peraltro, la diversa soluzione consentirebbe pericolose pratiche distorsive del procedimento di vendita ove si ammettesse che una offerta nulla potesse essere sanata a discrezione dell’offerente in mala fede, il quale potrebbe intenzionalmente presentarla priva di sottoscrizione per poi decidere, al momento dell’apertura delle buste, se avvalersene o meno. Potrebbe, ad esempio, decidere di non riconoscerla come propria vedendosi unico offerente; ancora, una pluralità di soggetti, d’accordo tra loro, potrebbero presentare una pluralità di offerte e decidere, al momento dell’apertura delle buste, di quale di esse avvalersi.