Importo minimo dell' istanza di assegnazione

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  • Ultimo messaggio 23 novembre 2016
delegato pubblicato 21 novembre 2016

L'istanza di assegnazione, ex artt. 588, 589 e 506, deve contenere l'indicazione di un valore non inferiore sia al prezzo base che "alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto a prelazione anteriore a quello dell'offerente". Ma come può, il creditore che voglia presentare istanza di assegnazione, conoscere ufficialmente a quanto ammontano le "spese di esecuzione e i crediti aventi diritto a prelazione anteriore a quello dell'offerente"?

 

inexecutivis pubblicato 23 novembre 2016

L’istanza di assegnazione, come recita l’art. 589 cpc deve essere formulata per una somma non inferiore a quella prevista nell’art. 506, e comunque non inferiore al prezzo base della vendita per la quale è presentata.

Dunque, il creditore che intende ottenere l’assegnazione deve offrire un importo pari a quello che risulterà più altro tra due valori: quello delle spese di esecuzione (detratte, eventualmente, quelle da lui sostenute) più credito dei creditori di grado anteriore, e quello del prezzo base della vendita in occasione della quale formula istanza di assegnazione.

Quanto alle spese di esecuzione, esse sono conoscibili poiché di esse vi è traccia nel fascicolo dell’esecuzione, o comunque sono facilmente documentabili dal custode e dal professionista delegato. Ad esse vanno aggiunte le spese del (futuro) trasferimento del bene che restano a carico della procedura, vale a dire le spese di cancellazione delle formalità pregiudizievoli nonché il compenso spettante al professionista delegato, determinabile agevolmente ai sensi del D.M. 15 ottobre 2015, n. 227.

Quanto all’importo dei crediti aventi grado anteriore, la questione è più complicata.

Ora, per quelli intervenuti il problema non si pone poiché il credito si ricava dalla lettura dell’atto di intervento.

Il discorso è invece più articolato per i creditori iscritti non intervenuti.

In relazione a questi ultimi, si registrano due opinioni.

Secondo taluni anche questi creditori, se di grado anteriore al creditore richiedente l’assegnazione, dovrebbero essere considerati ai fini dell’assegnazione. Ciò in quanto l’art. 506 c.p.c. specifica che l’assegnazione può essere fatta “solo” per un valore non inferiore alle spese di esecuzione ed ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore rispetto al richiedente.

Altri ritengono (a nostro giudizio condivisibilmente) che i creditori di grado anteriore devono essere computati ai fini dell’assegnazione solo a condizione che siano intervenuti nella procedura esecutiva, e dunque abbiano diritto di concorrere alla distribuzione. Invero, la norma ha la funzione di evitare che l’istanza di assegnazione si risolva in danno del creditore di grado anteriore, ma non si traduce nel fatto che egli debba essere pagato anche se non ha spiegato intervento.

Dunque, riteniamo che debba tenersi conto dei crediti che abbiano causa di prelazione anteriore al richiedente, purché intervenuti.

 

Riteniamo, inoltre, che se essi intervengono nell’arco temporale ricompreso tra l’istanza di assegnazione ed il provvedimento con il quale il ge si pronuncia, dovranno essere considerati. Invero, il creditore essendo a conoscenza della esistenza di un credito di grado anteriore, nel momento in cui formula istanza di assegnazione è consapevole del fatto che in forza dell’art. 506 c.p.c. quel credito, ove oggetto di intervento, dovrà essere considerato ai fini della quantificazione dell’importo da versare.

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