Morte del debitore esecutato - conseguenze per l'aggiudicatario divenuto erede

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  • Ultimo messaggio 09 maggio 2020
bellaitalia pubblicato 07 maggio 2020

Buonasera, mi sono aggiudicato un bene andato all'asta di proprietà di mio padre; ho pagato l'intero prezzo, ma mio padre è morto prima che il giudice emettesse il decreto di trasferimento. Quindi adesso io sono erede, unico erede, ma sono anche aggiudicatario, ma non ho la proprietà effettiva della casa perchè il decreto di trasferimento non è stato ancora emesso. Vorrei capire se il decreto produce i suoi effetti da quando mi sono effettivamente aggiudicato il bene, cosa che ritengo per me sarebbe positiva, oppure no.

grazie.

inexecutivis pubblicato 09 maggio 2020

Nel rispondere alla domanda riteniamo che occorra muovere dalla premessa per cui secondo la giurisprudenza (si veda, tra le molte, Cass. 16.4.2003, n. 6272) e la dottrina maggioritaria il decreto di trasferimento è l’atto che determina il trasferimento della proprietà in capo all’aggiudicatario, sebbene sia stato autorevolmente sostenuto che l’effetto traslativo si produca con l’aggiudicazione (secondo alcuni) o con il versamento del saldo (secondo altri).

Se così è, siamo dell’avviso che se il trasferimento della proprietà si produce con il decreto di trasferimento, è da quel momento che l’acquirente - nuovo proprietario – ha diritto ad ottenere la consegna del bene, a prescindere dal fatto che l’effetto traslativo diventi irrevocabile in un momento successivo.

Precisiamo solo che la data da considerare ai fini della determinazione del momento in cui si è prodotto l’effetto traslativo non è quella della firma del decreto di trasferimento bensì quella del suo deposito in cancelleria. Ed infatti, “Il principio secondo il quale i provvedimenti del giudice civile acquistano giuridica esistenza solo con il deposito in cancelleria si applica anche ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione, sicché è ammissibile l'istanza di sospensione della vendita e di revoca o annullamento dell'aggiudicazione, quando il decreto di trasferimento, pur sottoscritto, non sia stato ancora depositato in cancelleria” (Cass. Sez. 3, 20.5.2015, n. 10251).

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