Intestazione assegni persona da nominare

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  • Ultimo messaggio 29 gennaio 2017
marchese pubblicato 28 gennaio 2017

Buongiorno,

nel caso di vendita immobile senza incanto, se la persona interessata é impossibilitato a partecipare sembrerebbe che debba dare procura speciale ad un avvocato (chiedo conferma se effettivamente è così oppure se può essere data procura anche a persona diversa da un avvocato). In questo caso gli assegni da mettere in busta devono essere emessi dall'avvocato o dalla persona interessata all'immobile? E nel caso di persona da nominare, come si deve procedere? Qual'é l'esatta procedura?

inexecutivis pubblicato 29 gennaio 2017

Ai sensi dell’art. 579 comma 2 c.p.c. le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale .

L’art. 571 invece sancisce che le offerte di acquisto debbono essere fatte personalmente o a mezzo di procuratore legale “anche a norma dell’art. 579 ultimo comma.

Questo vuol dire che mentre nella vendita con incanto l’offerta può essere presentata a mezzo di un procuratore speciale, nella vendita senza incanto l’offerta può essere presentata solo a mezzo di un avvocato (infatti, la figura del procuratore legale è stata abrogata dell'art. 3 della L. n. 27 del 1997).

La distinzione è stata ribadita anche dalla giurisprudenza, la quale ha affermato che “in materia di espropriazione immobiliare, legittimato ex art. 571 c.p.c. a presentare l'offerta di acquisto - in caso di vendita senza incanto - è anche il "procuratore legale" dell'offerente (espressione da intendersi ormai sostituita con quella di "avvocato", e non riferibile invece al procuratore "non falsus"), dovendosi escludere un'irragionevole disparità di trattamento con la differente disciplina contemplata per la vendita con incanto, per la quale l'offerta può essere compiuta anche a mezzo di mandatario, munito di procura speciale, oppure, nel solo caso di offerte per persona da nominare, a mezzo di "procuratore legale", attesa la differenza strutturale esistente tra i due tipi di vendita” (Cass. civ., sez. III, 5 maggio 2016, n. 8951). Negli stessi termini, sebbene attraverso un diverso percorso motivazionale, si era espressa la sentenza n. 2871 del 12 aprile 1988.

In questi casi, a nostro avviso gli assegni possono essere emessi anche dall’offerente, e non devono provenire dall’avocato.

 

Per quanto attiene all’offerta per persona da nominare, premesso che anche in questo caso la stessa deve provenire da un avvocato, questi dovrà, ai sensi dell’art. 583 c.p.c., dichiarare in cancelleria, nei tre giorni successivi all’aggiudicazione, il nome della persona per la quale ha formulato l’offerta, depositando il relativo mandato, con l’avvertenza che in difetto rimarrà obbligato in proprio.

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