Liberazione immobile aggiudicato procedura iniziata prima del 13/02/2019

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  • Ultimo messaggio 06 marzo 2020
salvadan pubblicato 02 marzo 2020

Buongiorno

Premesso che ho già versato il saldo-prezzo per intero, Il custode dice che si attiverà per liberare l'immobile non prima aver ricevuto il decreto di trasferimento (applicando l'art.560 cpc VIGENTE) ma gli ho fatto presente che la procedura è iniziata ben prima del 13/02/2019 per cui, a mio giudizio, si sarebbe già dovuto attivare ai sensi dell'art.560 cpc PRE-VIGENTE, ovvero subito dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione (o al limite al saldo-prezzo).

Chi ha ragione ? Il custode sostiene di essersi limitato ad attuare le disposizioni del giudice (e vorrei sapere come poter verificare quali siano queste disposizioni) e che ormai è andata così, ma mi domando, ammesso che queste siano effettivamente le disposizioni ricevute è normale che il momento della liberazione sia a discrezione del giudice ? per procedure antecedenti al 13/02/2019 non dovrebbe applicarsi obbligatoriamente il testo pre-vigente ?

Nel caso richiedessi di essere nominato custode in qualità di aggiudicatario, potrei poi eventualmente attuare personolmente l'ordine di liberazione "secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605" oppure ciò comporterebbe il dovermi rivolgere necessariamente ad un avvocato per attivare la liberazione "classica" tramite precetto ed ufficiale giudiziario ?

Un'altra domanda, il notaio delegato mi ha detto di avere a disposizione 30 giorni per trasmettere al giudice la bozza del decreto di trasferimento. E' corretta questa informazione e se sì mi potreste citare i riferimenti normativi ? Nel vostro eccellente forum mi sembra di ricordare di aver letto che il delegato debba trasmettere la bozza del DDT "senza indugio", da dove arrivano i 30 giorni ?

Grazie mille in anticipo

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inexecutivis pubblicato 03 marzo 2020

La domanda è insidiosa, perché la disciplina dell’ordine di liberazione è una disciplina tormentata.

Infatti, l’art. 560 (che disciplina la liberazione dell’immobile pignorato) era stato riscritto dall’art. 4, comma 2, d.l. 14/12/2018, n. 135, convertito dalla legge 11/2/2019, n. 12, pubblicata sulla Gazz. Uff. n. 36 del 12/2/2019.

Il nuovo testo della norma era il seguente.

Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593 del codice di procedura civile.

Il custode nominato ha il dovere di vigilare, affinché il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino la sua integrità.

Il debitore ed i familiari che con lui convivono, non perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma.

Il debitore, deve consentire, in accordo con il custode, che l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti.

Le modalità del diritto di visita sono contemplate e stabilite nell'ordinanza di cui all'articolo 569.

Il giudice ordina, sentito il custode ed il debitore, la liberazione dell'immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, ovvero quando l'immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare.

Al debitore è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non è autorizzato dal giudice dell'esecuzione.

Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando l'immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non può mai disporre il rilascio dell'immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell'articolo 586.»

Questa disposizione applicava alle espropriazioni immobiliari iniziate con pignoramenti notificati dal 13 febbraio 2019, poiché l’art. 4, comma 4, d.l. n. 135 del 2018, n. 135 prescriveva che «Le disposizioni introdotte con il presente articolo non si applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Questa disciplina è mutata ancora lo scorso lunedì.

Invero, l’art. 18-quater comma 1 della l. 28 febbraio 2020, n. 8 (in GU Serie Generale n.51 del 29 febbraio 2020 - Suppl. Ordinario n. 10) , di conversione con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 ha aggiunto all’art. 560, comma sesto, i seguenti periodi:

A richiesta dell’aggiudicatario, l’ordine di liberazione può essere attuato dal custode senza l’osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti; il giudice può autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell’articolo 68. Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi. Quando vi sono beni mobili di provata o evidente titolarità di terzi, l’intimazione è rivolta anche a questi ultimi con le stesse modalità di cui al periodo precedente. Dell’intimazione è dato atto nel verbale. Se uno dei soggetti intimati non è presente, l’intimazione gli è notificata dal custode. Se l’asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell’esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell’aggiudicatario o dell’assegnatario, provvede all’attuazione del provvedimento di cui all’articolo 586, secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalità definite nei periodi dal secondo al settimo del presente comma.

Inoltre, il comma 2 del medesimo art. 18-quater ha previsto che “In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, (il quale prevedeva che: “le disposizioni introdotte con il presente articolo non si applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”) le disposizioni introdotte dal comma 2 del predetto articolo 4 si applicano anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 12 del 2019 nelle quali non sia stato pronunciato provvedimento di aggiudicazione del bene”.

