Offerta indipendente dopo il terzo ribasso per asta deserta

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  • Ultimo messaggio 12 dicembre 2021
giorgio pubblicato 12 febbraio 2019

Buongiorno

volevo chiedere se dopo il terzo ribasso e l'asta è sempre deserta, posso fare un offerta diretta al curatore?

 

 

Grazie

 

 

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inexecutivis pubblicato 15 febbraio 2019

A nostro avviso per rispondere correttamente alla domanda occorrerebbe in primo luogo verificare se nell'elaborare il programma di liquidazione il curatore (parliamo di curatore in quanto nella domanda si fa riferimento al curatore, e dunque partiamo dal presupposto che quella oggetto di esame e una vendita che si celebra nell'ambito di un fallimento) abbia previsto che alla vendita dell'attivo fallimentare debba procedersi ai sensi dell'art. 107 comma secondo legge fallimentare (e quindi mediante la disciplina dettata dal codice di civile) oppure, così come previsto dal primo comma del richiamato art. 107, mediante procedura competitive.

Nel primo caso escludiamo la possibilità prospettata nella domanda poiché il procedimento di vendita trova all'interno del codice di procedura civile una sua compiuta disciplina, che non contempla la possibilità che al di fuori di quel procedimento, rigidamente scansionato dagli articoli 571 e seguenti, siano formulate offerte di acquisto.

Se invece la vendita in corso sia attuativa di un programma di liquidazione che abbia previsto il ricorso a procedure competitive, una offerta di questo tipo ben potrebbe essere prese in considerazione dal curatore. Precisiamo tuttavia che ciò non si traduce nella possibilità che alla vendita di quel bene il curatore posso procedere, a seguito della presentazione dell'offerta, a trattativa privata.

Invero, quale che sia la scelta compiuta dal curatore e sottoposta al vaglio prima del comitato dei creditori e poi del giudice delegato, il legislatore non consente di procedere, sic et sempliciter, a trattativa privata.

Infatti, l'art. 107 legge fall., pur attribuendo al curatore ampia discrezionalità circa le modalità di vendita dei beni del fallimento, esige che la vendita avvenga previa adeguata pubblicità e tramite procedure competitive, sia che si tratti di vendita con incanto, ovvero per offerte private od in altre forme, ed esclude quindi, in ogni caso, che essa avvenga a trattativa privata diretta tra il curatore e il terzo, senza che altri soggetti abbiano avuto la possibilità di partecipare alla liquidazione con le proprie offerte (Cass. Sez.1, 20/12/2011, n.27667).

vincdec10 pubblicato 07 dicembre 2021

In caso di asta senza incanto andata deserta è possibile presentare nei giorni successivi, comunque un offerta con importo non inferiore al prezzo minimo posto a base d'asta?

robertomartignone pubblicato 08 dicembre 2021

Si deve attendere il nuovo avviso di vendita , può chiedere informazioni al delegato .

inexecutivis pubblicato 12 dicembre 2021

A nostro avviso la risposta alla domanda formulata deve essere negativa.

Invero, nel momento in cui si apre il procedimento di vendita deve essere garantita, attraverso la presentazione delle offerte, la più ampia partecipazione degli interessati attraverso procedure competitive che consentano il conseguimento del massimo realizzo.

È evidente che accettare una offerta al di fuori dei tempi e dei modi di partecipazione alla vendita scanditi dagli artt. 571 e seguenti c.p.c. altererebbe questo meccanismo.

Peraltro, si tratterebbe di una compravendita che non impedirebbe affatto il prosieguo della procedura, e quindi l'atto di acquisto sarebbe del tutto inefficace nei confronti di un eventuale aggiudicatario.

Tuttavia esiste una modalità per poter acquistare comunque.

A questo fine occorre contattare il creditore procedente (ed eventualmente quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo) e debitore, prospettando loro l'interesse ad acquistare.

In questo modo detti creditori potrebbero rinunciare alla procedura (così) consentendo l'acquisto, ed ottenendo in cambio il prezzo di vendita (in tutto o in parte, a seconda dei casi).

Normalmente per conseguire questo risultato il notaio incaricato di procedere alla stipula dell'atto si reca in tribunale insieme alle parti il giorno in cui deve essere dichiarata estinta la procedura, ed in quella stessa sede: il giudice estingue la procedura, il notaio stipula e l'acquirente versa il prezzo ai creditori (a volte gli assegni circolari vengono preventivamente consegnati al notaio che provvede a girarli ai creditori medesimi dopo aver raccolto le firme).

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