Mancato versamento del saldo prezzo - rigetto istanza di proroga da parte del G.E. - rimedi.

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  • Ultimo messaggio 01 giugno 2021
avv.silvia pubblicato 25 ottobre 2019

Buonsera, vorrei sottoporVi il seguente quesito:

a seguito di una aggiudicazione, l'aggiudicatario non riesce a pagare il saldo prezzo nel termine di 120 giorni previsti nella Ordinanza di vendita poiché, tra gli altri motivi di carattere interno alla propria amministrazione, avendo a seguito dell'aggiudicazione avanzato richiesta di finanziamento ad un istituto di credito per far fronte al versamento del saldo, alla scadenza dei 120 giorni la banca comunica di non aver concluso la propria istruttoria, non erogando, di conseguenza, le somme. Prima della scadenza del termine per il versamento del saldo la società aggiudicatrice deposita istanza di proroga per il saldo prezzo, rigettata dal GE, testualmente, "stante la perentorietà del termine".

Ciò premesso Vi chiedo se, a Vostro parere, vi sono elementi per ovviare a tale situazione ovvero per impugnare il provvedimento di rigetto del Giudice ipotizzando, oramai, l'inutilità di una istanza di rimessione in termini, ex art. 153, co. 2, c.p.c.

Grazie per la disponbilità e collaborazione.

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inexecutivis pubblicato 30 ottobre 2019

A nostro avviso non vi sono margini per impugnare il provvedimento del giudice, stante la natura perentoria del termine perevisto per il versamento del saldo prezzo.

In questi termini si è pronunciata la suprema corte, che “In tema di espropriazione immobiliare, il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell’aggiudicatario del bene staggito va considerato perentorio e non prorogabile, attesa la necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, da ritenersi di importanza decisiva nelle determinazioni dei potenziali offerenti e, quindi, del pubblico di cui si sollecita la partecipazione, perché finalizzata a mantenere - per l’intero sviluppo della vendita forzata - l’uguaglianza e la parità di quelle condizioni tra tutti i partecipanti alla gara, nonché l’affidamento di ognuno di loro sull’una e sull’altra e, di conseguenza, sulla trasparenza assicurata dalla coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte” (Cass. Sez. III29 maggio 2015, n.11171).

luigifazia pubblicato 23 aprile 2020

Il giudice dell'esecuzione decide a sua discrezione se concedere una proroga per il pagamento del saldo prezzo. In un caso attuale sono state concesse tre proroghe: 40 gg + 40 gg. + 60 gg. quest'ultima il 20/aprile/2020

inexecutivis pubblicato 25 aprile 2020

Si tratta di provvedimenti che, se adottati prima dell'emergenza sanitaria in corso, e segnatamente prima del decreto legge 8 marzo 2020, n. 11, sono, a nostro giudizio illegittimi.

luigifazia pubblicato 21 gennaio 2021

 LANCIANO (CH)

Aggiudicazione 03 DICEMBRE 2019 -  LOTTO N. 1   (FABBRICATO)

               (I beni immobili descritti nel   LOTTO N. 2   (TERRENI AGRICOLI)

PRIMA PROROGA DEL SALDO PREZZO           29  gennaio  2020 -  LOTTO  N. 2

SECONDA PROROGA DEL SALDO PREZZO      9  marzo    2020 -   LOTTO  N. 2

TERZA PROROGA DEL SALDO PREZZO          17  aprile     2020 -   LOTTO  N. 2

SALDO PREZZO                                                  19 agosto 2020    -   LOTTO  N. 1

 

 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32136 del 10 dicembre 2019, è intervenuta a dirimere un contrasto relativo alla possibilità, per l’aggiudicatario di un immobile acquistato all’asta in una procedura esecutiva immobiliare, di chiedere ed ottenere la proroga del termine fissato, nell’ordinanza di vendita, per il versamento del prezzo; la Corte, quindi, ha ribadito il PRINCIPIO secondo il quale I TERMINI PERENTORI STABILITI DALLA LEGGE NON SONO PROROGABILI.  (?)

