ISTANZA CANCELLAZIONE PIGNORAMENTO

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  • Ultimo messaggio 30 giugno 2021
marcodella1991 pubblicato 28 giugno 2021

Buongiorno, vi sottopongo una questione con cui sto lottando da circa 4 mesi.

Il mio assistito acquista un'immobile da Tizio, debitore di Caio, con trascrizione della compravendita in data 01.07.2016. 

In data 7.09.2016 Caio trascrive pignoramento sull'immobile di proprietà non più di di Tizio ma del mio assistito.

Nel frattempo Tizio si oopone all'esecuzione iniziata da Caio (che nel pignoramento aveva incluso anche alttri immobili). 

La procedura esecutiva viene dichiarata estinta nel 02.2020, e il G.e. ordina la cancellazione del pignoramento, mai avvenuta.

Il mio ora ha necessità di vendere l'immobile su cui ancora risulta la trascrizione di un pignoramento non solo illegittimo (perché su un bene di proprietà di terzo) ma di cui è stata ordinata la cancellazione.

Mi attivo, in qualità di difensore di terzo che ha interesse alla cancellazione, formulando al al Tribunale istanza di rilascio copia conforme del provvedimento con cui il Giudice dell'esecuzione ha ordinato la cancellazione.

Una prima volta, mi rigettano l'istanza con questo provvedimento "non doversi procedere risultando l'istante parte estranea della procedura. Si precisa che con il provvedimento di estinzione della proc.es. è stata disposta la cancellazione della trascrizione del pignoramento effettuato a carico di Tizio (unico provvedimento che il G.E. può assumere)".

Mi reco dalla dirigente dell'Ufficio esecuzioni immobiliari segnalando la questione la quale mi rassicura sul buon esito, consigliandomi di riformulare l'istanza per il rilascio della copia conforme del provvedimento.

Il G.E. non accoglie quest'ultima istanza così motivando: "Si conferma quanto chiarito dal g.e. con provvedimento del ..... a fronte di identica istanza depositata in data .........".

Sono perplesso a dir poco, ad oggi non ho ancora ben compreso le motivazioni del Giudice e non so come procedere. 

inexecutivis pubblicato 30 giugno 2021

Anche a nostro avviso la decisione del giudice non è condivisibile. E' vero che terzi estranei al procedimento non hanno diritto di accesso al fascicolo, ma qui si tratta di accedere ad una procedura ormai estinta, per tutelare uno specifico interesse, che è quello di richiedere la cancellazione del pignoramento.

Ricordiamo che chiunque può richiedere la cancellazione del pignoramento. Ciò in forza della previsione di cui all'art. 2666 c.c., a mente del quale "la trascrizione, da chiunque eseguita, giova a tutti coloro che vi hanno interesse".

Negli stessi termini si è espressa una lontana ma mai superata giurisprudenza, secondo la quale "A norma dell'art 2666 cod civ, legittimato alla trascrizione e qualunque soggetto. La trascrizione, da chiunque sia fatta, giova a tutti coloro che vi hanno interesse. Pertanto, essa può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse, e può riferirsi tanto all'acquisto immediatamente fatto, quanto agli acquisti dei danti causa che non siano stati trascritti, in quanto, ai fini di garantire la opponibilità del proprio acquisto, si ha interesse ad assicurare la continuità della trascrizione" (Cass. SezII, 10 agosto 1962, n. 2516).

Suggeriamo di riformulare l'istanza indicando gli argomenti che abbiamo esplicitato, e chiedere al giudice, re melius perpensa, di provvedere.

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