offerta al rialzo dopo assegnazione immobile in asta senza incanto

  • 7,4K Viste
  • Ultimo messaggio 30 marzo 2021
annaritac pubblicato 26 marzo 2021

Buongiorno,

ho partecipato ad una asta per un bene immobile facendo una proposta per un lotto. Non sono riuscita a vincerla per continui rialzi. Sono tuttavia interessata a fare una offerta irrevocabile di acquisto per un altro lotto della stessa asta che è stato assegnato all'unico offerente. E' previsto dalla normativa?

L'advisor dice che la decisione dipende dalla curatela. Ma non è nell'interesse del giudice e dei creditori avere un incasso maggiore? il caso è regolato dalla LF art. 107 e 108 ma dicono pochissimo per cui si ricorre alla giurisprudenza. Chi mi può aiutare?

L'asta era senza incanto con modalità sincora mista.

Grazie mille

Annarita

Ordina per: Standard | Il più nuovo | Voti
robertomartignone pubblicato 26 marzo 2021

L ' offerta in aumento mi risulta inapllicabile con la vendita senza incanto , art 584 cpc , sicuramente chi tiene il forum saprà dirle di piu ' 

annaritac pubblicato 26 marzo 2021

La ringrazio per la risposta, nell'articolo che lei cita trovo scritto questo. Ed io vorrei fare infatti offerta in aumento di 1/5

Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine di dieci giorni (1), ma non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell'incanto

robertomartignone pubblicato 26 marzo 2021

Quando si parla di offerte senza incanto l ' asta è conclusa 

inexecutivis pubblicato 29 marzo 2021

Per irspondere all’interrogativo formulato occorrerebbe sapere se la vendita in questione si sia celebrata mediante lo svolgimento di procedure competitive (art. 107, comma primo, l.fall.) oppure mediante il rinvio alle regole del codice di procedura civile in quanto compatibili (art. 107, comma secondo, l.fall.).

Ciò in quanto il potere del giudice di sospendere la vendita in caso di offerte migliorative è previsto solo nel primo caso.

Ai sensi dell’art. 107, comma quarto, l.fall., “Il curatore può sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto”.

La norma, secondo un recente arresto della Corte di Cassazione, trova applicazione solo laddove il programma di liquidazione preveda che alla vendita dei beni debba procedersi mediante procedure competitive, ex art. 107, comma primo, l.fall., mentre laddove sia stato operato il rinvio alle norme del codice di procedura civile questa disposizione non può operare (Cass. Sez. I, 11.4.2018, n. 9017), a meno a che il rinvio ad essa sia comunque previsto.

Lo spirito della norma, volto alla massimizzazione del risultato della vendita, porta gli interpreti a ritenere (secondo noi correttamente) che legittimato a presentare l'offerta migliorativa sia chiunque, e dunque anche colui che non abbia partecipato alla vendita già svoltasi.

La norma parla di offerta migliorativa presentata per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto, ma è evidente che nl caso in cui vi sia stata una competizione tra gli offerenti il 10% va calcolato sul prezzo più alto raggiunto, altrimenti la disposizione non avrebbe senso.

Il tenore della norma consente di ritenere che l’offerta va da presentata al curatore poiché è costui a valutare di sospenderla (anche se chiaramente l’ultima parola spetta comunque al Giudice). Del resto, è il curatore che ha la gestione diretta della procedura.

Non vediamo invece spazi per una sospensione ex art. 108 l.fall., la quale prevede il potere del giudice delegato di impedirne il perfezionamento ove ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero se il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto.

A nostro avviso l’istituto della sospensione della vendita ex art. 108 l.f., che costituisce in sede fallimentare il parallelo dell'art. 586 c.p.c. per le vendite esecutive individuali, soggiace ai medesimi presupposti di applicabilità previsti per quest'ultimo, a proposito del quale la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18451 del 21.9.2015 ha affermato che Il potere di sospendere la vendita, attribuito dall'art. 586 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 19 bis della legge n. 203 del 1991) al giudice dell'esecuzione dopo l'aggiudicazione perché il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello giusto, può essere esercitato allorquando: a) si verifichino fatti nuovi successivi all'aggiudicazione; b) emerga che nel procedimento di vendita si siano verificate interferenze illecite di natura criminale che abbiano influenzato il procedimento, ivi compresa la stima stessa; c) il prezzo fissato nella stima posta a base della vendita sia stato frutto di dolo scoperto dopo l'aggiudicazione; d) vengano prospettati, da una parte del processo esecutivo, fatti o elementi che essa sola conosceva anteriormente all'aggiudicazione, non conosciuti né conoscibili dalle altre parti prima di essa, purché costoro li facciano propri, adducendo tale tardiva acquisizione di conoscenza come sola ragione giustificativa per l'esercizio del potere del giudice dell'esecuzione”.

Questa non è volta a tutelare in modo esclusivo ed assoluto i creditori della procedura concorsuale, ma in linea generale, il principio di stabilità delle vendite nelle procedure coattive (individuali e concorsuali), al fine di promuoverne l’affidabilità, cosicché una volta che si sia svolta una libera competizione all’esito di adeguata pubblicità e tutti gli interessati siano stati messi nelle condizioni di partecipare formulando le proprie valutazioni in ordine al prezzo da offrire per il bene in vendita, l’aggiudicazione deve risultare tendenzialmente stabile, potendo essere messa in discussione solo in ipotesi eccezionali, che la Suprema Corte ha tipizzato secondo l’elenco esposto.