Quindi, da lunedì scorso, le cose sono nuovamente cambiate, e le modifiche apportate all’art. 560 hanno efficacia retroattiva.

salvadan pubblicato 03 marzo 2020

Grazie per l'esauriente risposta e per la segnalazione delle modifiche all'articolo 560, che tuttavia mi generano ulteriori dubbi.

Intanto il notaio delegato mi ha informato che proprio oggi il giudice ha firmato il decreto di trasferimento.

Ne ho prontamente informato il custode, il quale mi richiede di anticipargli il DDT per poter apprendere quali siano le disposizioni del giudice. Domani passerò in cancelleria per vedere se è possibile farsi anticipare una copia.

I dubbi sono i seguenti:

1) "A richiesta dell’aggiudicatario, l’ordine di liberazione può essere attuato dal custode... " significa forse che se non lo richiedo espressamente il custode non si attiva ? è sufficiente una comunicazione verbale, una semplice mail o può rendersi necessaria una raccomandata RR ?

2) "Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni " significa che per almeno trenta giorni non potrò entrare in possesso dell'immobile ? oppure potrei richiedere ugualmente al custode le chiavi, impegnandomi a conservare gli eventuali beni rimasti per il tempo prescritto e consentendone il ritiro all'esecutato ?

3) "... salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi." per esempio l'aver fissato il rogito per la vendita della mia attuale residenza tra 20 giorni potrebbe essere considerato un giustificato motivo d'urgenza?

4) "Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell’aggiudicatario o dell’assegnatario, provvede all’attuazione del provvedimento di cui all’articolo 586, secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalità definite nei periodi dal secondo al settimo del presente comma." Questo è il punto più oscuro di tutti, non capisco a cosa si riferisca il termine da 60 a 120 giorni: forse che il custode debba attendere minimo 60 giorni prima di attivarsi ? o forse che all'esecutato sia garantito di poter restare ancora da 60 a 120 giorni prima di dover liberare l'immobile ? inorridisco a pensare ad una simile eventualità.

Mi scuso per le molte domande, ma ho l'impressione che neppure chi ha scritto queste leggi abbia le idee molto chiare sugli effetti che sortiranno.

 

 

inexecutivis pubblicato 06 marzo 2020

Comprendiamo le perplessità, cercando di rispondere a ciascuna delle domande formulate, premettendo che la norma, come abbiamo detto, è appena entrata in vigore e dunque è oggetto di studio e riflessione in questi giorni.

1) "A richiesta dell’aggiudicatario, l’ordine di liberazione può essere attuato dal custode... " significa forse che se non lo richiedo espressamente il custode non si attiva? è sufficiente una comunicazione verbale, una semplice mail o può rendersi necessaria una raccomandata RR ?

Sembrerebbe che con questa previsione si sia voluto riconoscere all’aggiudicatario il diritto di chiedere al custode di attivarsi per tempo (in vista del decreto di trasferimento) nei confronti custode per chiedere la liberazione nei confronti del debitore non diligente (perché la norma è stata inserita nel comma 6, relativo alle ipotesi di liberazione anticipata per violazione dei doveri che gravano sull’occupante). Certo, a rigore, sembrerebbe che se l’aggiudicatario non si attiva il custode non è obbligato ad adoperarsi, ma questo implicherebbe che viene meno in ambito esecutivo l’obbligazione di consegna di cui all’art. 1476 c.c., il che porterebbe al risultato per cui il custode deve consegnare solo gli immobili liberi.

2) "Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni " significa che per almeno trenta giorni non potrò entrare in possesso dell'immobile ? oppure potrei richiedere ugualmente al custode le chiavi, impegnandomi a conservare gli eventuali beni rimasti per il tempo prescritto e consentendone il ritiro all'esecutato ?

La possibilità di ottenere comunque le chiavi si sembra assolutamente praticabile.

3) "... salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi." per esempio l'aver fissato il rogito per la vendita della mia attuale residenza tra 20 giorni potrebbe essere considerato un giustificato motivo d'urgenza?
A nostro avviso si. Nel gioco del bilanciamento dei contrapposti interessi, quello dell’aggiudicatario che ha già versato il saldo ci sembra prevalente.

4) "Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell’aggiudicatario o dell’assegnatario, provvede all’attuazione del provvedimento di cui all’articolo 586, secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalità definite nei periodi dal secondo al settimo del presente comma." Questo è il punto più oscuro di tutti, non capisco a cosa si riferisca il termine da 60 a 120 giorni: forse che il custode debba attendere minimo 60 giorni prima di attivarsi? o forse che all'esecutato sia garantito di poter restare ancora da 60 a 120 giorni prima di dover liberare l'immobile ? inorridisco a pensare ad una simile eventualità.

Purtroppo la norma sembra voler dire proprio ciò che dice, riconoscendo all’occupante il diritto di permanere nell’immobile per almeno ulteriori 60 giorni.

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