Mutui per aste giudiziarie

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marcoventura pubblicato 19 gennaio 2017

Buona sera,

Argomento molto importante di cui non si parla abbastanza è l'erogazione del mutuo per aste immobiliari.

Mi è stato detto che è importante istruire la pratica prima dell'asta in quanto la procedura è molto complessa e ci sono percentuali molte alte che il mutuo non sia erogato dalla banca con gravi conseguenze per chi acquistasse senza avere la completa disponibilità dell'importo.

Il secondo punto su cui mi piacerebbe avere un vostro riscontro è il caso di richiesta mutuo su immobile all'asta con difformità edilizie sanabili descritte in perizia. 

Le banche, anche quelle convenzionate con il tribunale, si rifiutano di erogare il mutuo in questi casi e rendono impossibile l'acquisto ai privati nella maggioranza dei casi.

Quali sono le possibili soluzioni?

Per le banche è possibile erogare il mutuo dopo presentazione di sanatoria?

 

Grazie

Marco 

 

 

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inexecutivis pubblicato 21 gennaio 2017

Il terzo comma dell’art. 585 c.p.c., prevede la possibilità che il versamento del prezzo venga eseguito dalla banca, che eroga direttamente in favore della procedura il mutuo contratto dall’acquirente, con garanzia ipotecaria di primo grado sull’immobile oggetto di vendita.

Se in sede di vendita l’aggiudicatario dichiarerà che intende avvalersi di questo meccanismo, è opportuno che il professionista delegato:

  1. consegni quanto prima all’aggiudicatario copia del verbale di aggiudicazione, poiché sulla scorta di esso la banca effettuerà il versamento del saldo prezzo;
  2. in vista della predisposizione della bozza del decreto di trasferimento il delegato acquisisca copia autentica del contratto di finanziamento.

Al fine di rendere operativa la norma e di limitare al massimo i possibili profili di rischio per la banca, l'ABI ha elaborato due protocolli che si occupano di disciplinare le modalità attraverso cui la previsione dell'art. 585, comma 3, c.p.c., può concretamente applicarsi.

Secondo il primo protocollo, la stipula del contratto di mutuo, il versamento della somma mutuata in favore della procedura, l'emissione del decreto di trasferimento ed suo deposito in cancelleria avvengano contestualmente davanti al Giudice dell'esecuzione.

Il secondo protocollo, invece, utilizza il meccanismo della ipoteca su cosa altrui, e prevede che i passaggi appena descritti si realizzino in tempi diversi.

In particolare, secondo questi protocolli, il soggetto potenziale acquirente contatterà la banca (ovviamente in tempo utile per il deposito dell'offerta di acquisto) la quale procederà all'istruttoria del finanziamento comunicandone l'esito almeno 15 giorni prima della vendita e sottoscrivendo con il mutuatario un preliminare di mutuo sottoposto alla condizione sospensiva dell'aggiudicazione.

A questa condizione per la verità il protocollo aggiunge anche quella del successivo trasferimento del bene all'aggiudicatario, ma si tratta di cuna condizione impossibile, in quanto il trasferimento del bene avverrà necessariamente, per espressa previsione dell'art. 596 c.p.c., dopo il versamento del saldo prezzo, e dunque dopo la stipula del contratto definitivo di mutuo.

Si osservi che questo preliminare consente all'istituto di credito di recedere dal contratto:

  1. in caso di oggettiva modifica delle condizioni patrimoniali e reddituali del mutuatario ai sensi dell'art. 1822 c.c.;
  2. nel caso in cui risultino vizi dell'immobile ai sensi dell'art. 1490 c.c.;
  3. nel caso in cui risultino gravami opponibili all'aggiudicatario, benché segnalati dall'esperto nominato per la stima nella sua relazione.

All'esito della vendita, se il promissario mutuatario non risulterà aggiudicatario, il contratto preliminare di mutuo si risolverà automaticamente.

Viceversa, in caso di aggiudicazione, le prati procederanno alla stipula del definitivo, contenente:

  1. l'assenso del mutuatario alla iscrizione ipotecaria di primo grado (sostanziale, in quanto le ipoteche eventualmente iscritte saranno cancellate ex art. 586 c.p.c.)
  2. la delega del mutuatario alla banca di erogare direttamente alla procedura l'importo del finanziamento.

