Buongiorno, in sede di udienza asta telematica se non si rinviene la contabile del bonifico allegata nel portale del gestore della vendita (ma lo stesso portale semplicemente riporta che la cauzione è stata accreditata), ci sono i presupposti per escludere l'offerente ?
Si ritiene che in assenza della contabile del bonifico allegata (così come nelle vecchie esecuzioni "cartacee") non si possa ammettere l'offerente all'asta, anche in presenza di controllo dell'accredito effettuato dal gestore con esito positivo. In caso contrario si delegherebbe ad un gestore privato il compito di svolgere attività che competono al professionista delegato; in tal caso saremmo di fronte ad un palese tentativo di privatizzazione della giustizia civile in aperto contrasto con il dettato costituzionale.
Escluderei anche l'ipotesi di interagire con l'offerente in sede di udienza d'asta tramite pec, telefono, chat del gestore al fine di chiedere l'integrazione con l'invio della contabile del bonifico. Si pensi ad un'udienza di 10 lotti con tanti offerenti per ogni lotto e tutti con lo stesso problema.. Mi sembra ovvio che tale soluzione non sia possibile perchè il Delegato sarebbe vincolato all'inoltro da parte dell'offerente, tramite mail, della copia del bonifico prima di poter procedere con la chiusura dell'udienza d'asta necessaria per far partire la fase asincrona dei rilanci.
Tra l'altro l'ordinanza di delega prevede espressamente che copia della contabile del bonifico debba essere allegata.
Cosa ne pensate? grazie