Il Fondo Patrimoniale nella procedura esecutiva.

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  • Ultimo messaggio 01 settembre 2016
Dott.ssa Marinella Losco pubblicato 30 agosto 2016

Nel valutare le relazioni di stima C.T.U., in alcune di esse, ci ritroviamo a leggere, nella sezione “altre limitazioni di uso”, che il bene pignorato fa parte di un fondo patrimoniale costituito ai sensi dell’art.167 c.c.

Il disposto art.170 c.c. prevede che : "l’esecuzione sui beni  del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia"; ovviamente alle esigenze della famiglia vanno escluse quelle voluttuarie.

 Con le ultime riforme in materia di espropriazione forzata il creditore non agirà più con una azione revocatoria ma con un pignoramento immobiliare che avrà il suo corso anche se l’immobile staggito è inserito in un fondo patrimoniale; in questo caso, nell’ eventualità di una aggiudicazione, quali gli oneri e le conseguenze per l’aggiudicatario?

Un cordiale saluto.

 

                                                                                                                                   Dott.ssa Marinella Losco

inexecutivis pubblicato 01 settembre 2016

La dicitura contenuta nella relazione di stima, ove si limiti a specificare l’esistenza di un fondo patrimoniale è incompleta, o comunque non consente di compiere le valutazioni del caso, soprattutto quelle relative alla opponibilità del vincolo alla procedura, la quale è subordinata all’annotazione della costituzione del fondo a margine dell’atto di matrimonio in data antecedente a pignoramento.

Ricordiamo sul punto che Secondo Cass. Civ, Sez. U, 13 ottobre 2009, n. 21658 la costituzione del fondo patrimoniale di cui all'art. 167 cod. civ. è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 cod. civ., circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella del quarto comma, che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell'art. 2647 cod. civ., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo. (Nella specie, le S.U. hanno confermato la sentenza di merito che - in presenza di un atto di costituzione del fondo patrimoniale trascritto nei pubblici registri immobiliari, ma annotato a margine dell'atto di matrimonio successivamente all'iscrizione di ipoteca sui beni del fondo medesimo - aveva ritenuto che l'esistenza del fondo non fosse opponibile al creditore ipotecario).

Dunque, per rispondere alla domanda, occorre preliminarmente verificare se la costituzione del fondo patrimoniale sia stata annotata a margine dell’atto di matrimonio prima o dopo il pignoramento.

Se il vincolo non è opponibile, esso è tam quam non esset, e dunque il potenziale acquirente non deve compiere indagini ulteriori.

Se il vincolo è opponibile, sarà onere del debitore esecutato sollevare l’opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. In questo caso, dunque, occorrerà verificare se detta opposizione sia stata sollevata, (e quale esito abbia avuto), e se sia stato introdotto il relativo giudizio di merito ai sensi dell’art. 616 c.p.c..

A questo proposito, si tenga presente che ai sensi dell’art. 615 c.p.c., nel testo novellato dal d.l 69/2016, convertito in l. 119/2016 “Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile” (norma applicabile alle procedure iniziate a partire dal 2 agosto 2016, data di entrata in vigore della legge di conversione).

 

Si tenga ancora presente, comunque, che con sentenza n. 21110 del 28.11.2012, componendo un contrasto giurisprudenziale, le SU della Corte di Cassazione hanno affermato che “Il sopravvenuto accertamento dell'inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l'esercizio dell'azione esecutiva non fa venir meno l'acquisto dell'immobile pignorato, che sia stato compiuto dal terzo nel corso della procedura espropriativa in conformità alle regole che disciplinano lo svolgimento di tale procedura, salvo che sia dimostrata la collusione del terzo col creditore procedente. In tal caso, tuttavia, resta salvo il diritto dell'esecutato di far proprio il ricavato della vendita e di agire per il risarcimento dell'eventuale danno nei confronti di chi, agendo senza la normale prudenza, abbia dato corso al procedimento esecutivo in difetto di un titolo idoneo”.

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