camcam pubblicato 21 gennaio 2021

Buonasera a tutti scusate ma sono nuovo in merito a forum e sulle modalità di funzionamento, spero di essere entrato nel posto giusto!! Volevo un chiarimento , sono aggiudicatario di un immobile all'asta dove ho versato il 10% a titolo di cauzione ed il 20 % a titolo di spese...adesso ho 120gg di tempo per concludere il tutto, ma purtroppo sto trovando grandi difficoltà nel mutuo nonostante ci siano 3 redditi ed un immobile a garanzia...e non so se riesco a pagare tutto entro i termini. Adesso mi chiedo se non riuscissi a pagare il tutto , perderi il 10% della cauzione e questo lo so già, ma il 20% relativo alle spese lo perdo pure??? Mi vengono restituiti tutti o in parte? Ovviamente mi riferisco solo al 20%. Grazie a chi mi risponderà e scusate se ho commesso qualche errore. Buona serata.

robertomartignone pubblicato 22 gennaio 2021

Purtroppo i termini sono perentori , al massimo se non riesce ad avere il mutuo puo' fare istanza al giudice dell ' esecuzione per avere una proroga ma è a sua insindacabile discrezione . Se non riuscisse a pagare perderebbe il tutto e in piu'  dovrà anche  pagare ai creditori la differenza di prezzo se il bene in una prossima asta verrà aggiudicato ad una base inferiore a quella a cui Lei se lo è aggiudicato . Gli esperti saranno piu' chiari nel merito ma in sostanaza le cose stanno  come ho scritto .

 

 

inexecutivis pubblicato 23 gennaio 2021

Rispondiamo a Luigifazia.

La prima proroga ci sembra illegittima poichè la giurisprudenza (anche prima della sentenza citata), aveva affermato la perentorietà del termine per il versamento del saldo.

Sulle proroghe successive il dibattito è aperto in forza delle disposizioni normative legate alla crisi pandemica.

L’art. 1 del d.l. n. 11 dell’8 marzo 2020 aveva disposto, al comma 1 che: “A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all’articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020”, aggiungendo al comma due: “ A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate

Successivamente, l’art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in l. 24.4.2020, n. 27 (gu 29.4.2020, n. 110) ha prorogato al 15 aprile 2020 il rinvio d'ufficio delle udienze civili e penali, nonché la sospensione dei termini processuali (commi primo e secondo) prima fissato al 22 marzo, disponendo che i capi degli uffici possono adottare disposizioni che disciplinano lo svolgimento dell’attività giudiziaria sino al 30 giugno 2020.

Infine, l’art. 36, comma 1, d.l. 8 aprile 2020 n. 23, ha ulteriormente prorogato fino all’11 maggio 2020 il periodo di rinvio d’ufficio della sospensione ex lege già previsto fino al 15 aprile 2020.

Pertanto, i termini processuali sono rimasti sospesi dal 9 marzo all’11 maggio.

È allora necessario chiedersi se, e come, queste norme alterano il fisiologico divenire delle procedure esecutive.

A questo fine, deve muoversi dalla premessa per cui i termini processuali soggiacciono, per effetto delle disposizioni emergenziali surrichiamtate, ad un regime di sospensione i cui effetti non sono dissimili, sebbene più ampi, di quelli determinati dalla l. 7 ottobre 1969, 742 (pur essendo radicalmente diversa la scaturigine delle norme) che i termini processuali sospende durante il periodo feriale.

Depone in questa direzione sia il dato letterale della norma (che al comma secondo, dopo aver previsto che “dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali”, ha poi specificato al successivo periodo che “si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali”) che, soprattutto, la sua ratio, meglio esplicitata nella relazione illustrativa disegno di legge di conversione del d.l. n. 11/2020, laddove si afferma che essa ha lo scopo di determinare la “sospensione di tutti i termini per il compimento di qualsiasi attività processuale, ivi inclusi gli atti di impugnazione”, nonché nella relazione illustrativa del d.l. n. 18/2020, nella quale si rappresenta la necessità di rimediare al “fiorire di dubbi interpretativi e prassi applicative sostanzialmente elusive del contenuto della previsione o comunque non adeguatamente sensibili rispetto all’evidente dato teleologico della norma, costituito dalla duplice esigenza di sospendere tutte le attività processuali allo scopo di ridurre al minimo quelle forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell’epidemia, da un lato, e di neutralizzare ogni effetto negativo che il massivo differimento delle attività processuali disposto al comma 1 avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei diritti per effetto del potenziale decorso dei termini processuali, dall’altro

Si tratta, in ogni caso e come è stato subito osservato dai primissimi commentatori, di “una sospensione sui generis, che, benché riferita testualmente ai soli termini processuali, comprende in concreto tutte le attività processuali tout court e quelle connesse, nel loro complesso”.

