Allegato contabile bonifico

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  • Ultimo messaggio 18 dicembre 2019
Patri pubblicato 13 dicembre 2019

Buongiorno, in sede di udienza asta telematica  se non si rinviene la contabile del bonifico allegata nel portale del gestore della vendita (ma lo stesso portale semplicemente riporta che la cauzione è stata accreditata), ci sono i presupposti per escludere l'offerente ?

Si ritiene che in assenza della contabile del bonifico allegata (così come nelle vecchie esecuzioni "cartacee") non si possa ammettere l'offerente all'asta, anche in presenza di controllo dell'accredito effettuato dal gestore con esito positivo. In caso contrario si delegherebbe ad un gestore privato il compito di svolgere attività che competono al professionista delegato; in tal caso saremmo di fronte ad un palese tentativo di privatizzazione della giustizia civile in aperto contrasto con il dettato costituzionale.

 

Escluderei anche l'ipotesi di interagire con l'offerente in sede di udienza d'asta tramite pec, telefono, chat del gestore al fine di chiedere l'integrazione con l'invio della contabile del bonifico. Si pensi ad un'udienza di 10 lotti con tanti offerenti per ogni lotto e tutti con lo stesso problema..  Mi sembra ovvio che tale soluzione non sia possibile perchè il Delegato sarebbe vincolato all'inoltro da parte dell'offerente, tramite mail, della copia del bonifico prima di poter procedere con la chiusura dell'udienza d'asta necessaria per far partire la fase asincrona dei rilanci.

 

Tra l'altro l'ordinanza di delega prevede espressamente che copia della contabile del bonifico debba essere allegata.

Cosa ne pensate? grazie

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inexecutivis pubblicato 16 dicembre 2019

A nostro avviso non vi sono i presupposti per dichiarare inammissibile l’offerta.

Invero, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. i) ed l) del d.m. 32/2015, l’offerta di acquisto deve contenere, tra l’altro, i seguenti elementi: l'importo versato a titolo di cauzione; la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione.

L’esame dell’offerta, dunque, consente di avere tutti i dati relativi alla cauzione versata.

Se a questi dati si aggiungono quelli risultanti dal conto corrente sul quale la cauzione doveva essere versata, il cerchio si chiude perché è possibile verificare il tempo e l’imposto della cauzione.

A proposito di questo controllo l’art. 17, 2° comma, immaginando un conto al quale ha la possibilità di accedere il Gestore della vendita prevede che questi, (evidentemente dopo aver ricevuto l’offerta di acquisto decriptata da parte del Ministero, e quindi non prima di 180 e non oltre 120 minuti antecedenti l’orario fissato per l’inizio delle operazioni di vendita), verifica l’effettivo versamento della cauzione (accertando che al CRO indicato nell’offerta corrisponda ad un bonifico effettivamente pervenuto sul conto, comunicando il relativo esito al delegato. È vero quanto detto nella domanda, e cioè che in questo modo si delegherebbe ad un soggetto diverso dal giudice o dal delegato il compito di controllare questo versamento (tanto è vero che in dottrina è stato autorevolmente sostenuto che quel controllo si aggiunge a quello del delegato, ma non si sostituisce ad esso), ma è altrettanto vero che si tratta di una scelta espressamente contemplata dal d.m., e comunque, per superare questo ostacolo non sarebbe sufficiente la copia della contabile (che potrebbe non corrispondere al vero) occorrendo che il delegato abbia materiale accesso al conto.

Patri pubblicato 17 dicembre 2019

Grazie per la risposta; ma nutro ancora qualche forte dubbio in merito all'ammissibilità dell'offerta in assenza della contabile della cauzione.

Dal punto di vista del Delegato alla vendita, affidarsi al gestore quale intestatario del conto dove vengono accreditate le cauzioni e affidarsi dunque al controllo posto in essere dallo stesso gestore, non lo esime da responsabilità derivanti da errori nella valutazione sull'accredito ("dietro le quinte" del gestore c'è pur sempre un team di persone estranee al delegato; esperti o non esperti l'errore può esserci sempre).

Cosa accade se il Delegato in assenza di contabile della cauzione si fida del gestore, la vendita va avanti con la fase asincrona, il soggetto ammeso produce dei rilanci che fanno alzare il prezzo, il soggetto ammesso NON si aggiudica il bene (che viene aggiudicato ad un terzo soggetto ad un prezzo elevato causa i rilanci effettuati, il quale versa il saldo prezzo ..)  e solo dopo tanto, per caso o per indagine dell'aggiudicatario,  si viene a sapere che la persona ammessa in realtà aveva depositato erroneamente la cauzione mentre il gestore erroneamente aveva dato esito positivo ?

L'aggiudicatario potrebbe lamentarsi del fatto che il Delega abbia ammesso un offertente all'asta pur in assenza di un documento espressamente previsto dall'ordinanza di delega e che non abbia quindi adempiuto ad un suo compito ben preciso che è quello di verificare personalemente la validità dell'offerta

Personalmente, considerato quindi che l'ordinanza prevede che la contabile debba essere allegata, ritengo che in assenza non sia possibile ammettere l'offerente.

Purtroppo finchè qualcosa non andrà storto, non si avrano delucidazioni in merito da parte dei Tribunali e dei Giudici.

inexecutivis pubblicato 18 dicembre 2019

Comprendiamo le perplessità ribadite, ma manteniemo fermo il nostro convincimento.

Invero, da un lato il fatto che il delegato si "affidi" al gestore è il risultato di una precisa scelta della normazione secondaria, e dunque la stessa è da considerarsi legittima;

dall'altro, come dicevamo, anche se il controllo del gestore fosse considerato meramente aggiuntivo rispetto a quello del delegato, l'unico mezzo per garantire anche a questi un controllo non è tanto la contabile del bonifico (che è normalmente una stampa e nella migliore delle ipotesi la dichiarazione di un terzo, id est la banca) ma l'accesso al conto corrente medesimo.

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