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pubblicato
23 maggio 2019
La scelta di chiedere di essere nominati custodi della procedura può essere una strada utile per conseguire anzitempo la disponibilità materiale dell’immobile, poiché dispensa l’aggiudicatario dall’attesa dei tempi di consegna.
Si tratta, peraltro, di scelta che non comporta aggravio di spese o di costi a carico della procedura, poiché che, ai sensi dell’art. 2, comma 8, del D.M. 15 maggio 2009, n.80 (Regolamento in materia di determinazione dei compensi spettanti ai custodi dei beni pignorati), all’aggiudicatario nominato custode del bene non è dovuto alcun compenso.
Quanto alle modalità della richiesta, osserviamo che non esistono moduli o formulari.
Dunque, può essere depositata in cancelleria una semplice istanza in cui il richiedente, rappresentando di essere aggiudicatario, di aver versato il saldo prezzo e che il bene non è occupato da terzi in forza di titolo opponibile alla procedura, chiede al Giudice di essere nominato custode ai sensi dell’art. 2, comma 8, del D.M. 15 maggio 2009, n.80.
Ovviamente, intervenuta la nomina, il nuovo custode chiederà al vecchio custode la consegna delle chiavi.