Ciò in quanto l'affidabilità delle vendite coattive garantisce la maggiore partecipazione degli interessati, e dunque costituisce il volano per la migliore soddisfazione di tutti i creditori coinvolti in procedure esecutive; al contrario, mettere in discussione una vendita che abbia già visto individuato il miglior offerente per il solo fatto che è stata formulata una offerta migliorativa successiva, evidentemente avvolge in un alone di incertezza il procedimento di liquidazione, che disincentiva gli offerenti.

inexecutivis pubblicato 29 marzo 2021

Certamente inapplicabile, infine, è l'art. 584 c.p.c., che vale solo per le vendite senza incanto.

robertomartignone pubblicato 29 marzo 2021

Comunque ho menzionato l ' art. 584 a proposto di vendite senza incanto , in questo caso oltretutto si fa riferimento alla legge fallimentare e l ' opener fa riferimento ad asta senza incanto ..

annaritac pubblicato 29 marzo 2021

Buongiorno,

ecco maggiori dati riguardo all'asta a cui ho partecipato

PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTARE (nuovo rito)

Tipologia Competitiva Modalità gara Sincrona mista   non riesco a capire se si tratti di con o senza incanto. Noi abbiamo compilato l'offerta, consegnato l'offerta cartacea nella mani del curatore e partecipato il giorno dell'asta ai rialzi. In teoria si applicano le norme della legge fallimentare che prevedono offerte al rialzo prima del trasferimento del bene, entro 10 dd dalla data dell'asta, per almeno 10% del valore di aggiudicazione del bene ma se ho capito bene, c'è un primo filtro del curatore che può decidere se ammetterle o meno, rimettendosi poi al giudice delegato per la riapertura effettiva dell'asta. Noi procederemo comunque a presentare l'offerta irrevocabile di acquisto

robertomartignone pubblicato 29 marzo 2021

Ma il curatore cosa dice ? Deve fare riferimento a Lui , in realtà la legge fallimentare art . 107 lo prevede , ma con particolari attenzioni 

annaritac pubblicato 29 marzo 2021

Appunto, lo prevede con possibilità del curatore di accettare o meno.

Ora vediamo cosa farà!

inexecutivis pubblicato 30 marzo 2021

È certamente lecito chiedersi se, presentata una offerta migliorativa ex art. 107 quarto comma, il curatore sia obbligato a sospendere o se invece possa esercitare un qualche apprezzamento discrezionale.

La seconda strada ci sembra preferibile.

Invero, la disposizione, così come riformata dall'art. 94 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dall'art. 7 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, “nello stabilire che il curatore fallimentare «può» e non «deve» sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto, gli attribuisce per ciò stesso un potere discrezionale con riguardo alla valutazione dell'effettiva convenienza della sospensione (e del conseguente, necessario, rinnovo della procedura adottata per la liquidazione dei beni), che non si basa su di un mero calcolo matematico, ma ben può sorreggersi sulla considerazione di elementi di natura non strettamente economica (quale, nella specie, l'opportunità di procedere ad una rapida chiusura della procedura fallimentare), con la conseguenza che, ove non appaia fondato su presupposti palesemente errati o su motivazioni manifestamente illogiche o arbitrarie, si sottrae al sindacato giurisdizionale. (Cass. Sez. 6 - 1, 05/03/2014, n. 5203).

Presentata ed accolta una offerta migliorativa, a nostro avviso occorre procedere ad un nuovo esperimento di vendita.

La conclusione è pacifica nell'esecuzione individuale, dove, secondo Cass. civ., sez. VI, Ord. 13 luglio 2011, n. 15435., (la quale ha fatto propri gli approdi cui era giunta la giurisprudenza sotto la previgente formulazione dell’art. 584) “Nell’esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, la fase del rincaro, conseguente alla formulazione di offerte con “aumento del quinto”, ai sensi dell’art. 584 cod. proc. civ., - alla luce della sua riscrittura (intervenuta ad opera della legge 14 maggio 2005, n. 80, applicabile, nella specie “ratione temporis”) - rappresenta non già il proseguimento del precedente (e concluso) incanto, bensì un’ulteriore fase del procedimento, retta da regole proprie e da un diverso sistema di aggiudicazione, in cui deve nuovamente effettuarsi la verifica della legittimazione a partecipare alla gara, alla quale possono ammettersi anche i soggetti che, intervenuti all’incanto, non avevano superato il prezzo di aggiudicazione provvisoria, non potendosi desumere dal mancato rilancio in quella fase l’intenzione di non superare l’offerta di detto prezzo, né potendosi precludere una loro nuova e libera valutazione del proprio interesse, ingiustificatamente menomandosi, altrimenti, la paritaria e comune libertà di contrattazione. A maggior ragione, non possono essere esclusi dalla gara coloro che non abbiano partecipato al primo incanto per questo solo fatto, senza con ciò ledere gli interessi del debitore e dei suoi creditori nel processo di esecuzione. La nuova formulazione dell’articolo, infatti, non ha apportato alcuna modifica in ordine alla legittimazione alla partecipazione all’incanto, ribadendo la pubblicizzazione con le modalità di cui all’art. 570 cod. proc. civ. e, quindi, rivolta a tutti i possibili interessati”.

Questi principi, a nostro avviso, devono trovare applicazione anche (ed a maggior ragione in alcuni casi) nella vendita fallimentare; invero, il principio e l'esigenza di realizzare il massimo ricavato possibile impongono di riaprire il procedimento di vendita e di ammettere al nuovo esperimento anche soggetti che non abbiano partecipato alla precedente.

Close