Ipoteca volontaria e restrizione di beni - ultimo immobile sull'ipoteca

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  • Ultimo messaggio 04 marzo 2022
lorenzo82 pubblicato 18 febbraio 2022

Buonasera, vorrei partecipare lunedì ad una procedura competitiva di vendita da fallimento. Nell'avviso di vendita è segnalato che le spese di cancellazione sono a carico dell'aggiudicatario.

Sull'immobile è presente (anche se non menzionato in perizia) un'ipoteca volontaria da 1.750.000 Euro con somma che incrementa automaticamente iscritta su un mutuo fondiario a 20 anni
Sono presenti sulla nota di iscrizione 3 immobili e relative pertinenze.
Di questi, probabilmente un immobile è già stato venduto (e pertanto tolta in restizione di beni l'ipoteca) e gli altri due sono in due lotti entrambi all'asta il medesimo giorno consecutivamente.

In questo caso, nell'ipotesi che fosse il mio l'ultimo dei due rimanenti ad essere aggiundicato (per cui l'ultimo su cui ricade l'ipoteca), su cosa dovrei pagare la cancellazione dell'ipoteca? Sul 1.750.000 Euro o sul valore di aggiudicazione del bene (come in restrizione di beni)?

Aggiungo: nel caso di ultimo immobile rimasto con sopra l'ipoteca volontaria, è sempre possibile applicare quanto stabilito dalla circolare 8/E 2015 dell'Agenzia delle Entrate con cui si può "restringere" anche l'ultimo bene dall'ipoteca pagando sul prezzo di aggiudicazione?

Edit: aggiungo nuovamente: l'ipoteca è invece da trattarsi ai sensi dell'art 15 dpr 601/1973 esente da imposta ipotecaria (per cui viene meno tutto il ragionamento di sopra  se l'ipoteca è stata iscritta a garanzia di un finanziamento a medio e lungo termine erogato da un istituto di credito?


Vi chiedo la cortesia, visto la stretta tempistica, di potermi dare suggerimenti in merito. Grazie Lorenzo

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inexecutivis pubblicato 21 febbraio 2022

La cancellazione delle ipoteche sconta un regime tributario differenziato. In particolare:

- la cancellazione delle ipoteche volontarie è esente dall'imposta ipotecaria e dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 15 d.P.R.  n. 29.9.1973, n.601, se l'ipoteca è stata iscritta a garanzia di un finanziamento a medio e lungo termine erogato da un istituto di credito, (per cui sconta solo la tassa ipotecaria di €. 35,00);

- a proposito delle altre ipoteche, la cancellazione è soggetta, oltre alla tassa ipotecaria (€. 35,00) ed all’imposta di bollo (€. 59,00), all’imposta ipotecaria nella misura dello 0,50% (ai sensi degli artt.12, 13 della tariffa del d.lgs 31.10.1990, n. 347), con un minimo di €. 200,00 (art. 18 d.lgs 31.10.1990, n. 347).

Cambia tuttavia a nostro avviso la base imponibile:

- se l'immobile sul quale si cancella l'ipoteca non è l'unico bene sul quale quella ipoteca è stata iscritta, si tratterà di una restrizione, e dunque in questo caso la base imponibile sarà costituita dalla minor somma tra l'importo del credito ed il prezzo dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, d.P.R. 347/1990, il quale dispone che "L'imposta dovuta sull'annotazione per restrizione di ipoteca è commisurata al minor valore tra quello del credito garantito e quello degli immobili o parti di immobili liberati determinato secondo le disposizioni relative all'imposta di registro";

- se invece l'immobile sul quale cancellare l'ipoteca è l'unico, la base imponibile sarà calcolata sull'importo del credito, poiché si tratterà di una cancellazione totale.

Osserviamo tuttavia che in senso diverso (e più favorevole all’aggiudicatario) si è espressa, con riferimento a quest’ultimo caso, l’agenzia delle Entrate con la circolare del 4.3.2015, n. 8.

In particolare, l’Agenzia delle entrate è stata chiamata a pronunciarsi sul trattamento tributario delle domande di annotazione nei registri immobiliari, presentate a seguito dell'ordine di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie, emesso dal giudice in sede di trasferimento del bene espropriato nel caso in cui il bene trasferito sia l'unico bene oggetto dell'ipoteca.

In particolare, si chiedeva all’Agenzia delle Entrate se in tale ipotesi, l'imposta ipotecaria da applicare per l'annotazione nei registri immobiliari dovesse essere commisurata all'ammontare del credito garantito, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (TUIC), ovvero al minor valore tra quello del credito garantito e quello dell'immobile liberato, determinato secondo le disposizioni relative all'imposta di registro, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo.

