Morte usufruttuario prima del decreto di trasferimento

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  • Ultimo messaggio 28 settembre 2017
lucamanto pubblicato 26 settembre 2017

Buongiorno.

Ho acquistato in asta una nuda proprietà. L'usufruttuario è morto e il decreto di trasferimento non è ancora stato firmato. Posso chiedere che venga trasferita l'intera proprietà o devo comunque richiedere la voltura catastale in un secondo tempo?

Grazie

 

inexecutivis pubblicato 28 settembre 2017

Sulla questione si registrano due distinti orientamenti della Corte di Cassazione.

Il primo sostiene che il diritto trasferito non può che corrispondere a quello indicato nell’ordinanza di vendita, non potendo essere trasferito un bene diverso da quello pignorato e posto in vendita; in tal caso l’usufrutto resta riservato allo stesso esecutato.

Cass. civ., sez. III, 25 agosto 2006, n. 18492 sostiene che “Nell’espropriazione immobiliare, oggetto del trasferimento è il bene descritto nell’ordinanza di vendita così che, ove risulti sottoposta a pignoramento la nuda proprietà di un immobile, il cui usufrutto appartiene ad un soggetto diverso, il consolidamento dell’usufrutto per sopravvenuta morte dell’usufruttuario, non indicato nell’ordinanza di vendita e nel decreto di trasferimento, consente l’aggiudicazione e il trasferimento della sola nuda proprietà”.

Di contrario avviso Cass. civ., sez. III, 22 luglio 1991, n. 8166 la quale sottolinea come “l’estinzione dell’usufrutto, comportando il riespandersi del diritto del proprietario, prima compresso dalla concorrente incidenza del diritto dell’usufruttuario sullo stesso bene, implica che il diritto del proprietario sul bene, originariamente assoggettato ad espropriazione come diritto di nuda proprietà, vi resti soggetto come diritto di proprietà piena”, ricordando come la disposizione di cui all’art. 2814, secondo comma, c.c., secondo la quale l’ipoteca costituita sulla nuda proprietà si estende alla piena proprietà a seguito del consolidamento dell’usufrutto “non rappresentata se non l’enunciazione, in rapporto all’ipoteca, d’una regola generale sulla relazione tra diritto di proprietà e diritto d’usufrutto incidenti sul medesimo bene”.

 

Quest'ultima soluzione sembra da condividersi Proprietà nuda e piena non sono infatti due diritti diversi, ma è lo stesso diritto che nel caso di usufrutto è limitato dall’esistenza di un peso. Estinto il gravame, la riespansione del diritto si determina ipso jure senza la necessità di atti ad hoc.

Quindi, il consolidamento dell’usufrutto rende disponibile per la vendita forzata non soltanto la nuda proprietà ma anche il relativo potere di godimento. Né può dirsi che il consolidamento determina un ampliamento della massa attiva dei beni pignorati, atteso che con l’estinzione dell’usufrutto il debitore non acquista un nuovo diritto non pignorato, ma semplicemente viene meno la limitazione di godimento della proprietà. L’esempio della servitù è a questo proposito emblematico: invero, nessuno può mettere seriamente in dubbio che se una servitù di passaggio risultante dalla perizia viene ad estinguersi nel corso dell’esecuzione, oggetto del decreto di trasferimento sarà la piena proprietà anche se nell’avviso di vendita è stata indicata l’esistenza della servitù.

 

Del resto la soluzione prospettata dall’orientamento qui respinto pone il problema di individuare il titolare dell’usufrutto, che certamente non può essere il debitore esecutato, poiché non esiste un titolo costitutivo del diritto nei suoi confronti.

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