IVA SU ABITAZIONE ACCATASTATA COME A/10

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  • Ultimo messaggio 23 gennaio 2020
marcopo23@hotmail.it pubblicato 18 gennaio 2020

Salve, ho acquistato un immobile all'asta da un'esecuzione immobiliare su una società, la vendita è rientrante nel campo di applicazione dell'IVA .

L'immobile nasce come appartamento e negli anni è stato piu volte trasformato da A/2 ad A/10 ma solamente negli uffici catastali, perche in comune sembra sia ancora classificato come abitazione. Ad oggi però sembra che io stia prendendo un A/10, la mia domanda è : dovrò pagare l'iva al 22% come un bene strumentale o posso pagare l'IVA al 10% come una normale seconda casa? la mia destinazione d'uso sarà quella di appartemento ma non so se questo inciderà sull'importo di IVA da pagare.

La stessa IVA a chi e quando dovrà essere da me pagata ?? non al delagato ma tramite versamento all'agenzia delle entrate ?

Un ultimo quesito; ho chiesto al delegato informazioni su mutuo contestuale, visto che il direttore della mia banca mi ha detto essere convenzionato con il tribunale per questo tipo di pratica ( pagamento e firma su decreto di trasferimento in unica soluzione ) ma il delegato è sembrato cadere dalle nuvole e mi ha detto che tale pratica è possibile solamente se si fa richiesta al giudice ma senza che ci sia un'asta ... a me semnra strano che non sappia queste cose, magari mi nasconde qualcosa?

grazie mille

inexecutivis pubblicato 23 gennaio 2020

A nostro avviso, e salvo che non ricorra una specifica disposizione di legge di segno contrario, ai fini della individuazione del trattamento fiscale di un trasferimento immobiliare occorre avere riguardo alla situazione di fatto, non potendo far fede un errato dato  catastale, poiché la tassazione non può essere desunta da dati formali sbagliati.

Il dato sembra trovare ulteriore conforto, a nostro avviso, nella sentenza della Corte di Cassazione 7 giugno 2013 n. 14396, nella quale è stato affermato che le agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della prima casa prescindono da una formale classificazione catastale dell'immobile, sicché a prescindere da questo dato il beneficio può essere concesso quando ricorrono i presupposti normativi di riferimento.

Quanto all'aliquota, se non ricorrono le condizioni prima casa, essa sarà applicata nella misura del 22%, tranne che non si tratti di fabbricati "Tupini" tali essendo quelli identificati dall’art. 13 della L. n. 408/1949, nonché dal combinato disposto dall’articolo 1 della L. n.1493/1962 e dall’articolo unico della L. n. 1212/1967.

L’art. 13 li definisce come le “(…) case di abitazione, anche se comprendono uffici e negozi, che non abbiano il carattere di abitazione di lusso (…)”, mentre l'art. 1 della l. n. 1493/1962 stabilisce che “(…) le agevolazioni fiscali previste per le case di abitazione non di lusso dalle leggi 2 luglio 1949, n. 408, (…) sono applicabili anche ai locali destinati ad uffici e negozi, quando, a questi ultimi, sia destinata una superficie non eccedente il quarto di quella totale nei piani sopra terra (…)”.

Queste norme sono state oggetto di interpretazione autentica da parte della l. n. 1212/1967, la quale ha esplicitato che è necessario e sufficiente che ricorrano, congiuntamente, due condizioni:

a) almeno il 50% più uno della superficie totale dei piani sopra terra sia destinata ad abitazioni;

b) non più del 25% della superficie totale dei piani sopra terra sia destinato a negozi.

L’imposta andrà versata al delegato contestualmente al saldo prezzo.

A proposito del versamento del saldo prezzo mediante erogazione di finanziamento osserviamo che questa possibilità è prevista nel terzo comma dell’art. 585 c.p.c., a mente del quale il versamento del prezzo di aggiudicazione può avvenire mediante erogazione a seguito di contratto di finanziamento con trasferimento diretto delle somme in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sull’immobile oggetto di vendita, e non necessita di alcuna autorizzazione da parte del giudice.

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