Morte dell'usufruttuario dopo il pignoramento della nuda proprietà

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  • Ultimo messaggio 18 agosto 2020
giulianocesarini pubblicato 10 giugno 2020

In una esecuzione immobiliare sono stati pignorati due unità immobiliari.

Della seconda è stata pignorata la sola nuda proprietà in quanto l’usufrutto era a beneficio di altro soggetto.

Successivamente al pignoramento l’usufruttuario è deceduto. Nuda proprietà ed usufrutto si sono riuniti in capo all’esecutato.

Il perito ha espresso la sua valutazione per la piena proprietà in quanto la valutazione dell’usufrutto per un usufruttuario deceduto sarebbe comunque pari a zero.

Il pignoramento originariamente trascritto sulla nuda proprietà, si estende, automaticamente anche all’usufrutto ricongiunto successivamente?

Come delegato alla vendita, quindi, devo vendere la piena proprietà dell’immobile pignorato o solo la nuda proprietà?

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inexecutivis pubblicato 15 giugno 2020

Rispondiamo agli interrogativi formulati osservando che l’avviso di vendita dovrà collocare sul mercato la piena proprietà.

Secondo il condivisibile indirizzo espresso da Cass. civ., sez. III, 22 luglio 1991, n. 8166, “l’estinzione dell’usufrutto, comportando il riespandersi del diritto del proprietario, prima compresso dalla concorrente incidenza del diritto dell’usufruttuario sullo stesso bene, implica che il diritto del proprietario sul bene, originariamente assoggettato ad espropriazione come diritto di nuda proprietà, vi resti soggetto come diritto di proprietà piena”. La sentenza ha aggiunto che la disposizione di cui all’art. 2814, secondo comma, c.c., secondo la quale l’ipoteca costituita sulla nuda proprietà si estende alla piena proprietà a seguito del consolidamento dell’usufrutto “non rappresentata se non l’enunciazione, in rapporto all’ipoteca, d’una regola generale sulla relazione tra diritto di proprietà e diritto d’usufrutto incidenti sul medesimo bene”.

Invero, proprietà nuda e piena non sono infatti due diritti diversi, ma è lo stesso diritto che nel caso di usufrutto è limitato dall’esistenza di un peso. Estinto il gravame, la riespansione del diritto si determina ipso jure senza la necessità di atti ad hoc.

Quindi, il consolidamento dell’usufrutto rende disponibile per la vendita forzata non soltanto la nuda proprietà ma anche il relativo potere di godimento. Né può dirsi che il consolidamento determina un ampliamento della massa attiva dei beni pignorati, atteso che con l’estinzione dell’usufrutto il debitore non acquista un nuovo diritto non pignorato, ma semplicemente viene meno la limitazione di godimento della proprietà.

Chiaramente, anche il decreto di trasferimento dovrà avere ad oggetto la piena proprietà.

matteomariazoccoli pubblicato 12 agosto 2020

Buongiorno, 

chiedo nel caso in cui nell'avviso di vendita venga riportato, anche dopo la morte dell'usufruttuario, semplicemente diritto di nuda proprietà del bene oggetto di esecuzione, ci si potrebbe esporre ad una revoca di una futura aggiudicazione potendo assumere rilievo fatti nuovi sopravvenuti : estensione dell'oggetto della vendita alla piena proprietà? 

Fermo restando che la perizia del C.T.U. ha valutato la piena proprietà del bene in questione, pur sottolineando la presenza dell'usufrutto di terzo (ovviamente non l'esecutato nudo proprietario). 

Ergo non dovrebbe sussistere il fatto oggettivo della "notevole inadeguatezza del prezzo di aggiudicazione" 

Come sarebbe opportuno muoversi per evitare problemi 

 

 

inexecutivis pubblicato 18 agosto 2020

Rispondiamo all’interrogativo premettendo che l’avviso di vendita avrebbe dovuto indicare la piena proprietà. in questo senso richiamiamo quanto detto da Cass. civ., sez. III, 22 luglio 1991, n. 8166, sopra ricordata.

Ciò detto, e venendo alle conseguenze dell’errore commesso, è evidente che in linea di principio la non corretta informazione contenuta nell’avviso di vendita potrebbe costituire motivo di opposizione agli atti esecutivi capace di riverberare i suoi effetti sul decreto di trasferimento, trattandosi di vizio che ha riguardato la fase della vendita, come tale non suscettibile di essere scudato dalla previsione di cui all’art. 2929 c.c., a mente del quale La nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente.

Si potrebbe infatti ipotizzare che l’inesatto contenuto dell’avviso di vendita ha indotto a desistere quegli offerenti non interessati all’acquisto di una proprietà gravata dall’usufrutto.

Detto questo, non siamo del tutto convinti che il decreto di trasferimento possa essere efficacemente impugnato.

Invero, secondo la Corte di Cassazione, la mera violazione delle disposizioni che regolano il procedimento di vendita non è sufficiente per l'accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi, se non viene dedotto e anche dimostrato che la violazione abbia comportato nel caso concreto la lesione dell'interesse protetto vantato dal soggetto opponente (ex multis Cass. 20 aprile 2015, n. 7999). Peraltro, potrebbe aggiungersi anche la considerazione per cui il potenziale offerente ha comunque la possibilità di verificare l’esistenza in vita dell’usufruttuario, posto che il suo decesso avrebbe potuto verificarsi anche successivamente alla pubblicazione di un avviso di vendita (che pertanto sarebbe stato corretto), con la conseguenza che, si potrebbe dire, colui il quale è interessato ad acquistare la piena proprietà può diligentemente verificare l’esistenza in vita dell’usufruttuario, posto che l’evento morte potrebbe sopravvenire alla pubblicazione dell’avviso di vendita.

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