NULLA a 350 giorni dal decreto di trasferimento

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  • Ultimo messaggio 12 aprile 2020
marcoraho pubblicato 08 aprile 2020

MI sono aggiudicato un capannone industriale con la mia società i primi di dicembre 2018, l'ho pagato a fine febbraio e ho avuto il decreto di trasferimento che intimava lo sgombero i primi di Maggio 2019. Fin qui tutto ok 

Ad oggi non so di che morte devo morire, il primo tentativo di sgombero lo hanno fatto a ottobre 2018, poi novembre, poi dicembre, poi a gennaio hano messo i sigilli ed è dal 20 Gennaio che nessuno mi fa sapere niente.

Che devo fare? a chi devo stressare/querelare/denunciare? e da più di un anno che pago affitto dove sono e pago il mutuo alla banca.

HELP PLEASE

inexecutivis pubblicato 12 aprile 2020

La situazione che ci ha descritto nella domanda è davvero intollerabile.

Secondo la giurisprudenza (si veda, tra le molte, Cass. 16.4.2003, n. 6272) e la dottrina maggioritaria il decreto di trasferimento è l’atto che determina il trasferimento della proprietà in capo all’aggiudicatario.

Quindi, è da quel momento che l’acquirente - nuovo proprietario – ha diritto ad ottenere la consegna del bene ai sensi dell’art. 1476 c.c., applicabile anche alle vendite esecutive.

Così la giurisprudenza, secondo la quale “Nella vendita forzata, pur non essendo ravvisabile un incontro di consensi, tra l'offerente ed il giudice, produttivo dell'effetto transattivo, essendo l'atto di autonomia privata incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il presupposto negoziale dell'atto giurisdizionale di vendita; con la conseguente applicabilità delle norme del contratto di vendita non incompatibili con la natura dell'espropriazione forzata, quale l'art. 1477 cod.civ. concernente l'obbligo di consegna della cosa da parte del venditore (Cassazione civile, sez. I 17 febbraio 1995, n. 1730; Cass. 30/06/2014, n. 14765).

Del resto, lo stesso vale anche nelle vendite ordinarie, laddove si è detto che Nella vendita ad effetti reali, un volta concluso il contratto, l'acquirente consegue immediatamente, e senza necessità di materiale consegna, non solo la proprietà ma anche il possesso giuridico ("sine corpore") della "res vendita", con l'obbligo del venditore di trasferirgli il possesso materiale ("corpus"), che si realizza con la consegna e che, quanto al tempo della sua attuazione, ben può essere regolato dall'accordo dell'autonomia delle parti”. (Cass. n. 569 del 11/01/2008).

Dunque, il suggerimento che ci sentiamo di offrirle è   quello di diffidare il custode (a mezzo pec o raccomandata A.R.) a consegnarle immediatamente l’immobile.

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