Mutuo Fondiario (41TUB) e cessione di credito

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  • Ultimo messaggio 31 agosto 2021
infiniti pubblicato 05 marzo 2021

Buongiorno, sempre più spesso gli Istituti di Credito cedono a "cascata" i propri crediti.

Una Società Alfa spa è intervenuta in una procedura immobiliare, non in proprio ma in qualità di mandataria della Società Beta srl costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999 n. 130.

La Società Beta srl è divenuta ligittima titolare di un portafoglio di crediti di cui era originario creditore la BANCA GAMMA.

La cessione è stata pubblicata ex. art. 1 e 4 delle Legge 130/99 e art 58 del TUB sulla Gazzetta Ufficiale.

DOMANDA: la Società Beta cessionaria ha mantenuto il privilegio ec. art. 41TUB è cioè titolo per chiedere versamento diretto da parte dell'aggiudicatario ?

Devo risolvere questo problema in quanto come delegato alle operazioni di vendita la Società Beta srl (depositando copia della gazzetta ufficiale) chiede il versamento diretto ex. art. 41TUB.

Se la soluzione al problema è "pacifica" o è preferibile chiedere parere al G.E.

Grazie e buona giornata.

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vincdec10 pubblicato 05 marzo 2021

A mio parere ci sono tutti i requisiti in quanto la cessione è stata regolarmente pubblicata in G.U. e questo implica il trasferimento di tutti i diritti,inteso anche quello dell'art 41 Tub. Ritengo che non sia necessario richiedere il parere del G.E.

inexecutivis pubblicato 09 marzo 2021

La risposta all’interrogativo formulato deve essere positiva.

Ricaviamo il nostro convincimento dalla lettura dell’art. 58 TUB.

La norma riconosce al comma primo la possibilità che siano cedute a banche: aziende, rami d’azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco.

Il comma secondo prevede che la banca cessionaria dia notizia dell’avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il comma terzo prevede che in queste cessioni “i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedenteconservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti”. Infine, il comma settimo dell’articolo (inserito dall’art. 12, comma 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e così sostituito dall’art. 8, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141) dispone che “Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 e in favore degli intermediari finanziari previsti dall’articolo 106”.

Stessa disposizione si rinviene nella l. 30 aprile 199, n. 130, (c.d. legge sulle cartolarizzazioni), la quale ha previsto che “Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario”.

vincdec10 pubblicato 17 marzo 2021

Salve . Devo procedere ad un eventuale acquisto in asta.

Nel corso di alcuni controlli effettuati con il mio legale, abbiamo notato che vi è un iscrizione ipotecaria di I GRADO  a favore di un soggetto bancario non più creditore, il quale ci ha comunicato che  ha ceduto il credito. ù

Pertanto L'ipoteca non risula iscritta a favore del soggetto realmente creditore.

Ci siamo accorti che nel frattempo risulta un atto dispositivo a favore di un soggetto terzo per usucapione.

Il mio legale mi ha sconsigliato vivamente di parteciapre all'asta, in quanto questo atto dispostitivo potrebbe cancellare tutti i gravami, compresa anche l'eventuale aggiudicazione dell'immobile da parte di un acquirente.

Io vorrei  comunque provare..cosa mi suggerite? grazie.

inexecutivis pubblicato 17 marzo 2021

Le informazioni riferite non ci consentono una risposta compiuta. Attendiamo maggiori informazioni

vincdec10 pubblicato 17 marzo 2021

Salve mi spiego meglio anche se abbiamo fatto assieme al mio legale delle ricerche molto approfondite. Praticamente risulta un ipoteca iscritta a favore di un un'istituto bancario non più creditore, il quale ha ceduto il credito ad un altro soggetto bancario. Ora non risulta nessuna procura per la prosecuzione dell'esecuzione in capo alla banca cedente.

Il mio legale dice che tutto probabilmente verrà rimesso alla valutazione del G.e in quanto andrebbe identificato il reale creditore perché l'ipoteca è ancora iscritta in capo alla cedente. Inoltre a complicare il quadro vi è un altro elemento: - un soggetto terzo non proprietario che rivendica la proprietà dell'immobile per usucapione. Ha già effettuato la trascrizione della domanda giudiziale ed agisce in forza di un testamento con solo,legato immobiliare a suo favore.

Il mio legale mi ha sconsigliato vivamente di partecipare all'asta in quanto probabilmente verrà annullata dal giudice per intervenuta usicapione ereditaria! Io vorrei sapere se a queste condizioni potrei comunque partecipare perché l'immobile mi sembra molto appetibile..

inexecutivis pubblicato 20 marzo 2021

L’elaborazione giurisprudenziale formatasi sul punto è assolutamente indirizzata nel senso di ritenere prevalente l’acquisto dell’usucapiente sul diritto del creditore pignorante, e ciò in ragione della considerazione per cui l’acquisto per usucapione è acquisto a titolo originario, come tale indipendente tanto dall’anteriore titolarità del bene in capo al debitore, quanto dalle vicende giuridiche che lo hanno interessato.

