Immobile in concordato preventivo con "vecchia" ipoteca giudiziale

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  • Ultimo messaggio 20 settembre 2017
diabolik112 pubblicato 17 settembre 2017

Salve,

intendo partecipare ad un'asta per una casa di proprietà della società X s.r.l. (procedura di vendita in concordato preventivo - asta senza incanto). Ora, dal momento che l’attuale proprietario (società X) ha acquistato nel 2011 dal Sig. Rossi questa casa GIA’ GRAVATA da una ipoteca giudiziale in favore della società Y s.r.l. per un importo elevatissimo, sono a chiedermi:

1. esiste la concreta possibilità che la società Y si opponga alla vendita? (atteso che il trasferimento di proprietà in mio favore potrebbe pregiudicare il proprio diritto sull'immobile); 

2. qualora non avvenga quanto al punto 1, posso dormire sonni tranquilli circa il fatto che, in sede di trascrizione, il rogito notarile di trasferimento della proprieta mi sarà sufficiente per cancellare (anche) questa specifica ipoteca giudiziale?

Grazie 1000 per la vostra cinsueta chiarezza e disponibilità.

 

inexecutivis pubblicato 20 settembre 2017

 La risposta alla domanda formulata si rinviene dalla lettura del combinato disposto degli artt. 108 e 182, comma quinto, l.fall., dai quali si ricava pacificamente il dato per cui anche nella vendita concordataria (la quale, come quella fallimentare, ha natura coattiva) si procede alla cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni che gravano sul bene, analogamente a quanto avviene nel fallimento e nelle esecuzioni individuali.

La questione, già pacifica in giurisprudenza, è stata ulteriormente chiarita dal d.l. 83 del 27.6.2015, (convertito in l. 132/2015) il quale ha aggiunto al citato quinto comma un secondo periodo stabilendo che "la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di omologazione per gli atti a questa successivi".

In dottrina si è osservato che non è affatto chiaro quali possano essere le diverse disposizioni che il decreto di omologazione può contenere in proposito. È stato ipotizzato che forse la cancellazione potrebbe essere graduata in funzione delle modalità di pagamento rateale del prezzo, oppure che l'emissione del decreto di cancellazione sia subordinato alla prestazione di idonee garanzie.

 

A questo fine, pertanto, è bene interloquire con il liquidatore per verificare se il decreto di omologa contenga prescrizioni in tal senso.

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