La situazione prospettata nella domanda non è rara.
Cominciamo col dire che l’offerta di acquisto ai sensi dell’art. 571 c.p.c. è irrevocabile, e quindi il migliore offerente si aggiudica il bene anche se al momento dell’apertura delle buste è assente.
Parimenti, il fatto che sia assente o presente non incide sulle sorti della cauzione. Se non si aggiudica il bene, l’offerente otterrà la restituzione della cauzione anche se è assente.
Se poi uno solo dei due offerenti sarà presente, solo a questi sarà riconosciuta la possibilità di partecipare alla gara, che il professionista delegato, a mente dell’art. 573 c.p.c., deve indire “in ogni caso”. Il che vuol dire che in presenza di due offerte uguali, l’offerente presente avrà la possibilità di eseguire, se ritiene, un rilancio.
Se invece nessuno è presente, o comunque l’offerente presente non intende rilanciare, il delegato aggiudicherà il bene al miglio offerente.
A questo proposito va detto che prima dell’intervento normativo compiuto dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con l. 6 agosto 2015, n. 132, nel silenzio del codice, non potendosi percorrere la strada di individuare criteri di accertamento dell’offerta più vantaggiosa (ad esempio quella che prevedesse il versamento del prezzo nel minor termine) in quanto la riforma del 2005 aveva individuato quale unico criterio di selezione delle offerte l’importo, la sola alternativa praticabile era quella di disporre l’incanto.
Questi approdi devono essere oggi completamente rivisti per effetto del significativo intervento legislativo operato con il d.l. 83/2015.
Il terzo comma dell’art. 573, infatti, così dispone: “Ai fini dell’individuazione della migliore offerta, il giudice tiene conto dell’entità del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi e dei tempi del pagamento nonché di ogni altro elemento utile indicato nell’offerta stessa”. Il cambio di rotta è evidente: il prezzo non è più l’unico, ma uno dei criteri di selezione delle offerte, le quali dovranno essere valutate anche tenendo conto: delle cauzioni, delle forme dei tempi e dei modi di pagamento del prezzo, nonché di ogni altro ulteriore elemento che possa rendere una offerta più appetibile di altre.
È lampante che il rischio di contenzioso e di problematiche insito in valutazioni di questo tipo è altissimo, e dunque è assai opportuno che detti criteri siano il più possibile individuati e disciplinati ex ante in sede di adozione dell’ordinanza di vendita, laddove il Giudice, nell’esercizio del potere di apprezzamento che la norma gli attribuisce, potrebbe esplicitare i parametri di selezione delle offerte.
Il quadro si completa con la previsione di cui al secondo comma dell’art. 572, ai sensi del quale in caso in cui, nonostante i criteri di cui al terzo comma, non sia possibile individuare una offerta migliore delle altre, il Giudice attribuisce il bene a colui il quale ha formulato l’offerta per primo.