MANCATO RILASCIO RICEVUTA DEPOSITO OFFERTA IN BUSTA CHIUSA AL PROFESSIONISTA DELEGATO

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  • Ultimo messaggio 10 marzo 2021
consulente.lavoro pubblicato 18 luglio 2018

All'atto del deposito dell'offerta presso lo studio del professionista delegato, lo stesso ha apposto sulla medesima data e ora di presentazione. Tuttavia non mi è stata rilasciata alcuna ricevuta, nè fotocopia della busta con le annotazioni controfirmate dal professionista. Nell'avviso di vendita si parla solo di deposito personale della busta entro il giorno antecedente la vendita. E' corretto l'operato del professionista? Ho diritto ad avere ricevuta? 

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inexecutivis pubblicato 22 luglio 2018

Rispondiamo alla domanda osservando che a differenza di quanto avviene in altre norme del codice di procedura civile, l'art. 571 c.p.c. non prevede che della ricezione della busta contenente l'offerta di acquisto sia redatto un "processo verbale".

Tuttavia, il momento del deposito dell'offerta è centrale nel procedimento di liquidazione poiché esso è funzionale ad individuare il soggetto che materialmente deposita la busta, il giorno e l'ora del deposito.

Quanto al primo dato, la sua centralità si rinviene nella considerazione per cui, a ben vedere, le norme sulla vendita non contemplano la materiale identificazione dell'aggiudicatario, che potrebbe non essere presente al momento dell'apertura delle buste (né questo incide sull'aggiudicazione, per lo meno nella vendita senza incanto) per cui è necessario almeno identificare il "pesentatore" dell'offerta.

In ordine al secondo, si coglie agevolmente che il suo rilievo si appunta nella circostanza per cui, nel caso di plurime offerte tutte uguali ed in assenza di gara, il momento di deposito dell'offerta è determinante ai fini dell'aggiudicazione, secondo quanto prescritto dall'art. 573 c.p.c.

Fatte queste premesse, poiché è pacifico che il professionista delegato, nel ricevere la busta contenente l'offerta, esercita, quale pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, lo stesso potere certificativo che l'art. 571 c.p.c. riserva al cancelliere, l'apposizione sulla busta dei dati del presentatore e della data e dell'ora di deposito costituisce essa stessa verbalizzazione dell'attività compiuta, verbalizzazione di cui il presentatore, evidentemente portatore di uno specifico interesse rispetto al quisque de populo, ha diritto a ricevere copia.

Delegato-custode pubblicato 09 marzo 2021

Spett.le Astalegale,

in merito alla identificazione del "presentatore", atteso che l'ordinanza di vendita "tipo" del Tribunale di Agrigento testualmente prescrive che "Sulla prima busta devono essere indicate le sole generalità di chi presenta l’offerta (che può anche essere persona diversa dall’offerente o anche uno pseudonimo dell’offerente), il nome del professionista delegato e la data della vendita", mi chiedo come operare nel caso in cui venga indicato solamente uno pseudonimo; mi sembra che il presentatore potrebbe rifitare di farsi "identificare".

Vi chiedo un parere in merito.

Grazie.

 

 

inexecutivis pubblicato 10 marzo 2021

La risposta alla domanda formulata si rinviene nell’art. 571 c.p.c., dalla cui lettura emerge, chiaramente, la distinzione tra “presentatore” ed “offerente”.

L’offerente è il soggetto che, a mente del primo comma dell’art. 571, formula l’offerta di acquisto dichiarando di voler acquistare personalmente o quale procuratore speciale (purché sia avvocato), anche per persona da nominare.

Presentatore è invece colui il quale, a norma dell’ultimo comma del citato art. 571, deposita la busta chiusa contenente l’offerta in cancelleria (o dinanzi al professionista delegato nelle ipotesi di cui all’art. 591-bis c.p.c.) e che viene materialmente identificato all’atto della presentazione.

L’art. 571 prevede chiaramente che l'offerta deve essere depositata in busta chiusa, all'esterno della quale sono annotati, a cura del cancelliere ricevente:

il nome di chi materialmente provvede al deposito (che deve essere preventivamente identificato dal cancelliere medesimo);

il nome del giudice dell'esecuzione o del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591-bis;

la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte.

Quindi il presentatore non può rifiutare di farsi identificare, pena l’impossibilità di ricevere l’offerta.

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