offerta senza incanto priva di sottoscrizione

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  • Ultimo messaggio 15 giugno 2018
gaetanopilato74 pubblicato 31 maggio 2018

qualora all'apertura delle buste vi siano solo due offerte presentate ed una di queste è priva di sottoscrizione, il delegato deve ritenerla valida e procedere con l'incanto ??

la presenza dell'offerente personalmente al momento dell'apertura delle buste, può sanare la mancanza di sottoscrizione in calce all'offerta ??

la mancanza di sottoscrizione involge la mancanza di attestazione di alcuni fatti necessari quali quello di aver preso visione della perizia e quello afferente lo stato civile dell'offerente, per cui sarei dell'idea che non può ritenersi valida l'offerta priva di sottoscrizione e che non può ritenersi sanata dalla presenza dell'offerente all'apertura delle buste.

cosa ne pensate ? vi è mai capitato ?

grazie

 

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rossanogia78 pubblicato 31 maggio 2018

Ma stiamo scherzando?? una offerta priva di sottoscrizione è un'offerta nulla per mancanza di un elemento essenziale quale la firma, né risulta ipotizzabile che tale mancanza venga sanata con la presenza dell'offerente in udienza perché l'offerta va presentata in modo completo entro i termini stabiliti nell'ordinanza di vendita.

savyfo pubblicato 01 giugno 2018

Buongiorno Astalegale

Alcuni delegati usano escludere dalla gara anche offerte in fotocopia, per cui prive della firma in originale, è pratica corretta ? anche quando l'offerente è presente all'apertura delle buste e può eventualmente sanare l'irregolarità?

Grazie 

inexecutivis pubblicato 02 giugno 2018

Rispondiamo alla domanda osservando che una offerta non sottoscritta è una non offerta, poiché non imputabile ad alcuno.

La firma in udienza equivarrebbe alla presentazione tardiva di una offerta, sicché sarebbe comunque inefficace ai sensi dell’art. 571 c.p.c.

Per le stesse ragioni non può essere ritenuta valida una offerta di acquisto prodotta in fotocopia. La sottoscrizione si intende infatti compiuta nel momento in cui il soggetto appone la sua firma autografa sulla “chartula” in cui è contenuta l’offerta, e tale non è la fotocopia.

savyfo pubblicato 03 giugno 2018

Grazie mille

 

gaetanopilato74 pubblicato 04 giugno 2018

l'offerta non sottoscritta, come tale inesistente e non sanabile. questa è l'interpretazione che ho dato anch'io allorquando mi sono trovato la scorsa settimana in questa situazione, e non ho inteso fare offerte all'incanto aperto dal delegato perchè riteneva esistenti due offerte senza incanto, bensì mi sono limitato a chiedere l'assegnazione quale unico partecipante.

il delegato ha proceduto ad assegnare all'altro offerente, ed ora mi accingo a predisporre opposizione agli atti esecutivi.

comunicherò l'esito del ricorso, per tenervi informati.

nelle more se avete riferimenti giurisprudenziali su precedenti simili, vi sarei grato se me li comunicaste.

buon lavoro e grazie

 

savyfo pubblicato 04 giugno 2018

Buongiorno Gaetanopilato74

forse il rimedio praticabile, se Le darà conforto Astalegale, è quello di impugnare con il reclamo al Giudice dell’esecuzione ex art. 591 ter c.p.c. il provvedimento di aggiudicazione adottato dal professionista delegato, reclamo che  (argomentando sulla scorta di quanto affermato da Cass. sez. 3, 18 aprile 2011, n, 8864) potrà essere dispiegato fino al momento in cui il provvedimento di aggiudicazione avrà avuto esecuzione, vale a dire fino al momento in cui sarà adottato il decreto di trasferimento (verosimilmente primo atto del Giudice successivo all’aggiudicazione), avverso il quale potrà a sua volta essere proposta opposizione ex art. 61.

Con piacere

inexecutivis pubblicato 05 giugno 2018

In effetti, allo stato, l'unico rimedio esperibile è quello del reclamo al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 591 ter cpc. Infatti secondo la giurisprudenza l'opposizione agli atti esecutivi non è un rimedito praticabile avverso gli atti del giudice dell'esecuzione e non del professionista delegato, essendo previsto, per gli atti di quest'ultimo, uno specifico mezzo di tutela (Sez. 3, Sentenza n. 14707 del 26/06/2006).

gaetanopilato74 pubblicato 05 giugno 2018

grazie. a tanto mi accingo. vi terrò informati sull'interpretazione che darà il tribunale di napoli.