Nel rispondere al quesito l’Agenzia, muovendo dal presupposto per cui l’ordine di cancellazione emesso dal Giudice dell'esecuzione in seno al decreto di trasferimento e riferito al bene ovvero ai beni espropriati si atteggia perlomeno sotto un profilo formale - quale ordine di liberazione di tali beni dalle formalità pregiudizievoli gravanti, secondo lo schema della c.d. "cancellazione parziale", sicché è proprio la struttura intrinseca della peculiare forma di liberazione dalle ipoteche (o dal pignoramento) costituita dall'emissione del decreto di trasferimento, che qualifica la conseguente annotazione come "restrizione di beni".

La conseguenza di questo ragionamento sul piano tributario è che ai fini dell’imposta ipotecaria dovuta per la cancellazione dell’ipoteca occorra fare riferimento all'articolo 3, comma 3, del TUIC, il quale prevede che l'imposta ipotecaria dovuta sull'annotazione per restrizione di ipoteca è commisurata al minor valore tra quello del credito garantito e quello degli immobili o parti di immobili liberati, per la determinazione del quale la norma fa espresso rinvio alle disposizioni relative all'imposta di registro, e dunque all’art. 44 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), ai sensi del quale "Per la vendita di beni mobili e immobili fatta in sede di espropriazione forzata ovvero all'asta pubblica e per i contratti stipulati o aggiudicati in seguito a pubblico incanto la base imponibile è costituita dal prezzo di aggiudicazione".

Infine, l’Agenzia ha precisato che ai fini della determinazione della base imponibile non trova applicazione la disciplina del “prezzo valore” di cui all’art. 1, comma 497, della l. 23 dicembre 2005, n. 266.

Infine vanno considerati i costi di cancellazione del pignoramento:

€.200 per l’imposta ipotecaria (art. 14 della tariffa allegata al d.lgs. 31.10.1990, n. 347);

€. 59 per l’imposta di bollo (art. 3, punto 2 bis della tariffa allegata la d.P.R. 642/1972);

€. 35 per la tassa ipotecaria (ai sensi della tabella allegata al d.lgs 31.10.1990, n. 347).

lorenzo82 pubblicato 24 febbraio 2022

Buongiorno e grazie.

A titolo scolastico, il notaio mi ha confermato che la prassi interna è quella di applicare la restrizione di beni anche sull'ultimo bene e pertanto di applicare la circolare 8/E del 2015 dell'Ag. Entrate. Onestamente non so quali saranno le rimostranze della Conservatoria.

Relativamente all'ipoteca in essere, mi confermate l'esonero dall'imposta ipotecaria per le ipoteche accese su finanziamenti bancari sopra i 18 mesi ai sensi DL 601/73 e che si applica solo se in sede di iscrizione l'atto è stato assoggettato ad imposta sostitutiva?
Tale imposta a me risulta PER OPZIONE dal 2014, ma obbligatoria fino a tale data. Pertanto, in caso di finanziamenti accesi ante 2014 non vi dovrebbero essere dubbi sull'esenzione dall'imposta ipotecaria.

inexecutivis pubblicato 26 febbraio 2022

Confermiamo. Che intende però per opzione dal 2014?

lorenzo82 pubblicato 26 febbraio 2022

Buongiorno, intendo che il DL 145/2013 ha spostato - dal 2014 - da regime "obbligatorio" ad opzionale (da dichiararsi in atto) l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti oltre 18 mesi.

Pertanto per come mi è parso di intendere che i finanziamenti fatti prima del DL 145/2013 applicavano per forza l'imposta sostitutiva, e, pertanto, non possono essere soggetti ad imposta ipotecaria in sede di cancellazione. 

Dopo (dal 2014) invece, se il finanziamento acceso è stato tassato per opzione all'imposta sostitutiva (e si parla del 99% dei mutui), non sconta l'imposta ipotecaria, ma se invece ha applicato la tassiozione ordinaria è necessario versare lo 0,5% quale imposta ipotecaria anche in sede di cancellazione.

Attendo vostro chiarimento in merito e vi ringrazio per i cortesi chiarimenti forniti.

inexecutivis pubblicato 04 marzo 2022

La precisazione ricevuta ci consente una risposta.

In effetti, l’esenzione prevista dall’art. 17 D.P.R. 29/09/1973, n. 601 è stata prevista come opzionale dall'art. 12, comma 4, lett. a), D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9. Prima di questa modifica, pertanto, essa operava automaticamente.

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