Purtroppo il termine per il versamento del saldo prezzo non può essere prorogato, perché trattasi di termine perentorio.
In questi termini si è pronunciata la suprema corte, che “In tema di espropriazione immobiliare, il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell’aggiudicatario del bene staggito va considerato perentorio e non prorogabile, attesa la necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, da ritenersi di importanza decisiva nelle determinazioni dei potenziali offerenti e, quindi, del pubblico di cui si sollecita la partecipazione, perché finalizzata a mantenere - per l’intero sviluppo della vendita forzata - l’uguaglianza e la parità di quelle condizioni tra tutti i partecipanti alla gara, nonché l’affidamento di ognuno di loro sull’una e sull’altra e, di conseguenza, sulla trasparenza assicurata dalla coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte” (Cass. Sez. III, 29 maggio 2015, n.11171).
Piuttosto, occorre verificare se rispetto ad esso possa trovare spazio la disciplina di cui all’art. 153 comma secondo c.p.c., ai sensi del quale “la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al Giudice di essere rimessa in termini”.
Gli ostacoli che si frappongono ad una risposta affermativa sono essenzialment edue.
Da una parte potrebbe obiettarsi che l’aggiudicatario non è parte del processo, sicchè nei suoi confronti non opererebbe questo istituto.
Dall’altro, potrebbe dirsi che il termine per il versamento del saldo prezzo non è un termine processuale (cioè un termine previsto per il compimento di un atto del processo, e tale non né il versamento del prezzo, che costituisce piuttosto una operazione materiale) per cui l’istituto della remissione nel termine non opera.
Comunque, nonostante queste criticità, suggeriamo di depositare l’istanza in quanto il caso rappresentato è così particolare da indurre quanto meno ad una riflessione.