Fattura per lavori condominiali insoluta e decreto ingiuntivo precedente il DDT

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  • Ultimo messaggio 12 maggio 2020
fabrizioco pubblicato 07 maggio 2020

Buongiorno, con decreto di trasferimento datato 7/04/2014 sono diventato proprietario di un appartamento.

Nel condominio erano state effettuate opere di manutenzione straordinaria per formazione nuova canalizzazione fognaria. Fattura emessa il 29/01/2008.

Sembra che i condomini avessero versato l'intero ammontare, ma che il precedente amministratore abbia saldato la fattura solo per metà dell'importo.

Nell'anno 2011, non so ancora esattamente la data, la Società creditrice aveva intrapreso una azione legale per il recupero del credito con un decreto ingiuntivo, con relativa notifica al precedente amministratore, con pignoramento dei conti correnti, i quali risultavano a zero e quindi non eseguibile.

Io ovviamente scopro solo oggi il tutto perchè la Società creditrice ha inviato al Condominio una Diffida ad adempiere - messa in mora / interruzione della prescrizione. Il condominio viene diffidato a corrispondere entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della lettera la somma a saldo della fattura oltre agli interessi legali e spese accessorie di legge.

Vorrei sapere se la mia responsabilità è solidale con il condominio. Devo quindi contribuire alle spese per il legale che assisterà il condominio ed eventualmente saldare quella vecchissima fattura, ovviamente relativamente ai miei millesimi di proprietà?

So bene che secondo la legge, chi acquista un immobile sito all'interno di un condominio subentra in solido con il precedente proprietario nel pagamento delle spese condominiali dell'anno in corso e di quello precedente. Quindi la mia responsabilità dovrebbe essere esclusa. Nel caso il condominio venisse condannato, chi subentra nel versamento della mia quota? Gli altri condomini, oppure il creditore non avrebbe titolo per pretenderla e rimarrebbe insoluta?

Molte grazie e complimenti per la preparazione e per l'ottimo servizio che offrite.

inexecutivis pubblicato 12 maggio 2020

Rispondiamo all'interrogativo confermando il fatto che non le potrà essere chiesta alcuna somma.

Invero la giurisprudenza (cfr, di recente, cass. 25 Gennaio 2018, n. 1847) afferma che “L'obbligo del cessionario nei confronti del condominio si configura in capo a chiunque, sia pure, come nel caso in esame, in dipendenza di aggiudicazione forzata, succeda nella proprietà dell'immobile condominiale, non trovando applicazione il disposto dell'art. 2919 c.c. (Cass. Sez. 2, 09/07/1964, n. 1814)”, ribadendo, che si deve "individuare, ai fini dell'applicazione dell'art. 63, comma 2, disp. att. c.c., quando sia insorto l'obbligo di partecipazione a spese condominiali per l'esecuzione di lavori di straordinaria amministrazione sulle parti comuni (ristrutturazione della facciata dell'edificio condominiale)", deve farsi riferimento alla data di approvazione della delibera assembleare che ha disposto l'esecuzione di tale intervento, avendo la stessa delibera valore costitutivo della relativa obbligazione”.

E' evidente pertanto, che in caso di condanna del condominio, saranno gli altri condomini tenuti al pagamento.

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