Liberazione immobile

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  • Ultimo messaggio 17 febbraio 2020
maxicann80 pubblicato 12 febbraio 2020

Salve, ho il decreto di trasferimento e un occupante senza titolo (marito, moglie e 2 figli piccoli). Il delegato alla vendita e custode giudiziario mi ha fatto firmare un esonero dal suo compito dicendomi che il costo della procedura era a mio carico, dato che lui era un commercialista e avrebbe dovuto avvalersi di un legale, ma che comunque avrei potuto continuare la liberazione liberazione dopo l'ordinanza di trasferimento e nel frattempo avrei potuto concordare con l'occupante una possibilità di affitto. In pratica credo mi abbia mentito per scrollarsi di dosso l'onere della liberazione dato che l'occupante è un poco di buono. Infatti, quest'ultimo, già mi ha minacciato dicendomi che ora da lì nessuno lo muove e che se proprio dovesse andare via (lui dice tra 2 anni) si porterà via anche il pavimento perché lui in quella casa ha speso più di 15mila Euro. Cosa devo fare ora? Inoltre a più di 1 mese dall'ordinanza il custode continua a sfuggire alle mie telefonate e ancora non mi ha restituito la differenza tra la congrua somma versata per il pagamento degli oneri di trascrizione trasferimento e cancellazione ipoteche e pignoramenti (dovrei ricevere indietro una somma di più di 7.000 euro). Vi prego di darmi una risposta sulla condotta da tenere perché mi sembra di vivere un incubo. Grazie

inexecutivis pubblicato 17 febbraio 2020

Cerchiamo di andare con ordine.

Purtroppo se ha firmato un esonero dalla liberazione non ha più strumenti a disposizione, e per ottenere la disponibilità dell’immobile dovrà provvedere a sue spese promuovendo una esecuzione per rilascio ex art. 605 e ss c.p.c. per il tramite di un avvocato. È vero che il delegato le ha mentito, poiché a norma del previgente art. 560 c.p.c. le spese di liberazione sono a carico della procedura, ma ormai non ha più strumenti di tutela immediata.

A proposito della restituzione del fondo spese versato in eccedenza, la risposta alla sua domanda deve partire, a nostro avviso, dalla lettura dell’art. 179 bis, comma 2 c.p.c., il quale così recita: “Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e le successive che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo”.

A questo punto, il suggerimento è quello di accedere in cancelleria (in quanto aggiudicatario ne ha facoltà) e verificare se questo decreto è stato emesso. Controlli anche l’ordinanza di vendita per controllare se essa contenga disposizioni particolari a proposito della restituzione del fondo spese.

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