Avvenuto il versamento, il Giudice adotterà il decreto di trasferimento ed il delegato provvederà immediatamente alla sua trascrizione.

 

Non ci risulta che le banche si rifiutino di erogare finanziamenti in caso di immobili abusivi. La ragione potrebbe essere quella per cui se l’immobile presenta delle difformità ed il nuovo acquirente non le sana, il bene diventerebbe definitivamente abusivo, e dunque perderebbe appetibilità sul mercato.

marcoventura pubblicato 21 gennaio 2017

Buongiorno,

Ringrazio molto per la vostra disponibilità nel rispondere.

Per quanto riguarda la vostra replica, vorrei i seguenti chiarimenti:

1. Secondo il primo protocollo, la richiesta di mutuo può avvenire anche successivamente all'aggiudicazione o la pratica deve necessariamente essere istruita e accordata dalla banca prima della vendita?

2. Per il secondo protocollo, riportate che:

"Si osservi che questo preliminare consente all'istituto di credito di recedere dal contratto:

● nel caso in cui risultino vizi dell'immobile ai sensi dell'art. 1490 c.c."

La mia domanda é:

I vizi dell'immobile di cui si parla, sono proprio gli abusi edilizi a cui mi riferisco nella prima mail e che spingono le banche a non erogare il mutuo?

3. Vorrei riportare la mia esperienza personale nella ricerca di banche convenzionate con i tribunali che acconsentano all'erogazione di mutuo con difformità.

Al momento attuale non ho ancora trovato una banca che si sia resa disponibile.

Grazie mille

Buona giornata.

 

inexecutivis pubblicato 22 gennaio 2017

 Rispondiamo alle richieste di precisazione osservando quanto segue:

La richiesta di mutuo in teoria può anche essere chiesta successivamente all’aggiudicazione, ma poiché le banche non sono obbligate ad accettare la richiesta, si corre il rischio che, ad aggiudicazione avvenuta, non si ottenga il finanziamento.

Quanto ai vizi sulla scorta dei quali la banca può recedere dal contrato preliminare di mutuo, si osservi che, secondo la giurisprudenza, nella categoria di vizio non rientrano le difformità edilizie.

 

La corte di Cassazione ha infatti affermato che “In ipotesi di compravendita di costruzione realizzata in difformità della licenza edilizia, non è ravvisabile un vizio della cosa, non vertendosi in tema di anomalie strutturali del bene, ma trova applicazione l'art. 1489 cod. civ., in materia di oneri e diritti altrui gravanti sulla cosa medesima, sempre che detta difformità non sia stata dichiarata nel contratto o, comunque, non sia conosciuta dal compratore al tempo dell'acquisto, ed altresì persista il potere repressivo della P.A. (adozione di sanzione pecuniaria o di ordine di demolizione), tanto da determinare deprezzamento o minore commerciabilità dell'immobile. In mancanza di tali condizioni, non è possibile riconoscere all'acquirente la facoltà di chiedere la riduzione del prezzo. (Cass. civ, sentenza n. 4786 del 28/02/2007)

faber pubblicato 26 marzo 2017

Nel caso la banca non si sia pronunciata prima della data della vendita perché la domanda ufficiale di mutuo è stata inoltrata successivamente a tale data, essendo necessario il verbale di aggiudicazione, dopo aver passato le verifiche interne e quelle alla centrale rischi, dopo 30 giorni riceve un diniego dalla sede centrale di Roma motivando la non concedibilita del mutuo per gli abusi sull'immobile oggetto dell'aggiudicazione, quando la perizia del CTU è scritto che tali abusi sono sanabili ai sensi dell' art. 40 l.47/85 è quantificato in 30.000 euro...ci sono i presupposti per chiedere i danni alla banca derivanti dall'aver perso 30 gg. di tempo in ordine all'erogazione del mutuo e costringendo l'aggiudicatario ad ipotecare, oltre a quello di aggiudicazione, anche altri beni per avere il mutuo in oggetto, con altra banca?

inexecutivis pubblicato 27 marzo 2017

Alla domanda non può essere fornita una risposta precisa, poiché occorre analizzare, nel singolo caso, quale interlocuzione v’è stata tra banca e cliente, per verificare se possa ipotizzarsi, in capo all’istituto di credito, un recesso ingiustificato dalle trattative, ai sensi dell’art. 1337 c.c..

