Imposte dovute a seguito compensazione credito

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  • Ultimo messaggio 18 marzo 2020
savy pubblicato 20 febbraio 2020

Buonasera dopo aggiudicazione di immobile residenziale con trasferimento di proprietà soggetto a imposta di registro, con richiesta benefici prima casa , prezzo valore e compensazione credito di imposta, chiediamo al delegato di quantificarci le imposte dovute. Con molte difficoltà, dopo aver fornito la documentazione richiesta, otteniamo risposta ed ecco i conteggi ricevuti, su cui nutriamo alcuni dubbi: per la prima casa che vi impegnate ad alienare entro 12 mesi dal decreto, all'atto del Vs acquisto era dovuta una imposta di registro di € 2.943,80. Da questa somma era stata decurtata la somma di € 1.446,07 (credito di imposta che all' epoca avevate chiesto di scomputare ).

Pertanto avevate effettivamente pagato a titolo di imposta di registro la somma di € 1.497,73.

Questa somma costituisce il credito di imposta attualmente da Voi vantato (€ 748,86 per la quota di 1/2 ciascuno per i 2 aggiudicatari) e che dovrà essere scomputato da quanto dovuto ora per l'abitazione e per il primo box quindi € 1.980,00 - € 1.497,73= € 482,27.

A questo si dovrà aggiungere quanto dovuto per il secondo box, che non sconta l'imposta di registro agevolata, oltre all' imposta catastale e ipotecaria in misura fissa di €50,00 Cad, ossia:

€ 405,00 + € 50,00 + € 50,00 = € 505,00

€ 505,00 + € 482,27 = € 987,27 minimo dovuto € 1.100,00.

Ecco alcune domande :

1- il Credito di imposta da scomputare è effettivamente

€ 1.497,73 al netto della precedente compensazione ?

oppure dobbiamo considerare € 1.980,00 cioè il minore valore tra

  • € 2.943,80 imposta registro totale dovuta quando era stata acquistata la prima casa da alienare

    • € 1.980,00 imposta di registro dovuta per il trasferimento a seguito aggiudicazione per l'abitazione + box?

2- se il credito di imposta è pari a € 1.980,00 azzerando l' imposta di registro dovuta per l'acquisto dell'abitazione e del primo box , quale sarebbe secondo Voi il totale imposte da versare considerando corretto il calcolo dell" imposta di registro non agevolata di € 405 per il secondo box?

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inexecutivis pubblicato 24 febbraio 2020

I conteggi eseguiti dal professionista delegato sono corretti.

Invero, l'art. 7 L. 23/12/1998, n. 448, prevede che ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un'altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni indicate dal d.P.R. 26.4.1986, n. 131 per usufruire delle agevolazioni prima casa, è attribuito un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. L'ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all'imposta di registro o all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso.

Dal tenore della norma ricaviamo infatti il convincimento per cui l’imposta oggetto di “credito” è quella effettivamente versata.

savy pubblicato 25 febbraio 2020

Buongiorno grazie per la risposta, perdonate le nuove domande: 1- ma non vi è una sentenza della cassazione riferita al credito di imposta a "catena", che prevede che il credito di imposta sia formato non solo dal precedente "pagamento/versamento di somme" ma anche " dalle somme precedentemente compensate" ? 2- in relazione all' imposta di registro minima dovuta, prendiamo il caso di agevolazioni prima casa , 2 acquirenti al 50%, prezzo valore, risulterebbe pari a 900€, che diventano 1000€ , uno dei due acquirenti compensa integralmente il Suo 50% per un credito di imposta da precedente acquisto , quale sarà l' imposta di registro dovuta ? 500€ ? Oppure si applica nuovamente la minima è diventa nuovamente pari a 1000€?

savy pubblicato 25 febbraio 2020

3- nel caso di credito di imposta derivante da immobile preposseduto con acquisto dopo il 1993 da costruttore soggetto ad Iva, sarà necessario allegare alla nuova richiesta di agevolazioni e compensazione credito , anche copia delle fatture ? In assenza di copia delle fatture sarà sufficiente una dichiarazione sostitutiva? Grazie ancora per la Vs. disponibilita' e professionalità

inexecutivis pubblicato 27 febbraio 2020

La preghiamo di spiegare meglio il contenuto della prima domanda poichè non ci è chiaro.

Quanto alla domanda n. 2, riteniamo che l'arrotondamento vada compiuto ai fini della determinazione della base imponibile, sul  quale solo successivamente opera la compensazione, poichè questa viene concepita rispetto al "dovuto".

