La Cassazzione dichiara nulla l'Aggiudicazione e il Decreto di Trasferimento

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  • Ultimo messaggio 16 agosto 2019
Indignato pubblicato 05 agosto 2019

Salve, gradirei se possibile capire come può  la Corte di Cassazzione annullare sia l'aggiudicazione che il Decreto di trasferimento di un'immobile acquistato all'asta ( procedura esecutiva immobiliare n....... )per omessa pubblicità sui siti ex artt.490 cpc e 173 ter disp att. cpc, art 153 cpc, art. 2929 c.c sentenza del ....... n....... 3 sez. civile aggiudicazione avvevuta con Decreto  del ........ trascrizione n........ in atti dal 19/10/2012 repertorio n.... del tribunale  ( dati rilevati dalla visura catastale).

Premetto che il sottoscritto ha dovuto accedere a due prestiti , che sto pagando, uno per pagare l'asta e l'altro per fare ristrutturazione dell'immobile con regolare scia aperta presso il comune di residenza.

Prima di entrare nel dettaglio, come può un giudice dichiarare che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con l'accoglimento dell'opposizione e la dichiarazione di nullità dell'aggiudicazione dell'immobile pignorato e del relativo decreto di trasferimento. Secondo il Giudice la pubblicità obbligatoria, espressamente imposta per legge e dall'ordinanza di delega, è stata in definitiva omessa e ciò determina senz'altro la nullità  dell'aggiudicazione e del decreto di trasferimento, nullità opponibile agli aggiudicatari anche ai sensi dell'art. 2929 c.c.

Sempre il giudice ha sentenziato che il delegato ha effettuato la pubblicità su un sito non compreso tra quelli preposti ai sensi dell'art. 490 c.p.c. per cui ha violato la delega ancor prima ed oltre che la norma appena richiamata

Dopo quasi sette anni, dovrei uscire fuori casa, ho pagato i creditori, ho ristrutturato casa.....e a me i soldi spesi chi mi li rendera??? La casa a chi va??? Devo denunciare il delegato alla vendita in virtu dell'art. 2051 C.C. ( Danno cagionato da cose in custodia......)e dell'art 67del Codice di Procedura Civile( Egli è tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti, se non esercita la custodia da buon padre di famiglia???....oltre ai danni morali.

Grazie a chi potra darmi risposte competenti

Carmine

 

inexecutivis pubblicato 16 agosto 2019

Conosciamo la pronuncia cui intende riferirsi. Trattasi della sentenza n. 18344 del 9 luglio 2019 resa dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione.

La sentenza, a nostro avviso, è del tutto condivisibile e non avrebbe avere un contenuto diverso.

L’insufficiente o irregolare pubblicità costituisce motivo di opposizione agli atti esecutivi idoneo ad incidere anche sull’atto di aggiudicazione, con evidenti effetti anche per l’acquirente, e deve essere fatta valere mediante lo strumento dell’opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., a pena di inammissibilità, nel termine di decadenza che decorre dalla pronuncia del decreto di trasferimento, poiché esso costituisce il primo atto del Giudice successivo all’aggiudicazione. Trattandosi di nullità che riguarda gli atti della vendita e non gli atti che “hanno preceduto la vendita”, non opera in favore dell’aggiudicatario la previsione di cui all’art. 2929 c.c.

Il principio costituisce ormai orientamento consolidato nella giurisprudenza della Cassazione, da oltre 40 anni.

In questi termini si sono pronunciate, ad esempio, Cass. civ., sez. III, 18 aprile 2005 n. 8006; Cass. civ., sez. III, 11 dicembre 1995 n. 12653. Andando a ritroso nel tempo si risale a Cass. civ., sez. III, 13 dicembre 1962, n. 3340, secondo cui “Il precetto, risultante dagli artt. 490 e 534 cod. proc. civ., secondo il quale il provvedimento che ordina la vendita mobiliare all’incanto dev’essere pubblicato mediante avviso contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico, da affiggersi nell’albo pretorio per tre giorni consecutivi, dev’essere osservato a pena di nullità della vendita stessa anche quando il giudice dell’esecuzione, con ordinanza successiva, abbia modificato la precedente in elementi essenziali quali la fissazione del luogo e dell’ora degli incanti. In tal caso la pubblicità va estesa al nuovo provvedimento e la nullità derivante dalla omissione può essere fatta valere con l’opposizione agli atti esecutivi entro il breve termine di cinque giorni stabilito dall’art 617 cod. proc. civ., decorrente dalla vendita, con l’effetto di rendere inoperante la preclusione posta dall’art 2929 cod. civ.”.

Ancora, con riferimento all’applicabilità della regola di cui all’art. 2929 c.c. Cass. Civ., sez. III 9 giugno 2010, n. 13824 ha affermato che “La regola contenuta nell'art. 2929 cod. civ., secondo il quale la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita e l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, non trova applicazione quando la nullità riguardi proprio la vendita o l'assegnazione, sia che si tratti di vizi che direttamente la concernano, sia che si tratti di vizi che rappresentino il riflesso della tempestiva e fondata impugnazione di atti del procedimento esecutivo anteriori ma ad essi obbligatoriamente prodromici. (Nella specie, la nullità dell'aggiudicazione e del conseguente decreto di trasferimento sono state dichiarate, in sede di cassazione con rinvio della sentenza di rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi, perché l'udienza di vendita, rifissata dopo un rinvio disposto d'ufficio, non era stata preceduta dalle formalità obbligatorie di pubblicità)”.

La nullità della vendita per omissione degli adempimenti pubblicitari prescritti vale sia per l’omessa pubblicità obbligatoria, sia per l’omessa pubblicità integrativa disposta dal Giudice dell’esecuzione con l’ordinanza di vendita.

Così si espressa, anche recentemente, Cass. Civ., Sez. VI – III, 7 maggio 2015, n. 9255, secondo la quale “in tema d'espropriazione forzata, le condizioni di vendita fissate dal giudice dell'esecuzione, anche in relazione ad eventuali modalità di pubblicità ulteriori rispetto a quelle minime di cui all'art. 490 c.p.c., devono essere rigorosamente rispettate a garanzia dell'uguaglianza e parità di condizioni tra tutti i potenziali partecipanti alla gara, nonché dell'affidamento da ciascuno di loro riposto nella trasparenza e complessiva legalità della procedura, per cui la loro violazione comporta l'illegittimità dell'aggiudicazione, che può essere fatta valere da tutti gli interessati e, cioè, da tutti i soggetti del processo esecutivo, compreso il debitore”.

Insomma, non resta che restituire la casa al debitore e chiedere il rimborso del prezzo versato ai creditori.

Se poi il professionista delegato ha male operato, si potrebbero profilare ipotesi di responsabilità a suo carico.

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