 

Osserviamo che secondo la Corte di Cassazione "perché possa ritenersi integrata la responsabilità precontrattuale, è necessario che tra le parti siano in corso trattative; che le trattative siano giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l'altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che la controparte, cui si addebita la responsabilità, le interrompa senza un giustificato motivo; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto" (Cass., sez. 3^, 29 marzo 2007, n. 7768, m. 596082), sicché non v'è dubbio alcuno che la responsabilità precontrattuale non esige una formalizzazione delle reciproche proposte delle parti (Cass., sez. L, 18 giugno 2004, n. 11438, m. 573739), sebbene incomba su chi deduce la responsabilità della controparte provarne i presupposti (Cass., sez. 3^, 5 agosto 2004, n. 15040, m. 575909), il cui accertamento è rimesso alla valutazione del giudice del merito (Cass., sez. 3^, 18 luglio 2003, n. 11243, m. 565249).

albertosaracino pubblicato 17 marzo 2018

Buongiorno,

leggo sopra:

Al fine di rendere operativa la norma e di limitare al massimo i possibili profili di rischio per la banca, l'ABI ha elaborato due protocolli che si occupano di disciplinare le modalità attraverso cui la previsione dell'art. 585, comma 3, c.p.c., può concretamente applicarsi.

Secondo il primo protocollo, la stipula del contratto di mutuo, il versamento della somma mutuata in favore della procedura, l'emissione del decreto di trasferimento ed suo deposito in cancelleria avvengano contestualmente davanti al Giudice dell'esecuzione.

Il secondo protocollo, invece, utilizza il meccanismo della ipoteca su cosa altrui, e prevede che i passaggi appena descritti si realizzino in tempi diversi.

 

Vorrei sapere, chi decide la tipologia di protocollo ? è contenuto nell'avviso di vendita o è possibile concordarlo con il professionista delegato ? La banca vorrebbe fare tutto contestualmente. Grazie

 

 

inexecutivis pubblicato 20 marzo 2018

 Rispondiamo alla domanda osservando che il codice di procedura civile non prescrive nulla al riguardo.

Come abbiamo detto, infatti, si tratta di una regolamentazione che trova la sua unica fonte nei protocolli elaborati dall’abi.

La soluzione prevista dal secondo protocollo (quello cioè che prevede il meccanismo dell'ipoteca su cosa altrui) se è più agevole da praticare, poiché evita la necessaria compresenza di tutti i soggetti coinvolti nell'operazione economica (banca, aggiudicatario, notaio rogante, Giudice dell'esecuzione e cancelliere) è quella che presenta un, sia pur limitato, margine di rischio (ed è questa la ragione per cui le banche preferiscono la stipula del mutuo contestuale alla pronuncia del decreto di trasferimento). Infatti, il procedimento non mette la banca al riparo da trascrizioni anteriori eseguite contro l'aggiudicatario e che producono effetto con l'emissione del decreto di trasferimento (ad esempio un preliminare di vendita trascritto a carico dell'aggiudicatario) o da trascrizioni eseguite contro l'aggiudicatario tra la data di emissione del decreto e quella della sua trascrizione, anche se, è bene precisarlo, si tratta di rischi che esistono anche nelle operazioni ordinarie operazioni di vendita.

Per evitare questo inconveniente, da più parti si suggerisce di praticare la strada di cui all'art. 2650, ultimo comma, c.c., ai sensi del quale l'ipoteca legale a favore dell'alienante a garanzia del pagamento del prezzo, iscritta contemporaneamente alla trascrizione del titolo di acquisto, prevale sulle iscrizioni eseguite anteriormente contro l'acquirente.

