inexecutivis
pubblicato
03 dicembre 2020
Nel giudizio di divisione il comproprietario ha la possibilità di chiedere ed ottenere, ai sensi dell’art. 720 c.c., l’attribuzione dell’intero previo versamento del valore delle altre quote.
Quello contemplato dall'art. 720 è un vero e proprio diritto potestativo del comproprietario, rispetto al quale le altre parti del giudizio versano in una condizione di mera soggezione, tale per cui, disposta la vendita dell’intero, questa andrebbe revocata, ove vi fosse domanda di assegnazione di uno dei comproprietari (Cass. civ., sez. II, 14 maggio 2008, n. 12119).
Il comproprietario non è tenuto a versare l’intero prezzo, ma solo la quota parte corrispondente al valore delle quote di cui ottiene il trasferimento in proprio favore. È comunque tenuto al versamento delle spese del giudizio di divisione in proporzione alla sua quota. In questi termini si esprime la giurisprudenza, la quale ha affermato che " Nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione" (Cass., sez. II, 8 ottobre 2013, n. 22903).
La strada ipotizzata ci sembra dunque del tutto praticabile.