inexecutivis
pubblicato
18 agosto 2020
Rispondiamo all’interrogativo premettendo che l’avviso di vendita avrebbe dovuto indicare la piena proprietà. in questo senso richiamiamo quanto detto da Cass. civ., sez. III, 22 luglio 1991, n. 8166, sopra ricordata.
Ciò detto, e venendo alle conseguenze dell’errore commesso, è evidente che in linea di principio la non corretta informazione contenuta nell’avviso di vendita potrebbe costituire motivo di opposizione agli atti esecutivi capace di riverberare i suoi effetti sul decreto di trasferimento, trattandosi di vizio che ha riguardato la fase della vendita, come tale non suscettibile di essere scudato dalla previsione di cui all’art. 2929 c.c., a mente del quale “La nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente”.
Si potrebbe infatti ipotizzare che l’inesatto contenuto dell’avviso di vendita ha indotto a desistere quegli offerenti non interessati all’acquisto di una proprietà gravata dall’usufrutto.
Detto questo, non siamo del tutto convinti che il decreto di trasferimento possa essere efficacemente impugnato.
Invero, secondo la Corte di Cassazione, la mera violazione delle disposizioni che regolano il procedimento di vendita non è sufficiente per l'accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi, se non viene dedotto e anche dimostrato che la violazione abbia comportato nel caso concreto la lesione dell'interesse protetto vantato dal soggetto opponente (ex multis Cass. 20 aprile 2015, n. 7999). Peraltro, potrebbe aggiungersi anche la considerazione per cui il potenziale offerente ha comunque la possibilità di verificare l’esistenza in vita dell’usufruttuario, posto che il suo decesso avrebbe potuto verificarsi anche successivamente alla pubblicazione di un avviso di vendita (che pertanto sarebbe stato corretto), con la conseguenza che, si potrebbe dire, colui il quale è interessato ad acquistare la piena proprietà può diligentemente verificare l’esistenza in vita dell’usufruttuario, posto che l’evento morte potrebbe sopravvenire alla pubblicazione dell’avviso di vendita.