inexecutivis
pubblicato
01 ottobre 2018
L'ipotesi prospettata ci sembra corretta e dunque percorribile.
L'istanza di assegnazione è stata (secondo noi correttamente) rigettata in prima battuta dal giudice poiché essa è possibile prescindendo dalla celebrazione di almeno un tentativo di vendita solo per i beni che hanno un valore che risulta da listini di mercato). In tutti gli altri casi occorre che si sia tentata prima la vendita. In questo senso si esprime un risalente, ma ancora attuale, orientamento giurisprudenziale, secondo il quale "Il debitore esecutato ha interesse al regolare svolgimento della esecuzione e, in particolare, alla realizzazione del giusto prezzo del bene pignorato; e pertanto legittimato ad opporsi al provvedimento con il quale il bene staggito sia stato assegnato al creditore senza che sia stato esperito alcun tentativo di vendita, al di fuori delle tassative ipotesi di cui all'art 529 c.p.c." (Cass., 7.5.1975, n. 1776).
Esperito infruttuosamente un tentativo di vendita, l'istanza di assegnazione deve essere accolta.
Invero, la possibilità di chiedere l'assegnazione dei beni pignorati è riconosciuta in via generale dall'art. 505 c.p.c., a mente del quale “il creditore pignorante può chiedere l’assegnazione dei beni pignorati nei limiti e secondo le regole contenute nei capi seguenti”.
Per la verità in dottrina si è sostenuto, da parte di taluni, che questa norma debba essere coordinata con l’art. 538 c.p.c., così come riformulato dall’art. 10 della legge 24.2.2006, n. 52, il quale ha abrogato il comma secondo di questa disposizione, ivi compresa la previsione della possibilità per il creditore procedente di richiedere l’assegnazione dei beni rimasti invenduti all’esito dell’incanto, previsione che invece è rimasta solo per gli oggeti d’oro e d’argento, secondo quanto previsto dal successivo art. 539.
Riteniamo tuttavia che questo assunto possa essere agevolmente disatteso (riconducendo la modifica normativa ad un mero lapsus calami del legislatore), poiché si tratterebbe di un distinguo che non avrebbe alcuna ragione giustificativa (tanto da consentire, a nostro giudizio, una declaratoria di incostituzionalità dell'art. 538 c.p.c. novellato), e che l'assegnazione anche dei beni mobili possa tranquillamente giustificarsi l'assegnazione sia in forza della generale previsione dell'art. 505, che in applicazione analogica dell'art. 588, che consente l'assegnazione dei beni immobili invenduti.