 

inexecutivis pubblicato 05 giugno 2018

grazie a lei

gaetanopilato74 pubblicato 11 giugno 2018

gaetanopilato74 pubblicato 11 giugno 2018

il tribunale di napoli, sulla prospettazione del delegato, ha ritenuto valida l'offerta priva di sottoscrizione.

vado a redigere reclamo al Collegio.

qualunque spunto o riferimento giurisprudenziali di precedenti identici o analoghi, ve ne sono grato.

a presto.

 

savyfo pubblicato 11 giugno 2018

Buonasera Gaetanopilato74

complimenti per la velocità di deposito del reclamo, leggo con rammarico e voglio sperare che il Collegio valuti diversamente il nuovo reclamo che andrà a  depositare. 

inexecutivis pubblicato 13 giugno 2018

ci tenga informati

gaetanopilato74 pubblicato 13 giugno 2018

Gentilmente puoi farmi avere un rifer8mebto spendibile in giudizio di una esclusione dell'offerente perché prodotto in copia. Grazie

inexecutivis pubblicato 13 giugno 2018

Rispondiamo alla domanda ribadendo che una offerta non sottoscritta è una non offerta, poiché non imputabile ad alcuno.

Ai sensi dell’art. 571 c.p.c. l’offerta di acquisto consiste in una “dichiarazione” contenente l’indicazione del prezzo, del tempo e del modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta.

È chiaro, che la “dichiarazione”, per essere tale, e per valere quale manifestazione della volontà di acquistare, deve essere sottoscritta, poiché la sottoscrizione è l’espressione attraverso il quale il soggetto in un determinato momento fa proprio il contenuto di un testo scritto.

Il riconoscimento in udienza di una offerta non sottoscritta equivarrebbe ad una sottoscrizione tardiva, alla quale non può essere riconosciuta efficacia retroattiva, proprio in ragione del fatto che una manifestazione di volontà negoziale si intende manifestata solo nel momento in cui essa è riferibile ad un soggetto.

Si tratta di considerazioni che poggiano su un generale principio di certezza dei rapporti giuridici, che sarebbero stravolti ove si ammettesse che un soggetto, dopo aver formato un documento (a lui non riferibile poiché non sottoscritto) possa decidere in qualunque momento di avvalersene retroattivamente, a suo piacimento.

Questa esigenza è avvertita dalla giurisprudenza, la quale ha ad esempio recentemente ribadito che In tema di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta "ad substantiam", la produzione in giudizio di una scrittura privata a cura di chi non l'aveva sottoscritta costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e, pertanto, perfeziona "ex nunc" il contratto in essa contenuto, purché la controparte in giudizio sia la stessa che aveva già firmato tale scrittura e sia ancora in vita al momento di detta produzione, non producendosi altrimenti il necessario incontro delle volontà negoziali. (Cass., Sez. II,  22/01/2018, n. 1525), osservandosi in altro precedente, che la sanatoria della mancata sottoscrizione attraverso la produzione in giudizio dell’atto non sottoscritto ha effetti ex nunc e non ex tunc poiché “il contratto formale intanto si perfeziona ed acquista giuridica esistenza, in quanto le dichiarazioni di volontà che lo creano siano state per l'appunto formalizzate” (Cass., sez. II, 24 marzo 2016, n. 5916).

Si tratta di affermazioni assolutamente condivisibili e che riteniamo perfettamente sovrapponibili al caso prospettato.

Peraltro, la diversa soluzione consentirebbe pericolose pratiche distorsive del procedimento di vendita ove si ammettesse che una offerta nulla potesse essere sanata a discrezione dell’offerente in mala fede, il quale potrebbe intenzionalmente presentarla priva di sottoscrizione per poi decidere, al momento dell’apertura delle buste, se avvalersene o meno. Potrebbe, ad esempio, decidere di non riconoscerla come propria vedendosi unico offerente; ancora, una pluralità di soggetti, d’accordo tra loro, potrebbero presentare una pluralità di offerte e decidere, al momento dell’apertura delle buste, di quale di esse avvalersi.

savyfo pubblicato 14 giugno 2018

Buonasera Gaetanopilato74

non so se producibili in giudizio, ma vi sono casi, eventualmente documentabili, di notai delegati Trib. Pv che hanno escluso dalla gara offerenti  con offerte prive di sottoscrizione ......

gaetanopilato74 pubblicato 14 giugno 2018

Bene. Potresti cortesemente aiutarmi nel reperire qualche precedente.? Ma anche qualche provvedimento reso a seguito di 591 ter... Grazie

savyfo pubblicato 15 giugno 2018

Buongiorno Gaetanopilato74

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