Ciò chiarito occorre a questo punto verificare se anche il termine per il versamento del saldo prezzo debba essere ricompreso nel perimetro di applicazione di questa disciplina, e dunque sospeso.

A nostro avviso la soluzione positiva si impone in primo luogo in ragione della portata ampia della norma, che non piò ritenersi limitata ai termini processuali strictu sensu intesi. Una interpretazione di questo tipo infatti, la renderebbe costituzionalmente illegittima, poiché se lo scopo è quello del contenimento della emergenza sanitaria in atto, sia i termini processuali che quelli che attengono comunque al procedimento pur non potendosi qualificare tali, pari sono, ed un trattamento differenziato non avrebbe ragion d’essere, così come non avrebbe ragion d’essere una distinzione che ponga al riparo i soli difensori e non anche ulteriori soggetti che partecipano alla procedura (ed è tale l’offerente).

Peraltro, non è neppure pacifico che il termine per il versamento del saldo prezzo non sia termine processuale. Sul tema, invero, entrambe le soluzioni prospettabili (e cioè quella che riconosce la sospensione e quella che all’opposto la esclude) sono suffragate da fondati argomenti.

A sostegno della tesi negativa milita la considerazione che i termini processuali sarebbero quelli fissati per le parti del processo, e tali non sono, secondo la giurisprudenza gli offerenti (Cass. civ., s.u., 11 aprile 2012, n. 5701; analogamente, Cass. civ., sez. III, 2 aprile 2014, n. 7708, secondo cui “colui che presenta offerte nella vendita forzata non è una delle parti del processo esecutivo, se non dal momento in cui si manifesti un contrasto – ancorché non formalizzato in opposizione agli atti esecutivi – in cui egli sia coinvolto e per il quale sia richiesto l'intervento regolatore del giudice dell'esecuzione”); ergo, la disciplina della sospensione dei termini processuali ad essi non dovrebbe applicarsi.

In senso favorevole all’estensione dell’istituto in parola al termine per il versamento del saldo interviene invece l’osservazione secondo la quale detto termine ha natura processuale perché si colloca all’interno del processo esecutivo con riferimento ad un adempimento dal quale deriva il successivo svolgersi della procedura in una direzione piuttosto che in un’altra. Detto altrimenti, si tratterebbe di uno dei termini entro il quale deve essere compiuta un’attività tipica del processo esecutivo per espropriazione forzata il che giustifica la sottoposizione dello stesso alle regole dettate dalla legge 742/1969.

La giurisprudenza di legittimità ha fatto proprie queste ultime considerazioni, osservando che “Il termine per il versamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario non ha funzione sostanziale (o essenzialmente tale), atteso che lo stesso si inserisce nel procedimento esecutivo, ma non lo conclude, per costituire il versamento del prezzo adempimento prodromico al trasferimento del bene, da cui la natura processuale del termine di cui si tratta, in quanto inteso a scandire il compimento di atti aventi natura processuale, diretti a concludere la fase del processo esecutivo” (Cass. civ., sez. I, 13 luglio 2012, n. 12004. Cass. civ., sez. III, 19 gennaio 1987, n. 420 si era invece occupata del caso, simile, relativo al termine per il deposito dell’offerta in aumento ex art. 584 c.p.c., pronunciandosi anche in tale occasione per l’applicabilità della disciplina della sospensione feriale dei termini).

Se dunque il termine per il versamento del saldo prezzo sconta, secondo la giurisprudenza appena citata, la soggiacenza al regime della sospensione durante il periodo feriale (non pare superfluo ricordare, a questo proposito, che secondo la citata Cass. n. 7708/2014, proprio partendo dall’assunto per l’aggiudicatario è parte processuale, gli ha imposto l’onere di far valere il rimedio generale dell’aliud pro alio attraverso lo strumento della opposizione agli atti esecutivi, e dunque nel termine di cui all’art. 617 c.p.c.), non v’è ragione di ritenere che ad esso non si applichi il periodo di sospensione introdotto, da ultimo, dall’art. 83, comma secondo, d.l. 17 marzo 2020, n. 18.

