Rispondiamo all’interrogativo formulato osservando che a nostro avviso il provvedimento di aggiudicazione non deve essere comunicato alle parti. Esso infatti viene adottato all’udienza fissata per l’apertura delle buste e per lo svolgimento della eventuale gara tra gli offerenti, per cui si presume conosciuto dalle stesse. In ogni caso, a prescindere da queste considerazione, non esiste una disposizione codicistica che prescriva la comunicazione del provvedimento di aggiudicazione alle parti.
Quanto ai termini per la sua impugnazione, occorre muovere dalla previsione di cui all’art. 591 ter c.p.c., la quale nel prescrivere che avverso gli atti del professionista delegato è possibile proporre reclamo al Giudice dell’esecuzione, non prevede un termine entro il quale detto reclamo debba essere promosso.
Nel silenzio della norma in dottrina sono state proposte diverse soluzioni.
Secondo taluni autori il termine finale per proporre reclamo avverso gli atti del professionista delegato va individuato nell’adozione de decreto di trasferimento, atto finale del subprocedimento.
Altri hanno fatto riferimento all’esaurimento della delega, mentre altri ancora hanno ritenuto di doversi applicare analogicamente l’art. 617 c.p.c., per cui il termine per la proposizione del reclamo è quello di giorni 20 decorrenti dal compimento dell’atto.
Infine, taluno ha ritenuto di applicare il termine di 10 giorni previsto dall’art. 739 c.p.c. per la proposizione del reclamo contro i decreti del Tribunale emessi in camera di consiglio.
Sulla questione è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza 18 aprile 2011, n, 8864, la quale dopo aver preso preliminarmente atto del fatto che in relazione al reclamo di cui all’art. 591 ter c.p.c. non è previsto alcun termine, ha affermato che non può applicarsi il termine di cui all’art 739 c.p.c., vale a dire dieci giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto da impugnare, mancando “un valido sostegno testuale o sistematico”. La corte ha quindi ricordato che il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. è esperibile esclusivamente nei confronti di atti riferibili al giudice dell'esecuzione, il quale è l'unico titolare del potere di impulso e controllo del processo esecutivo, e che quindi gli atti del professionista delegato siano reclamabili fino a quando essi non abbiano avuto materiale esecuzione.
A questa osservazione va poi aggiunta quella per cui al reclamo di cui all’art. 591 ter c.p.c. si affianca il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento, di cui il concorrente ingiustamente escluso potrebbe lamentare l’illegittimità.
Dunque, in definitiva, riteniamo che:
l’atto del professionista delegato può essere autonomamente reclamato fino a quando non abbia avuto esecuzione;
in alternativa, potrebbe essere impugnato ai sensi dell’art. 617 c.p.c. il decreto di trasferimento.