inexecutivis
pubblicato
22 luglio 2018
Rispondiamo alla domanda osservando che a differenza di quanto avviene in altre norme del codice di procedura civile, l'art. 571 c.p.c. non prevede che della ricezione della busta contenente l'offerta di acquisto sia redatto un "processo verbale".
Tuttavia, il momento del deposito dell'offerta è centrale nel procedimento di liquidazione poiché esso è funzionale ad individuare il soggetto che materialmente deposita la busta, il giorno e l'ora del deposito.
Quanto al primo dato, la sua centralità si rinviene nella considerazione per cui, a ben vedere, le norme sulla vendita non contemplano la materiale identificazione dell'aggiudicatario, che potrebbe non essere presente al momento dell'apertura delle buste (né questo incide sull'aggiudicazione, per lo meno nella vendita senza incanto) per cui è necessario almeno identificare il "pesentatore" dell'offerta.
In ordine al secondo, si coglie agevolmente che il suo rilievo si appunta nella circostanza per cui, nel caso di plurime offerte tutte uguali ed in assenza di gara, il momento di deposito dell'offerta è determinante ai fini dell'aggiudicazione, secondo quanto prescritto dall'art. 573 c.p.c.
Fatte queste premesse, poiché è pacifico che il professionista delegato, nel ricevere la busta contenente l'offerta, esercita, quale pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, lo stesso potere certificativo che l'art. 571 c.p.c. riserva al cancelliere, l'apposizione sulla busta dei dati del presentatore e della data e dell'ora di deposito costituisce essa stessa verbalizzazione dell'attività compiuta, verbalizzazione di cui il presentatore, evidentemente portatore di uno specifico interesse rispetto al quisque de populo, ha diritto a ricevere copia.