informazioni immobile all'asta

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  • Ultimo messaggio 14 aprile 2020
angelodibisceglie pubblicato 12 aprile 2020

Buongiorno,

Sono interessato ad un immobile all'asta e sono venuto a conoscenza verbalmente di una serie di gravi problematiche in essere tra cui: mancanza del certificato prevenzione incendi, problemi strutturali di costruzione,  presenza di morosità, interventi di manutenzione straordinaria in previsione....

Nella perizia non è riportato nulla, neanche le spese condominiali arretrate.!!

Per conferma ho contattato l'amministratore di condominio il quale  mi ha comunicato a mezzo mail ordinaria che non puo fornirmi informazioni per il rispetto della privacy....  !!

E alla tutela dell'acquirente chi ci pensa?

Vorrei sapere chi è il soggetto obbligato a fornire queste informazioni in caso di vendita di immobili all'asta .... Il delegato o giudice? Anche perchè non capisco come mai altri amministratori le informazioni le danno. e rischiano sanzioni...? Comunque è sempre molto difficile reperirle ripeto a discapito della tutela dell'acquirente.... 

In una compravendita immobiliare a libero mercato i soggetti responsabili sono il vendittore e il mediatore se presente...

Tra l'altro mi chiedo come possa un perito del tribunale periziare e dare un valore ad un immobile omettendo  le informazioni sopracitate....

Ringrazio per l'attenzione e resto in attesa di un vs gentile riscontro

Angelo

inexecutivis pubblicato 14 aprile 2020

Per rispondere all’interrogativo occorre premettere che ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. "chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso ed a quello precedente". Per anno in corso si intende non l’anno solare (per intenderci, I° gennaio – 31 dicembre), bensì all’annualità.

Si tratta di informazioni che devono costituire contenuto essenziale della perizia. Questo si ricava dall’art. 173 bis, n. 9 disp. att. c.p.c., ai sensi del quale la perizia deve contenere “l’informazione sull’importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, su eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, sul corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato”.

Va tuttavia osservato che il dato relativo alle spese condominiali contenuto in perizia potrebbe essere irrilevante in quanto nel momento il cui viene emesso il decreto di trasferimento il biennio cui si riferisce l’art. 63 citato potrebbe essere diverso da quello riferibile alla data della perizia.

A proposito del diritto dell’offerente ad avere notizia circa l’importo aggiornato delle spese condominiali insolute, osserviamo quanto segue.

Ai sensi dell'art. 1130, n. 9, c.c., l'amministratore deve fornire l'attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso al "condomino che ne faccia richiesta". Tale non è il custode giudiziario, o comunque non lo è il custode della cosa pignorata (in questi termini si è espresso Tribunale Roma Sez. V, 06/04/2009, con riferimento al diritto del custode dell'immobile pignorato a partecipare all'assemblea condominiale), a meno che non si voglia ritenere (come pure è stato detto in dottrina e come ritenuto in alcuni tribunali) che gli oneri condominiali rientrino nelle spese prededucibili (analogamente a quanto avviene in sede fallimentare in forza dell'art. 30, L. 11/12/2012, n. 220 se divenute esigibili ai sensi dell'articolo 63, primo comma, disp. att. c.c.), anche se la giurisprudenza di legittimità sembra essere di contrario avviso, (cfr Cass. civ. Sez. III, 22-06-2016, n. 12877 la quale ha ritenuto essere spese per atti necessari del processo solo quelle strumentali alla conservazione dell'integrità materiale dell'immobile pignorato).

Tanto meno, allora, la richiesta può provenire da un qualunque cittadino.

Aggiungasi tra l'altro che il legislatore ha individuato in capo ad uno specifico soggetto, l'esperto stimatore, il compito di accertare e verificare lo stato degli oneri condominiali, i cui esiti devono confluire all'interno dell'elaborato peritale, così come previsto dall'art. 173 bis, n. 9 disp. att. c.p.c., ai sensi del quale la perizia deve contenere “l’informazione sull’importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, su eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, sul corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato”.

Va ancora aggiunto che le spese condominiali indicate in perizia potrebbero non essere quelle poi gravanti sull'acquirente, poiché alla data del decreto di trasferimento il biennio di riferimento potrebbe mutare.

Proprio quest'ultimo dato, tuttavia, potrebbe costituire il presupposto per accedere ad una diversa soluzione, la quale consiste nel dire che, poiché le spese condominiali gravanti sull'acquirente mutano nel corso della procedura in quanto cambia il biennio di riferimento, e poiché compito del custode è quello di conservare ed amministrare il bene in funzione della sua collocazione sul mercato, proprio questa funzione lo legittima a richiedere questo dato all'amministratore di condominio, poiché si tratta di elemento capace di incidere sulla determinazione del mercato ad offrire.

È chiaro, sulla scorta di quanto abbiamo detto, che tutto cambia in caso di fallimento, poiché il curatore in questo caso subentra integralmente nella posizione giuridica del fallito con riferimento a tutto il suo patrimonio, sicché ha nei confronti del condominio tutti i diritti del condomino fallito, e quindi può (e deve girare queste informazioni ai potenziali acquirenti).

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