v Il Fatto :
Il terzo comma dell’ex art. 579 c.p.c. prevede la partecipazione alla vendita con incanto e senza incanto a mezzo di avvocato : “I procuratori legali possono fare offerte per persone da nominare”
In alcune ordinanze di vendita è riportato il seguente dispositivo : “ il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti”
E’ acclarato che una disposizione del G.E. inserita nell’ordinanza di vendita costituisce “ lex specialis ” del procedimento di vendita e, pertanto, va rispettata.
v Il Quesito :
Di conseguenza, nell’ipotesi in cui il G.E. non dispone nessuna direttiva è possibile operare con un semplice mandato alle liti?
Quale è l’orientamento della dottrina sul punto ?
Perché il c.p.c. ed in particolare l’art. 579 per il procuratore non prevede la procura speciale; come va interpretato il terzo comma ?
Quale la migliore soluzione ?
Firmato: angelo tedesco - Centroconsulenzastegiudiziarie
Ai sensi dell’art. 579 comma 2 c.p.c. le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale .
L’art. 571 invece sancisce che le offerte di acquisto debbono essere fatte personalmente o a mezzo di procuratore legale “anche a norma dell’art. 579 ultimo comma”.
Questo vuol dire che mentre nella vendita con incanto l’offerta può essere presentata a mezzo di un procuratore speciale, nella vendita senza incanto l’offerta può essere presentata solo a mezzo di un avvocato (infatti, la figura del procuratore legale è stata abrogata dell'art. 3 della L. n. 27 del 1997).
Si ritiene generalmente in dottrina che la procura speciale possa essere conferita senza che vengano utilizzate formule sacramentali, salvo l’atto scritto (in questi termini si è espressa la Corte di cassazione con la risalente sentenza n. 499 del 20.2.1963).
È noto che la procura è il negozio unilaterale meditante il quale un soggetto conferisce ad un altro il potere di rappresentarlo. Essa, in forza della previsione di cui all’art. 1392 c.c., deve avere la stesa forma prevista per il contratto che il rappresentante deve concludere.
La procura può essere generale o speciale, a seconda che dia al rappresentante il potere di compiere tutti gli atti relativi ad una determinata attività, o il potere di compiere singoli atti giuridici.
L’art. 1708 ultimo comma, c.c. stabilisce poi (a proposito del mandato) che il mandato generale non comprende gli atti di straordinaria amministrazione, e tali sono ,tradizionalmente, gli atti di acquisto o di rinuncia ai diritti soggettivi.
Da queste previsioni ricaviamo la conclusione per cui a nostro avviso l’avvocato può acquistare in nome e per conto in forza di un semplice mandato, a condizione che dallo stesso si evinca che esso è conferito per partecipare alla vendita.