Ciò detto, se nulla dovesse essere detto nell’ordinanza di vendita o in un protocollo stipulato tra le banche aderenti ed il tribunale, il tutto è rimesso all’accordo delle parti. Precisiamo tuttavia che la soluzione preferita dalle banche non è praticabile in tutti i tribunali, con la conseguenza che, in tal caso, non resta che operare sulla scorta del primo protocollo.

paolinopaperino pubblicato 20 marzo 2018

Per il caso descritto al seguente link https://forum.inexecutivis.it/thread/adeguamenti-e-correzioni-della-stima/?order=all#comment-9bacf082-d568-4237-979e-a89b00f9883c ovvero quello di una abitazione che non ha ottenuto l'agibilità (in quanto la società fallita non ha riscontrato la richiesta di integrazione documentale pervenuta dalla C.A.) ma le cui "minime difformità interne sono sicuramente sanabili con apposita pratica amministrativa e catastale" (così come indicato in perizia) non ho trovato una banca disposta ad erogarmi il mutuo. Faccio presente che la richiesta era stata avanzata per un importo finanziabile (Loan to value) inferiore al 50% del valore dell’immobile ed una situazione reddituale per la quale la rata del mutuo non avrebbe oltrepassato il quinto, condizioni queste assai apprezzate dagli istituti di credito.

A loro modo di vedere la mancanza dell'agibilità sarebbe motivo ostativo all'emissione di un mutuo; ricordo per ultimo che l'Ufficio dell'Edilizia Privata mi ha richiesto una "segnalazione certificata di agibilità parziale" che non è altro che una attestazione del professionista abilitato che assevera l’agibilità parziale relativa a singole unità immobiliari e a tal fine attesta sicurezza degli impianti, statica, prestazione energetica, documentazione catastale, ecc. allegando la documentazione richiesta. Per completezza di informazione il professionista a breve presenterà tale istanza al Comune non appena completata la documentazione richiesta.

Come affermato dalla Corte di Casazione "non è ravvisabile un vizio della cosa, non vertendosi in tema di anomalie strutturali del bene..." o almeno così a me pare.

Alla fine ho completato l'acquisto del bene con fondi personali però vorrei comunque accendere un mutuo prima casa; cosa posso opporre - dal punto di vista legale - all'istituto di credito che, anche a tali condizioni (ovvero con proprietà dell'immobile, Loan to value inferiore al 50% e rata del mutuo inferiore al 20% dei redditi), non volesse accordarmi il mutuo?

Grazie

Saluti

inexecutivis pubblicato 26 marzo 2018

Nel rispondere alla domanda occorre osservare, in primo luogo, che la banca è libera di decidere in merito all'erogazione o meno di un finanziamento, e dunque ogni relativa decisione è discrezionale ed insindacabile, ricadendo questa nei principi di “sana e prudente gestione” cui, per legge le banche devono attenersi nello svolgimento della loro attività, avendo riguardo “alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario”.

Questo, tuttavia, non vuol dire che le banche non abbiano il dovere di comportarsi secondo i principi della buona fede e della correttezza durante lo svolgimento delle trattative, e che il cliente abbia diritto a ricevere adeguate motivazioni in ordine alle ragioni del rifiuto opposto dalla banca.

Questo obbligo, oltre a risiedere all’interno del codice civile, essendo previsto dagli artt. 1337 e 1338, si ritrova anche nel testo unico bancario, e precisamente nell’art. 120- septies, a mente del quale Il finanziatore e l'intermediario del credito … si comportano con diligenza, correttezza, e trasparenza, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori”, aggiungendo, all’art. 120 undecies, comma 5, che “quando la domanda di credito è respinta, il finanziatore informa il consumatore senza indugio del rifiuto e, se del caso, del fatto che la decisione è basata sul trattamento automatico di dati”.

Queste affermazioni si rinvengono sovente nelle decisioni dell’ABF (Arbitrato Bancario Finanziario) che è un organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie delle banche e degli intermediari finanziari con la clientela previsto dall'art. 128 bis del TUB, i cui criteri di funzionamento sono stabiliti  da apposita delibera del CICR - adottata con deliberazione del 29 luglio 2008, n. 275 – e dalla Banca d'Italia che, a tal fine, ha adottato le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" con provvedimento del 18 giugno 2009, successivamente aggiornato.

simone86 pubblicato 05 aprile 2018

Buongiorno,

ho letto con interesse tutti i post di questo interessante forum ma non sono convinto di avere compreso la risposta al seguente quesito: quali sono esattamente i vizi dell’immobile ai sensi 1490cc che pregiudicherebbero la stipula del contratto di mutuo definitivo?

