Per rispondere all’interrogativo formulato riteniamo che sia necessario muovere dalla premessa per cui con riferimento ai beni pervenuti al debitore esecutato iure hereditatis la Corte di cassazione (Sez. III, n. 11638 del 26 maggio 2014) ha osservato, che “in materia di espropriazione immobiliare, qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l’accettazione dell’eredità non sia stata trascritta a cura dell’erede - debitore esecutato, il creditore procedente, se il chiamato all’eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell’eredità, può richiedere, a sua cura e spese, la trascrizione sulla base di quell’atto, qualora esso risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, anche dopo la trascrizione del pignoramento, ripristinando così la continuità delle trascrizioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 2650, comma secondo, cod. civ., purché prima dell’autorizzazione alla vendita ai sensi dell’art. 569, cod. proc. civ. Se, invece, il chiamato all’eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell’eredità ma questo non sia trascrivibile, perché non risulta da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, ovvero se si assume che l’acquisto della qualità di erede sia seguito ex lege ai fatti di cui agli artt. 485 o 527 cod. civ., non risultando questo acquisto dai pubblici registri, la vendita coattiva del bene pignorato ai danni del chiamato presuppone che la qualità di erede del debitore esecutato sia accertata con sentenza”.
In questa sentenza si specifica che “la trascrizione dell'acquisto mortis causa in capo all'esecutato assolve nell'espropriazione immobiliare alla funzione principale di tutelare l'acquisto dell'aggiudicatario, garantendone la stabilità in caso di conflitto con gli aventi causa dall'erede apparente (nel caso in cui l'esecutato sia il vero erede) o dall'erede vero (nel caso in cui l'esecutato sia erede apparente)”, osservandosi che “se in astratto, ciò che rileva perché il processo esecutivo si concluda con una vendita coattiva valida ed efficace è che il soggetto esecutato abbia, accettando l'eredità, acquisito la titolarità del diritto reale sul bene pignorato, sicché si potrebbe prescindere dalla trascrizione dell'accettazione; per assicurare, in concreto, la stabilità della vendita coattiva è necessario che sia rispettata la continuità delle trascrizioni”.
Dunque, se il fine ultimo della trascrizione dell’accettazione dell’eredità è quello di tutelare l’aggiudicatario, ben possono percorrersi, a nostro avviso, due strade.
O l’aggiudicatario provvede egli medesimo a questa trascrizione, oppure chieda che il giudice ordini al creditore di procedere, così ripristinando la continuità.
La prima soluzione consente di ottenere la trascrizione a cura e spese del creditore, ma implica una formale richiesta la giudice (per la quale è necessaria l'assistenza di un difensore).
La seconda soluzione è probabilmente la più sbrigativa, a patto che risulti un atto pubblico o una scrittura privata autenticata da cui emerga l'accettazione dell'eredità, poichè in caso contrario occorrerà introdurre un giudizio volto ad accertare in capo all'esecutato la qualità di erede.