La sospensione dell’asta

  • 771 Viste
  • Ultimo messaggio 28 giugno 2022
diabolic55 pubblicato 07 giugno 2022

Buon giorno. Ho urgenza di sapere come comportarmi in questo caso: il giorno 22 maggio scorso ho versato una somma di euro 14.344,00 come caparra confirmatoria per l'offerta di acquisto di un immobile in asta , che è stata regolarmente depositata nel sito di fallcoaste gestore della vendita telematica il giorno 27 maggio 2022. il giorno 31 alle ore 15 ricevo regolarmente una pec con l'invio delle credenziali per la partecipazione alla gara ( perche’ la gara senza incanzo avveniva oroprio il giorno 31 maggio. Ma una volta fatto l'accesso scopro che la vendita è stata sospesa dal banditore. Quindi controllo nel sito di portale vendite pubbliche che effettivamente era stata fatta una nota il giorno 29 maggio con la dicitura asta sospesa dal giudice. ho chiamato Il delegato il quale mi risponde che il provvedimento era stato preso dal giudice per un periodo di tre mesi, per un istanza presentata il 9 maggio/2022 E aggiunge che il motivo potrebbe essere un probabile accordo tra le parti…… ovviamente mi sono arrabbiata moltissimo perché ho perso molto tempo e soldi per depositare l’offerta eccetera. Ma è possibile pubblicare sui siti specializzati solo il giorno prima per la scadenza fissata per la presentazione delle offerte? Ammesso che l’istanza sia stata presentata il 9 maggio, secondo l’art 624 cc, il termine ultimo per la pubblicazione nel sito pvp non dovrebbe essere stata il 24 maggio.? Per la precisione il giudice non ha 10 giorni di tempo dalla presentazione dell’istanza per pronunciarsi in merito? E non ha poi entro cinque giorni per pubblicare sulle relative riviste per essere messe a conoscenza di eventuali offerenti? Ho anche scritto una PEC al tribunale in cui dichiaro che mi ritengo contrario alla sospensione. Il tribunale mi ha risposto Che trattandosi di ufficio giudiziario posso reclamare nelle forme di legge. Che significa? Quanto tempo ho per poterlo fare? E soprattutto c’è speranza di poter rievocare questa sospensione? Per difetto nelle tempistiche o per altro? Ringrazio in anticipo per la risposta

Ordina per: Standard | Il più nuovo | Voti
robertomartignone pubblicato 07 giugno 2022

Le vendite all ' asta , non sono il mercato libero . Il debitore e il creditore hanno sempre la possibilità di raggiungere un accordo , Lei non può ritenersi contrario alla sopensione , può fare istanza al GE il quale in ultima analisi ha una libertà di agire discrezionale  totale .

Comunque sia le verrà restituita la cauzione che erroneamente lei definisce caparra confirmatoria , sono cose ben differenti da non confondere .

 

 

diabolic55 pubblicato 07 giugno 2022

so benissimo che il creditore e il debitore hanno sempre la possibilità di raggiungere un accordo  quello che contesto sono le tempistiche con cui è avvenuto tutto questo, ciioè se ci sono dei tempi da rispettare sia per sospendere chde per comunicare la decisione oltre i quali non è piu possibile accordarsi 

grazie 

 

robertomartignone pubblicato 07 giugno 2022

Tempo massimo 20 gg prima dell ' asta , poi la pubblicazione sul sito è secondaria , è il delegato che deve comunicare il tutto ad eventuali partecipanti . 

diabolic55 pubblicato 07 giugno 2022

Grazie per la risposta. Quindi il delegato puo pubblicare nei vari siti anche solo un giorno prima dell’asta ? In questo caso non ci sono tempistiche da rispettare?

robertomartignone pubblicato 08 giugno 2022

In teoria si' ma in pratica le informazioni / aggiornamenti sui vari siti vengono effettuati in ritardo o a volte nenche fatte . 

inexecutivis pubblicato 28 giugno 2022

L’art. 161-bis disp. att. c.p.c., introdotto dalla l. 28 dicembre 2005 n. 263, ha previsto la possibilità di rinviare la vendita, purché vi sia il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione.

Lo scopo della norma è quello di scongiurare la prassi di depositare strumentali richieste di rinvio delle vendite presentate a ridosso del giorno della vendita, senza impedire comunque la possibilità che vengano stipulati accordi tra i soggetti che a diverso titolo sono coinvolti nel procedimento, al fine di pervenire ad una definizione consensuale della vertenza.

L’ambito di applicazione di questa previsione deve essere individuato coordinandola con quanto previsto dal primo comma dell’art. 624-bis c.p.c., a mente del quale l’istanza di sospensione (concordata) “può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto”, per la vendita senza incanto, e nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia avuto esito, “fino a quindici giorni prima dell’incanto”. Se ne deve ricavare, allora, che in pendenza del temine per il deposito di offerte di acquisto:

fino a venti giorni prima del termine ultimo per la presentazione delle offerte di acquisto la procedura potrà essere sospesa ex art. 624-bis c.p.c.;

dopo il ventesimo giorno la procedura potrà essere rinviata ex art. 161-bis disp. att. c.p.c., ma se sono state presentate offerte di acquisto, il rinvio è subordinalto al consenso degli offerenti.

Close