Mutuo non concesso per colpa del custode

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  • Ultimo messaggio 22 settembre 2019
salvatore.guadagnino pubblicato 17 settembre 2019

salve,sono salvatore  Il mese giugno 2019 presso associazione notarile bergamo 302-98 in via Garibaldi,3/L ho partecipato all'asta. Mi sono aggiudicata l'asta ma non avendo tutta la somma disponibile ho richiesto alla mia banca un mutuo del 80% del prezzo. Dopo che la banca mi ha dato ok per il mutuo,solo che non gli basta la perizia del tribunale,e quindi si è rivolta al crif di Bologna (perizia da parte della banca)per fissare un appuntamento con il custode immobiliare,ma ad oggi il custode non ha preso accordi non rispondendo alle mail per incontro con il perito. Io personalmente ho contattato il custode e l'ho anche incontrato personalmente ,spiegatogli il problema per avere l'erogazione del mutuo la banca ha bisogno di una perizia esterna.(CRIF).il Custode mi dice che lui non è tenuto a far visionare e fare foto al perito della banca,il suo lavoro e far vedere l'immobile prima dell'asta a chi è interessato,e dopo saldato il residuo è fatto il decreto di trasferimento,consegnare le chiavi al proprietario. Quindi io mi domando: dopo aver seguito un normale ITER logico non so dove sia lo sbaglio,la banca che non gli basta la perizia del tribunale,o il custode che non apre l'immobile al perito della banca? È normale che uno che partecipi ad un'asta non abbia tutti i soldi per l'immobile. Il custode e stato contattato anche dalla banca ma nulla di fatto. a chi posso chiedere i danni per mancanza erogazione del mutuo,quindi sarò costretto a un prestito per non perdere nulla.     Cordiali Saluti.  Salvatore Da bergamo

 

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inexecutivis pubblicato 19 settembre 2019

Alla domanda formulata riteniamo di poter rispondere osservando che il custode (che ai sensi del quarto comma dell'articolo 559 deve essere individuato in una persona diversa dal debitore nel momento in cui il giudice dispone la vendita) deve consentire l'accesso all'immobile.

Ai sensi dell'articolo 65 c.p.c., egli provvede alla conservazione ed amministrazione dell'immobile affidato alla sua custodia; tali attività, ai sensi dell'articolo 67 c.p.c. e devono essere esercitate con la diligenza del buon padre di famiglia, la cui inosservanza obbliga il custode al risarcimento del danno cagionato le parti.

Costituiscono principi generale dell’ordinamento quelli secondo cui le obbligazioni debbono essere adempiute secondo buona fede (art. 1375 c.c.) e con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 c.c.).

La buona fede rappresenta uno dei principi portanti dell’ordinamento, principio qualificato in dottrina come principio di ordine pubblico.

Nell’adempimento delle obbligazioni (di tutte le obbligazioni, indipendentemente dalla fonte legale o negoziale delle stesse) la buona fede si impone quale obbligo di salvaguardia, prescrivendo alle parti di agire in modo da preservare integri gli interessi dell’altra. Questo impegno di solidarietà, che si proietta al di là di quanto specificatamente previsto nel contratto (o nella legge), trova un limite nell’interesse del soggetto che è chiamato ad adempiere. Questi, cioè, è tenuto a far salvo l’interesse altrui ma non fino al punto di subire un apprezzabile sacrificio, personale o economico.

In questi termini si è detto che la buona fede identifica l’obbligo di ciascuna parte di salvaguardare l’utilità dell’altra nei limiti in cui ciò non comporti un apprezzabile sacrificio.

La stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha fatto propri questi concetti, affermando che “L'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, applicabile in ambito contrattuale ed extracontrattuale, che impone di mantenere, nei rapporti della vita di relazione, un comportamento leale (specificantesi in obblighi di informazione e di avviso) nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio” (Cass. Sez. 3, n. 3462 del 15/02/2007).

Traslando questi concetti al caso di specie, riteniamo che il custode abbia l’obbligo di consentire l’accesso, non solo in base al principio di buona fede, ma anche in esecuzione del suo obbligo di amministrazione dello stesso finalizzato alla vendita. Sotto questo profilo, infatti, egli deve adoperarsi affinchè l’aggiudicatario sia posto nelle condizioni di poter versare il prezzo, e se a tal fine egli necessita di visionare (o far visionare) l’immobile, egli non può esimersi.

Il suggerimento dunque è quello di richiedere formalmente al custode (tramite pec o raccomandata a.r.) di poter accedere al bene, indicando le ragioni.

salvatore.guadagnino pubblicato 20 settembre 2019

Salve,grazie della risposta,pec mandata a lui e X conoscenza all'associazione,giudice e banca.

ora vediamo se si riesce ad attivare o farmi un prestito per non perdere tutto e poi chiedere i danni.grazie e buon lavoro.

inexecutivis pubblicato 22 settembre 2019

pefetto, ci tenga aggiornati

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