Sono i vizi che rendono l'immobile inidonei all'uso (ma se l'uso è abitativo significa dunque che per qualche ragione la casa dovrebbe diventare dopo l'aggiudicazione non più abitabile/agibile?) o anche i vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore (ma se all'aggiudicazione il debitore decide di distruggere il distruggibile, anche in presenza di assicurazione, la banca potrebbe annullare il mutuo a fronte di ciò?)?

Grazie mille e buona giornata

Simone

inexecutivis pubblicato 09 aprile 2018

Rispondiamo alla domanda osservando che entrambe le tipologie indicate rientrano nella nozione di “vizio”.

Con la previsione in parola la banca, come detto, si riserva di recedere dal contratto in caso di presenza di vizi, nei termini in cui abbiamo appena detto.

Riteniamo, tuttavia, che deve trattarsi di vizi non esistenti al momento della perizia, o comunque nel momento in cui il perito della banca stessa si reca nell’immobile per un sopralluogo, poiché in tal caso, ove la banca si determinasse comunque alla stipula, non potrebbe invocare alcun diritto di recesso.

La ragione della previsione risiede, evidentemente, nel fatto che se risultassero i vizi di cui sopra, la banca si troverebbe esposta al possibile rischio di dover finanziare l’acquisto di un bene che in ipotesi potrebbe valere meno della somma erogata, proprio per effetto dei vizi riscontrati.

Facciamo un esempio. Se la banca si determina ad erogare un finanziamento di 80 per un immobile aggiudicato a 100, ove successivamente il bene dovesse valere (ad esempio perché il debitore nell’abbandonarlo lo ha distrutto) 70, la banca si troverebbe nella materiale impossibilità di beneficiare di una garanzia ipotecaria ad integrale copertura del mutuo concesso.

simone86 pubblicato 19 aprile 2018

Buonasera,

la banca richiede i seguenti documenti per fornire una pre-delibera alla concessione di mutuo su aggiudicazione:

- titolo di provenienza

- relazione notarile prodotta dalla procedura esecutiva

Il primo può essere sostituito dall'Ispezione Ipotecaria? Altrimenti, c'è la possibilità di ottenerlo online oppure bisogna per forza recarsi presso l'Archivio Notarile? Sul sito dell'Agenzia delle Entrate non ho infatti trovato alcuna indicazione.

Il secondo invece di cosa esattamente si tratta? E' un documento che deve fornire il Professionista Delegato/Giudice oppure si ottiene in altro modo?

Vi ringrazio

Buona giornata,

Simone

albertosaracino pubblicato 19 aprile 2018

il titolo di provenienza è l'avviso di vendita, la relazione notarile te la fa il tuo notaio di fiducia

simone86 pubblicato 19 aprile 2018

La ringrazio Alberto, tuttavia continuo a nutrire dubbi su: 1) la banca chiede sia "bando d'asta" che "titolo di provenienza" 2) si parla di relazione notarile prodotta dalla procedura, dunque non da altri soggetti.

Buona serata,

Simone

 

simone86 pubblicato 20 aprile 2018

Aggiungo solo la risposta dell'impiegata della banca, che mi fa pensare un'Ispezione Ipotecaria oltre che tutta la documentazione fornita dal Tribunale sia sufficiente ad ottenere le certezze ricercate:

"il titolo di provenienza sarebbe l'atto con cui l'attuale proprietario è venuto in possesso dell'immobile. Di solo è un atto di compravendita, successione, etc.
La relazione notarile è una relazione in cui vengono indicati i vari passaggi di proprietà e tutti i gravami presenti sull'immobile.
Non so se tutta la documentazione è disponibile già con il bando d'asta"

Attendo comunque il vostro parere.

Vi ringrazio e vi auguro una buona serata

Simone

inexecutivis pubblicato 21 aprile 2018

Rispondiamo alla domanda osservando quanto segue.

Il titolo notarile non è l’avviso di vendita.

Si tratta, invece, del titolo in forza del quale il debitore esecutato è divenuto proprietario del bene oggetto di esecuzione.

Questo documento potrebbe essere contenuto nel fascicolo dell’esecuzione (cui l’aggiudicatario ha diritto di accedere in quanto parte processuale). In alternativa esso può essere acquisito presso la conservatoria dei registri immobiliari (oggi agenzia del territorio) del luogo in cui il bene si trova.

