Legge 119/2016 - 5° tentativo di vendita

  • 2,8K Viste
  • Ultimo messaggio 18 agosto 2016

Pregiatissimi Esperti in Esecuzioni Immobiliari,

sono Onorato nel formulare l’interrogativo allegato.

 

Firmato:

angelo tedesco 

centroconsulenzastegiudiziarie

Ordina per: Standard | Il più nuovo | Voti

Pregiatissimi Esperti in Esecuzioni Immobiliari,

sono Onorato nel formulare l’interrogativo che di seguito è riportato:

 

IL QUESITO:

 

Ai sensi dell’ex art. 591 “il Giudice  "può" stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore al precedente fino al limite di un quarto( in vigore prima della Legge 132/2015)  e, dopo il quarto tentativo andato deserto, fino al limite della metà; ( in vigore dopo la Legge 119/2016)

Un esempio pratico:

 

vendita ( asta senza incanto) andata deserta ( ex art.591 c.p.c.)

Prezzo base € 50.000.00  Prezzo minimo € 37.500.00

Il prezzo minimo del 4° tentativo di vendita  diventerà il prezzo base del successivo tentativo di vendita

vendita( asta senza incanto)  

con l’applicazione della Legge 119/2016 ex art.591 c.p.c.)

Prezzo base € 18.750.00  Prezzo minimo € 14.062.50

Alla 5° vendita viene applicato il prezzo base di € 37.500.00 e ridotto del 50% fino al limite consentito dalla Legge

 

 LE DOMANDE :

 

a) se al quinto tentativo di vendita il G.E.(e/o  Professionista Delegato) fissa il prezzo base  fino al limite della metà ,deve indicare sempre il prezzo minimo ( ex art. 572 c.p.c.)  riducendo il nuovo prezzo base fino al limite di un quarto ?

b) E’ corretto il calcolo effettuato nell’esempio sopra riportato ?

c) Al 5° tentativo di vendita Il Professionista Delegato può autonomamente fissare un prezzo base inferiore al precedente fino al limite della metà                  ( decidendo liberamente il “quantum” del limite – Es.: 30% - 40% - 50%) , anche se non è indicato nell’ordinanza di Delega, oppure deve farsi autorizzare dal G.E. ?

c) Dopo l’entrata in vigore della Legge 119/2016 giacciono numerose procedure esecutive che si trovano al sesto, settimo e anche ottavo tentativo di vendita; a queste procedure il Professionista Delegato alla vendita Giudiziale può automaticamente ed autonomamente applicare l’ex art. 591 aggiornato dalla nuova Legge 119/2016?

 

Ringraziando anticipatamente della Vostra gentile attenzione, Vi prego di gradire la espressione della mia più viva stima.

 

Firmato:

angelo tedesco 

 

centroconsulenzastegiudiziarie

inexecutivis pubblicato 18 agosto 2016

Rispondiamo alle sue domande partendo dalla lettera nel nuovo secondo comma dell’art. 591 c.p.c., come novellato dal d.l. 59/2016, convertito con l. 119/2016, ai sensi del quale “Il giudice può altresì stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore al precedente fino al limite di un quarto e, dopo il quarto tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà”.

Sulla scorta di questa disposizione riteniamo che la riduzione della metà debba operarsi sul “prezzo base”, e dunque non sulla "offerta minima" (che è pari al prezzo base ridotto di un quarto) di cui invece il legislatore parla, tra l’altro, all’art. 569 c.p.c..

La norma, inoltre, non incide sulla disciplina dell’offerta minima, e dunque a nostro giudizio anche nel quinto tentativo di vendita, individuato il prezzo base, (eventualmente nella misura del 50% del prezzo base del quarto tentativo di vendita) dovrà comunque essere calcolata la misura dell’offerta minima.

 

In ordine all’applicabilità di questa disposizione anche alle procedure pendenti (la quale si ricava dall’art. 4, comma 7, del d.l. 59/2016), siamo della opinione che il professionista delegato non possa procedere autonomamente in assenza di un provvedimento del Giudice dell’esecuzione. Invero, dalla lettura dell’art. 591, comma secondo, c.p.c., (che comincia con l’espressione “il Giudice può…” si ricava il principio per cui la riduzione del prezzo base in occasione dei successivi tentativi di vendita è rimessa all’apprezzamento discrezionale del Giudice dell’esecuzione (si osservi a questo proposito, tra l’altro, che l’ultimo comma dell’art. 591 rinvia all’art. 569, comma terzo, secondo periodo, il quale rimette al Giudice dell’esecuzione la determinazione delle condizioni di vendita). Dunque fino a quando il Giudice dell’esecuzione, a modifica dell’ordinanza di vendita, non abbia autorizzato riduzioni superiori al quarto (e fino al limite della metà, la nuova disposizione dell’art. 591 c.p.c. non potrà essere autonomamente operata dal professionista delegato.

Close