In primo luogo si argomenta intorno alla natura dell’acquisto per usucapione. A tal proposito si osserva che se un terzo possiede un immobile senza titolo trascritto, il compimento dell’usucapione estingue le iscrizioni ipotecarie iscritte o rinnovate al nome del precedente proprietario per effetto della efficacia retroattiva dell’usucapione, aggiungendosi che, se si ammettesse che l’alienazione compiuta dal proprietario in pendenza del termine per il maturarsi dell’usucapione fosse valida nei confronti dell’usucapiente, bisognerebbe ammettere che, fatta prima che sia compiuta l’usucapione, essa avrebbe l’effetto di paralizzarla, se non addirittura eliminarla. (Cass. civ., 28 giugno 2000, n. 8792, ed il richiamo da essa compiuto a Cass. civ., 15 maggio 1925).

Su altro versante, nel ricostruire il dato codicistico, si sottolinea che la tesi della prevalenza dell’acquisto per usucapione sia stata il frutto di una precisa scelta del legislatore. La stessa Cass. civ., 28 giugno 2000, n. 8792 ricorda come nel progetto preliminare al codice civile, “l’art. 365 disponeva la salvezza dei “diritti acquistati dai terzi verso il vero proprietario anteriormente alla pubblicazione della domanda o eccezione tendente a far dichiarare verificata la prescrizione acquisitiva”, e ciò in vista dell’iniquità di una soluzione “che sacrifica coloro che acquistano da chi aveva il potere di disporre di fronte a coloro che acquistano da chi a quel momento tale potere non aveva...”. Questa disposizione tuttavia venne soppressa in sede di stesura del testo definitivo del codice, osservandosi che essa “avrebbe annullato praticamente l’efficacia dell’usucapione, poiché avrebbe costretto colui che ha usucapito ad iniziare in ogni caso un giudizio per l’accertamento del suo acquisto, per evitare il pericolo che, malgrado l’avvenuta usucapione, l’ex dominus potesse ancora costituire diritti sulla cosa”. Così la Relazione del Guardasigilli (n. 1074), ove si aggiungeva come con tale disposizione le esigenze della pubblicità avrebbero annullato un’altra fondamentale esigenza, che è quella di non attenuare l’efficacia dell’usucapione, la quale resta sempre il mezzo migliore per rimediare alle inevitabili lacune del nostro sistema di pubblicità.

 

Sulla base delle considerazioni che precedono, quindi, l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza della Cassazione è fermo nel ritenere che l’usucapiente non avrebbe alcun onere di trascrivere la domanda di usucapione (e la relativa sentenza) prima della trascrizione del pignoramento o della iscrizione ipotecaria al fine di renderla opponibile al creditore pignorante, in quanto detta domanda non rientrerebbe tra quelle contemplate dall’art. 2915, comma secondo, c.c. poiché, proprio in considerazione della natura dell’acquisto per usucapione, il codice avrebbe compiuto una precisa scelta di campo nel rendere insensibile l’acquisto per usucapione agli effetti della disciplina della trascrizione come modo di risoluzione dei conflitti tra acquirenti del medesimo bene.

In questi termini si esprime la giurisprudenza, "non essendo configurabile alcun onere di pubblicità a carico dell’usucapiente, in quanto l’art. 2651 c.c. dispone al riguardo una forma di trascrizione (della sentenza, e non anche della domanda) priva di effetti sostanziali e limitata a rendere più efficiente il sistema pubblicitario" (Cass. Civ., sez. I, 26 novembre 1999 n. 13184).

Così ricostruito il dato normativo sul versante strettamente sostanziale, occorre verificare in quali termini la medesima questione si ponga sotto un profilo di tipo processuale.

Cass. civ., sez. III, 30 dicembre 2009, n. 27668, ha affermato che “In tema di opposizione di terzo ad esecuzione immobiliare, la norma dell’art. 619 cod. proc. civ. legittima il terzo a far valere la proprietà o altro diritto reale sul bene pignorato senza esigere che tali situazioni siano state giudizialmente accertate, con la conseguenza che lo stesso terzo le può far ben valere rispetto ad un bene che assuma di aver già acquistato al momento dell’opposizione per effetto di usucapione, non incidendo, a sua volta, su tale acquisto l’esecuzione del pignoramento immobiliare e potendo, quindi, il termine ventennale utile a consolidarlo venire a maturazione anche successivamente al pignoramento medesimo.

Affronta invece il tema dei rimedi a disposizione del terzo creditore ipotecario che sia rimasto estraneo al giudizio che si è concluso con la sentenza dichiarativa dell’acquisto per usucapione, Cass. civ., sez. III, 28 settembre 2012 n. 15698, la quale pur ribadendo che il possesso ultraventennale del bene ipotecato comporta l’acquisto della proprietà senza vincoli o limitazioni, atteso che la concessione dell’ipoteca non interrompe la continuità del possesso, ha affermato che il creditore ipotecario, poiché nel giudizio di accertamento dell’usucapione, non è né contraddittore necessario né legittimato passivo, ove intenda tutelarsi deve proporre opposizione revocatoria, ai sensi dell’art. 404, comma 2, c.p.c..