Infine, a proposito della domanda n. 3, osserviamo che non è previsto (nè del resto appare necessario) l'onere di allegazione delle fatture; sarà duqnue sufficiente una dichiarazione mera.

savy pubblicato 28 febbraio 2020

Buongiorno Grazie per la risposta, in relazione al quesito 1, Voi scrivete:" Dal tenore della norma ricaviamo infatti il convincimento per cui l’imposta oggetto di “credito” è quella effettivamente versata". Ma salvo errori vi dovrebbe essere una sentenza della cassazione riferita al credito di imposta a "catena", che prevederebbe che il credito di imposta sia formato, non solo dall' imposta precedentemente versata, come Voi scrivete, ma anche dalle somme precedentemente compensate. Per cui nell'esempio contenuto nel primo messaggio della presente conversazione, nell' ipotesi i contribuenti con il nuovo acquisto devono versare un imposta di registro di € 3.000, i contribuenti avrebbero un credito di imposta di € 2.943,80 composto dalla somma dell' imposta precedentemente versata + l'imposta precentemente compensata. In relazione al quesito 2 per estrema chiarezza quindi l'imposta di registro dovuta dopo la compensazione sarà di 500€? Grazie

inexecutivis pubblicato 03 marzo 2020

Non ci risulta una sentenza riferita al credito di imposta a catena.

Quanto al secondo quesito, l'imposta dovrebbe essere € 505.

savy pubblicato 03 marzo 2020

Buongiorno grazie per la risposta, salvo errori dovrebbe essere la sentenza 2072 / 2016, Vi risulta?

inexecutivis pubblicato 06 marzo 2020

La sentenza da lei citata non ci sembra riferibile al suo caso, e comunque non cambierebbe il risultato, poichè la Corte ha precisato che  "il contribuente ben può godere del credito d'imposta vantato in forza del primo acquisto anche più volte, ovviamente fino a concorrenza dell'intera somma, qualora rivenda ed acquisti più volte nel rispetto delle condizioni previste dalla norma".

savy pubblicato 06 marzo 2020

Buongiorno Grazie per la risposta, quindi per maggiore chiarezza a beneficio di tutti coloro che leggono: 1- ci confermate che il credito di imposta e' formato non solo dalle somme precedentemente versate, ma anche dalle somme precedemente compensate? 2- nell' esempio/quesito evidenziato nel primo messaggio i conteggi del professionista non sono corretti? In particolare il credito di imposta vantato azzera l'imposta di registro dovuta per l'abitazione ed il box e resta da versare quanto dovuto per il secondo box, che non sconta l'imposta di registro agevolata, oltre all' imposta catastale e ipotecaria in misura fissa di €50,00 Cad, ossia:€ 405,00 + € 50,00 + € 50,00 = € 505,00? Somma finale che non andrà aumentata all'imposta di registro minima di 1.000€? 3- nell' ipotesi i contribuenti citati nel primo messaggio avessero acquistato solo abitazione e 1 box con imposta di registro dovuta pari a € 3.000 , i contribuenti avrebbero quindi un credito di imposta di € 2.943,80 composto dalla somma dell' imposta precedentemente versata + l'imposta precedentemente, e l'imposta di registro dovuta diventerebbe per differenza € 56,20? Grazie

inexecutivis pubblicato 08 marzo 2020

 Ribadiamo che a nostro aviso il credito di imposta è pari ad € 1.497,73 e che la somma di € 987,27 non va arrotondata ad €. 1.000.

savy pubblicato 13 marzo 2020

Buonasera Grazie per la risposta, quindi riepilogando secondo Voi la sentenza richiamata non prevederebbe che il credito di imposta e' formato sia dalle somme precedentemente versate sia dalle somme precedemente compensate, sino alla concorrenza delle imposte dovute con il riacquisto?

inexecutivis pubblicato 18 marzo 2020

Secondo la citata pronuncia il contribuente ha sempre diritto al credito d'imposta in oggetto per ogni acquisto infrannuale di "prima casa", essendo irrilevante il fatto che l'imposta dovuta per il precedente acquisto, che costituisce presupposto del nuovo credito d'imposta, sia stata non integralmente versata, ma in parte compensata con il credito d'imposta maturato in relazione al precedente acquisto.

Tuttavia l'assunto non ci convince poichè l'art. 7 L. 23/12/1998, n. 448 fa rifermento all'imposta "corrisposta".

 

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