Spett.Le Asta Legale,
L’art 492 co 2° cpc recita: “Il pignoramento deve contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.
La domanda che pongo è la seguente:
nell’ipotesi in cui il debitore NON effettua presso la competente cancelleria la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione il professionista delegato/custode può notificare ad es. l’avviso di vendita, la comunicazione che il decreto di trasferimento è stato firmato alla cancelleria esecuzioni immobiliari?
Preciso, che il debitore è residente presso un comune del circondario del tribunale, ma in realtà abita altrove da tempo e, pertanto, è irreperibile. Come custode ho notificato l’ordinanza di delega e l’ordine di liberazione ex art 143 cc, utilizzando il certificato di residenza, ma poiché procedere ai sensi dell’art. citato richiede molto tempo, vi chiedo è possibile notificare gli avvisi di vendita in cancelleria?
Cordiali saluti.