Gara tra offerenti ai sensi dell'art. 573 c.p.c.

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  • Ultimo messaggio 18 maggio 2017
gdeseta pubblicato 12 maggio 2017

Buongiorno,

ho partecipato alle operazioni di vendita in una procedura esecutiva cui ero interessato e si è verificata questa situazione:

Erano state regolarmente depositate due offerte di acquisto, premesso che la mia offerta in busta era di 100.001,00 e quella dell'altro partecipante era di 100.000,00 e che le offerte a rialzo non potevano essere inferiori a 2.000,00 Euro, Il professionista, verificata la regolarità delle offerte, ha invitato gli offerenti a partecipare alla gara ai sensi dell’ art. 573 cpc

considerato che la mia offerta era maggiore ha fatto l'offerta l'altro offerente che ha offerto 102.000,00 quindi partendo dall'offerta più alta (100.001,00) avrebbe offerto 1.999,00 e non i 2.000,00 previsti dalla procedura 

il tutto si è verbalizzato ma subito dopo mi sono accorto che il rialzo era sotto la soglia minima.

ritengo che il rialzo sia privo di effetti giuridici e che il bene debba essere assegnato al maggior offerente dell'asta senza incanto.

cosa ne pensate?

 

 

 

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inexecutivis pubblicato 15 maggio 2017

Nel rispondere alla sua domanda dobbiamo muovere dalla premessa in forza della quale ai sensi dell’art. 573, comma 1 c.p.c., in caso di pluralità di offerte il professionista delegato deve invitare gli offerenti ad una gara “sull’offerta più alta”.

Applicando questo principio al suo caso riteniamo che la gara si sia svolta in modo irregolare, e che l’offerta di €. 102.000,00 sia inefficace, con la conseguenza che l’aggiudicazione avrebbe dovuto avvenire in favore di colui che aveva offerto €. 100.001,00.

Ovviamente in tutto questo assume decisivo rilievo quanto verbalizzato dal professionista delegato, poiché occorre che l’anomalia da lei riscontrata risulti anche dal verbale delle operazioni di vendita.

Si consideri, infatti, che il professionista delegato nell’esercizio delle sue funzioni assume la veste di pubblico ufficiale (in questo senso si è espressa, in tema di peculato, Cass. pen., Sez. VI, 14 ottobre 2009, n. 3872, secondo la quale “Il commissionario per la vendita delle cose pignorate, in quanto esecutore delle disposizioni del Giudice civile ai fini della conversione del compendio pignorato in equivalente pecuniario, esercita, quale ausiliario del Giudice, una pubblica funzione giudiziaria, rivestendo, conseguen­temente, la qualità di pubblico ufficiale”), con la conseguenza che le attestazioni dallo stesso compiute in ordine a quanto da lui materialmente fatto ed a quanto davanti a lui materialmente accaduto fanno piena prova, fino a querela di falso.

 

Quindi, prima di proporre reclamo ai sensi dell’art. 591 ter c.p.c. avverso il provvedimento di aggiudicazione, il consiglio che ci sentiamo di offrire è quello di richiedere immediatamente copia del verbale delle operazioni di vendita.

inexecutivis pubblicato 15 maggio 2017

Ovviamente andrà verificato anche quanto prevede l'ordinanza di vendita, poichè ai sensi dell'art. 576, comma 1 n. 6 cpc, il giudice dell'esecuzione fissa, con l'ordinanza di vendita, la misura minima dei rilanci (non è raro, tuttavia, che nell'ordinanza si disponga che sia lo stesso delegato a determinarla).

gdeseta pubblicato 15 maggio 2017

grazie

inexecutivis pubblicato 16 maggio 2017

grazie a lei

gdeseta pubblicato 16 maggio 2017

Dove posso trovare un format per fare il reclamo? Tale reclamo va fatto al giudice oppure al delegato ? Entro quando va fatto e sopratutto deve farlo necessariamente un legale per via telematica oppure posso prepararlo io e depositarlo in cancelleria? Ops !! Il verbale me lo sono fatto dare dal delegato all atto della gara...

inexecutivis pubblicato 18 maggio 2017

Occorre necessariamente un avvocato.

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