In definitiva, a nostro avviso il termine per il versamento del saldo prezzo doveva ritenersi prorogato ex lege, ma comunque osserviamo che non mancano, opinioni di senso contrario, che partono dalla considerazione per cui il termine per il versamento del saldo del prezzo non sia termine processuale.

inexecutivis pubblicato 23 gennaio 2021

rispondiamo invece ora a camcam osservando che "In tema di espropriazione immobiliare, il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario del bene staggito va considerato perentorio e non prorogabile, attesa la necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, da ritenersi di importanza decisiva nelle determinazioni dei potenziali offerenti e, quindi, del pubblico di cui si sollecita la partecipazione, perché finalizzata a mantenere - per l'intero sviluppo della vendita forzata - l'uguaglianza e la parità di quelle condizioni tra tutti i partecipanti alla gara, nonché l'affidamento di ognuno di loro sull'una e sull'altra e, di conseguenza, sulla trasparenza assicurata dalla coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte. (Cass., Sez. 3, 29/05/2015, n. 11171).

Butler pubblicato 23 gennaio 2021

Buonasera a tutti, intervengo per la prima volta in questo forum che ritengo molto interessante.

Seguo un'asta che è stata riconvocata perchè l'aggiudicatario non ha pagato il prezzo ed il giudice l'ha dichiarato decaduto dall'aggiudicazione procedendo alla confisca della cauzione.

Ho chiesto al delegato quale fosse stato il prezzo di aggiudìcazione dell'asta esperita ma dice che non può dirmelo, se mi reco presso la cancelleria del Tribunale posso accedere all'atto? Ci sarebbero costi e tempi da aspettare? Grazie

inexecutivis pubblicato 25 gennaio 2021

Il rifiuto del delegato ci sembra immotivato. Lo richieda formalmente.

Butler pubblicato 25 gennaio 2021

Per telefono mi è sembrato gentile e disponibile, magari prima di scrivere formalmente vedo d'incontrarlo di persona.

inexecutivis pubblicato 26 gennaio 2021

Bene, ci tenga informati!

Butler pubblicato 18 febbraio 2021

Ho insistito con il delegato alla vendita ma si oppone dicendo che non posso avere visione del verbale dell'asta precedente nella quale il bene è stato aggiudicato.

Ho interpellato un avvocato che in genere viene delegato dal tribunale e mi ha confermato che solo le parti coinvolte possono avere visione del verbale, quindi allo stato attuale pare che il prezzo di aggiudicazione precedente debba essere un segreto.

inexecutivis pubblicato 19 febbraio 2021

Continuiamo a nutrire dubbi sulle risposte che le sono state fornite.

Ai sensi dell’art. 570 c.p.c., l’avviso di vendita deve contenere l’avvertimento “che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del Tribunale, a chiunque vi abbia interesse”. Questa previsione, unita a quella di cui all’art 591 bis, comma quarto, c.p.c., a mente del quale nell’avviso di vendita è specificato che tutte le attività che devono essere compiute davanti al cancelliere o dal cancelliere saranno compiute davanti al professionista delegato, fa sì che il professionista delegato sia il soggetto cui riferirsi per acquisire altri elementi utili ai fini della presentazione dell’offerta di acquisto.

Butler pubblicato 29 marzo 2021

Oggi sono stato presso la III Sezione Civile del Tribunale di Milano, in cancelleria mi hanno detto che non posso vedere gli atti (me l'aspettavo) e che il delegato non può dirmi a che prezzo era stata aggiudicata l'asta (non me l'aspettavo). Dal momento che insistevo perchè la vostra risposta è convincente, hanno detto che potevo far ricorso al G.E. ed io lo farò quando avrò tempo da perdere.

robertomartignone pubblicato 29 marzo 2021

Provi a fare una ricerca sullo storico aste di astalegale il sito mettendo i dati della procedura , a volte se l ' asta non è troppo " vecchia " può tovare i dati , in pratica la cifra di aggiudicazione 

Butler pubblicato 29 marzo 2021

grazie per la segnalazione, ho fatto diversi tentativi, mettendo anche aste cui ho partecipato a febbraio ma non trova alcun dato

Allega file

robertomartignone pubblicato 29 marzo 2021

Metta storico aste e il nome della località  , sempre che si parli del sito astalegale

Butler pubblicato 29 marzo 2021

parliamo di astalegale.net?

Allega file

robertomartignone pubblicato 29 marzo 2021

Si , se invece il sito fosse stato un altro mi risulta non sia  possibile verificare 

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