Notifica atti della procedura al debitore irreperibile

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  • Ultimo messaggio 07 dicembre 2020
kambal pubblicato 05 dicembre 2020

Spett.Le Asta Legale,

L’art 492 co 2° cpc recita: “Il pignoramento deve contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.

La domanda che pongo è la seguente:

nell’ipotesi in cui il debitore NON effettua presso la competente cancelleria la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione il professionista delegato/custode può notificare ad es. l’avviso di vendita, la comunicazione che il decreto di trasferimento è stato firmato alla cancelleria esecuzioni immobiliari?

Preciso, che il debitore è residente presso un comune del circondario del tribunale, ma in realtà abita altrove da tempo e, pertanto, è irreperibile. Come custode ho notificato l’ordinanza di delega e l’ordine di liberazione ex art 143 cc, utilizzando il certificato di residenza, ma poiché procedere ai sensi dell’art. citato richiede molto tempo, vi chiedo è possibile notificare gli avvisi di vendita in cancelleria?

Cordiali saluti.

inexecutivis pubblicato 07 dicembre 2020

Rispondiamo alla domanda osserviamo che le comunicazioni dirette al debitore andranno eseguite presso la sua residenza in due casi:

1. quando l’esecutato ha in quel luogo eletto domicilio;

2. quando, benché il debitore non abbia eletto alcun domicilio, il giudice dell’esecuzione, nell’esercizio dei suoi poteri regolatori della procedura, abbia comunque prescritto che le comunicazioni al debitore debbano essere eseguite presso il suo indirizzo.

Quando manca una prescrizione di questo tipo, se il debitore non ha eletto alcun domicilio riteniamo che occorra applicare l’art. 492, comma secondo, c.p.c., a mente del quale “il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice”.

A questo punto, e per venire alle concrete modalità operative da seguire, riteniamo che il delegato/custode debba:

1. controllare il fascicolo dell’esecuzione e verificare se l’esecutato abbia depositato atti in cui ha eletto un domicilio;

2. se questi atti mancano, occorre verificare l’atto di pignoramento notificato ed accertarsi che esso contenga l’invito di cui all’art. 492, comma secondo, appena richiamato;

3. ove questo invito manchi, occorrerà comunicare gli atti alla residenza;

4. se l’invito è presente, ma il domicilio non è stato eletto, la comunicazione potrà eseguirsi mediante deposito in cancelleria, salvo che il giudice non abbia disposto comunque la comunicazione presso la residenza.

5. ove, sulla scorta di quanto abbiamo sin qui detto, si dovesse procedere a comunicare presso la residenza o la sede legale, è bene premunirsi di un certificato di residenza o di una visura camerale aggiornati.

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