Ad una parziale diversa conclusione è giunta Cass. civ., sez. III, 13 novembre 2019, n. 29325, secondo cui “Il creditore garantito da ipoteca iscritta nei registri immobiliari anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale di usucapione del medesimo immobile è litisconsorte necessario nel giudizio di usucapione, con la conseguenza che la sentenza pronunciata all'esito di un giudizio al quale non sia stato posto nelle condizioni di partecipare è a lui inopponibile e potrà, semmai, essere prudentemente apprezzata quale mero elemento di prova dal giudice dell'opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ. promossa dall'usucapiente avverso l'espropriazione immobiliare del bene usucapito.

Se si dovesse consolidare quest’ultimo orientamento, la posizione degli acquirenti sarebbe certamente più tutelata.

vincdec10 pubblicato 20 marzo 2021

Ok grazie per le precise delucidazioni

inexecutivis pubblicato 21 marzo 2021

grazie a lei!

vincdec10 pubblicato 03 aprile 2021

Mi è capitato un altro caso in cui invece l'usucapiente agisca in forza di atto pubblico redatto davanti al notaio.

In questo caso La giurisprudenza come si pronuncia?

Tutela gli acquirenti e creditori in asta?

Oppure essendo un atto pubblico dichiarativo a titolo derivato questo è opponibile a terzi ed ha efficacia retroattiva nei controniti delle garanzie creditorie di questi?

inexecutivis pubblicato 08 aprile 2021

Stando alla giurispruenza che abbiam ocitato, quell'atto è inopponibile al creditore pignorante.

vincdec10 pubblicato 22 aprile 2021

Buonasera.

Il cessionario del credito può beneficiare della polizza del mutuo obbligatoria per danni che in precedenza il cedente aveva fatto firmare al mutuatario debitore?

inexecutivis pubblicato 25 aprile 2021

Dipende dal contenuto della polizza. Non esistono previsioni normative che dettino specifiche disposizioni in proposito.

vincdec10 pubblicato 01 agosto 2021

Il cessionario del credito (che sia un soggetto non bancario) può eventualmente avvalersi della clausola di patto marciano ai sensi del d.lgs 72/2016/decreto mutui salva banche (stipulata dopo la stipula delcontratto di mutuo fondiario inadempiuto dal mutuatario) in corso di esecuzione immobiliare?

inexecutivis pubblicato 04 agosto 2021

L’art. 120-quinquiesdecies del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), introdotto dal D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72 prevede al comma terzo che

Le parti possono convenire, al momento della conclusione del contratto di credito, che in caso di inadempimento del consumatore la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l'estinzione dell'intero debito a carico del consumatore derivante dal contratto di credito.

La norma specifica che la clausola non può essere pattuita in caso di surrogazione nel contratto di credito ai sensi dell'articolo 120-quater.

Dal contenuto della disposizione surrichiamata, ricaviamo il convincimento che il cessionario del credito (che non è parte del contratto di finanziamento, né lo diventa per effetto della cessione) non può esercitare la clausola.

vincdec10 pubblicato 05 agosto 2021

Ok. Nel caso invece il cessionario fosse una societa finanziaria ,bancaria oppure una spv che agisca per attività di cartolarizzazione ai sensi della legge 130/99 potrebbero avvalersi della clausola marciana a seguito di un atto notarile di rinegoziazione del mutuo inadempiuto sempre in corso di esecuzione immobiliare ?

inexecutivis pubblicato 07 agosto 2021

Riteniamo di no in quanto queste società normalmente acquistano i crediti e non subentrano nei contratti.

vincdec10 pubblicato 17 agosto 2021

Capisco. Ma potrebbero richiedere il subentro nel contratto di mutuo stipulato dal creditore originario come parte mutuante?

inexecutivis pubblicato 21 agosto 2021

Si, a meno che il contratto non si sia già risolto.

vincdec10 pubblicato 28 agosto 2021

OK capisco.

Mi chiedevo se l'eventuale adozione di un patto maricano può essere adoattata dalla banca o suo intermediario finanziario collegato/controllato anche quando vi sia un procedura esattoriale in corso?

Nel caso in cui tale facoltà possa essere eserciata, il trasferimento dell'immobile oggetto di esecuzione alla banca, implica la cancellazione di tutti i gravami (ipoteche, pingoramenti) a segutio dell'ordinanza con  la quale il giudice dell'esecuzione, convalida ed accerta l'avveramento della clausola marciana?

inexecutivis pubblicato 31 agosto 2021

No, i gravami non vengono cancellati. DIversamente opinando il patto marciano interverrebbe a stravolgere il sistema dei diritti di prelazione, e di presterebbe a facili abusi.

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