Quanto alla relazione notarile prodotta nella procedura esecutiva, osserviamo quanto segue.

Ai sensi dell’art. 567, comma secondo, c.p.c., il creditore che abbia formulato istanza di vendita, nei 60 giorni successivi deve depositare in cancelleria l’estratto del catasto nonché “i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento”. Tale documentazione, aggiunge la norma, “può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari”.

Ed allora, venendo alla domanda, non è detto che questa relazione notarile sia presente negli atti del fascicolo dell’esecuzione, poiché il creditore potrebbe aver ritenuto di depositare i certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni.

In ogni caso, uno dei due documenti deve essere necessariamente presente, poiché il citato art. 567 c.p.c. riconnette al mancato deposito degli stessi l’estinzione della procedura.

paolinopaperino pubblicato 06 giugno 2018

L'Istituto di Credito, terminata la fase della delibera reddituale, oltre alla perizia mi ha richiesto una relazione notarile preliminare: se non ho inteso male la banca si metterà in contatto con il notaio scelto dall’aggiudicatario per la stipula del contratto di mutuo e fin qui me lo aspettavo... ma la Direttrice mi ha anche informato che il notaio dovrebbe predisporre la Relazione notarile preliminare: ma le informazioni rinvenibili in tale relazione non sono già presenti nel decreto di trasferimento consegnatomi (ho acquistato l'immobile con fondi propri) in copia autentica unitamente a copia della nota di trascrizione e degli annotamenti relativi alle formalità pregiudizievoli? 

I costi per la redazione della relazione notarile e per la stipula del mutuo sono presumibili (ad es. un tot ogni 1.000 € richiesti di mutuo...) o variano da notaio a notaio?

Cordiali saluti

 

inexecutivis pubblicato 08 giugno 2018

Le sue affermazioni sono corrette, ma (comprensibilmente) l’istituto di credito richiede che un terzo (il notaio, appunto) verifichi che non vi siano problematiche, errori materiali o sviste.

Quanto ai costi, gli stessi variano in relazione all’importo erogato, e sono determinati sulla base delle vigenti tariffe notarili.

fabiomiazzo pubblicato 29 ottobre 2018

Buonasera astalegale, mi ricollego a quanto da lei scritto e che riporto di seguito:

Rispondiamo alla domanda osservando che entrambe le tipologie indicate rientrano nella nozione di “vizio”.

Con la previsione in parola la banca, come detto, si riserva di recedere dal contratto in caso di presenza di vizi, nei termini in cui abbiamo appena detto.

Riteniamo, tuttavia, che deve trattarsi di vizi non esistenti al momento della perizia, o comunque nel momento in cui il perito della banca stessa si reca nell’immobile per un sopralluogo, poiché in tal caso, ove la banca si determinasse comunque alla stipula, non potrebbe invocare alcun diritto di recesso.

La ragione della previsione risiede, evidentemente, nel fatto che se risultassero i vizi di cui sopra, la banca si troverebbe esposta al possibile rischio di dover finanziare l’acquisto di un bene che in ipotesi potrebbe valere meno della somma erogata, proprio per effetto dei vizi riscontrati.

Facciamo un esempio. Se la banca si determina ad erogare un finanziamento di 80 per un immobile aggiudicato a 100, ove successivamente il bene dovesse valere (ad esempio perché il debitore nell’abbandonarlo lo ha distrutto) 70, la banca si troverebbe nella materiale impossibilità di beneficiare di una garanzia ipotecaria ad integrale copertura del mutuo concesso.

Siamo nella casistica in cui il mutuo viene richiesto DOPO la vincita dell'asta e pertanto le tempistiche di concessione dello stesso sono molto strette. Nel caso in cui nella perizia del curatore fallimentare l'immobile risulti agibile e conforme ma siano chiaramente indicati 1 o più vizi (non viene indicata la sanabilita) che anche il perito della banca può constatare nel gg della sua verifica, ci sono buone possibilità che la banca conceda il mutuo ugualmente?

inexecutivis pubblicato 30 ottobre 2018

Rispondiamo all'interrogativo formulato osservando che normalmente in presenza di modeste e sanabili difformità edilizie la banca eroga il finanziamento.

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