fallimento post mortem

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  • Ultimo messaggio 25 febbraio 2021
martina11 pubblicato 23 febbraio 2021

buongiorno sono Martina e vi scrivo dalla provincia di Pescara,

la mia vicenda è abbastanza articolata,

mio Zio è stato dichiarato fallito post mortem, non aveva beni immobili se non un appartamentino in comproprietà con la moglie, tutti i parenti (compresa la figlia e la moglie e noi) abbiamo fatto rinuncia all'eredità.

 

Mio Nonno (morto prima di mio Zio) ha lasciato un testamento olografo (lo abbiamo ritrovato poco tempo fa in occasione del rassetto degli effetti di mia Nonna, anch' essa deceduta pochi mesi fa)

testamento che attribuisce alcuni beni, pari all'intero patrimonio del Nonno, direttamente a noi nipoti (beni di poco conto valore pari a 30.000 euro per ogni nipote, siamo in tutto 3 nipoti, uno dei tre è la figlia del fallito de cuius) con ovvia accettazione da parte di mia madre (figlia del Nonno deceduto) e dei suoi fratelli (uno dei quali è il fallito premorto).

Vorremmo pubblicare il testamento e procedere con la successione ma farlo in questa fase immagino possa apparire come un escamotage per aggirare la curatela..e magari esporci ad inutili controversie con la curatela, quali, parlo da ignorante, azione di riduzione o impugnazione.

Ovviamente noi agiamo nella massima buona fede ma non vorremmo per nessun motivo al mondo cagionare danni o controversie.

 

Grazie, buona giornata

 

 

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martina11 pubblicato 24 febbraio 2021

buongiorno

 

qualcuno riesce a offrirmi riscontro ?

 

grazie

Martina

inexecutivis pubblicato 25 febbraio 2021

Purtroppo il curatore porebbe agire con l'azione di riduzione, asserendo che al de cuius (fallito) è stata sottratta la quota di legittima.

In argomento, occorre muovere dalla considerazione per cui il legislatore ha inteso tutelare talune categorie di eredi, riservando loro una quota dell’asse ereditario, a prescindere dalle determinazioni volitive del de cuius. Si tratta dei legittimari, che l’art. 536 c.p.c. individua nei discendenti e nel coniuge, nonché negli ascendenti qualora i discendenti manchino.

La protezione di cui questi soggetti godono non opera solo nell’ambito dei trasferimenti mortis causa, ma spiega i suoi effetti anche nei negozi a titolo donativo.

Il primo dei rimedi che l’ordinamento appresta all’erede legittimario è l’azione di riduzione, disciplinata agli artt. 553 e ss c.c.

L’azione di riduzione è un’azione di accertamento costitutivo volta ad ottenere la pronuncia di una sentenza dichiarativa della inefficacia delle disposizioni testamentarie o delle donazioni che contengano disposizioni lesive della quota di legittima. Oggetto dell’azione di riduzione sono, nell’ordine le disposizioni testamentare e le donazioni, salvo che le disposizioni testamentarie abbiano avuto ad oggetto la quota disponibile. A loro volta, le donazioni sono colpite partendo dalla più recente alla più anteriori.

L’art. 558 prevede che le disposizioni testamentarie si riducono proporzionalmente.

In ogni caso, ai sensi dell’art. 2652, n. 8 c.c. la domanda di riduzione di cui si è appena detto deve essere trascritta, e se è trascritta dopo 10 anni dalla morte del donante non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.

martina11 pubblicato 25 febbraio 2021

Buon pomeriggio

 

grazie mille per la solerte risposta

 

la quota disponibile nel nostro caso è solo il 25% (se non ho capito male la legittima è 25% Nonna defunta dopo il Nonno e 50% i 2 figli)

 

quindi desumo che solo la curatela potrebbe procedere con l'azione di riduzione, visto che vi è comune accordo per tutto da parte dei famigliari in vita...anche se mi sembra davvero irreale...e poco conveniente visto che si tratta di beni modestissimo valore, 

 

a questo punto immagino sia meglio attendere la chiusura del fallimento (immagino si chiuda a breve visto che non è presente granchè di attivo) per poi pubblicare il testamento, ovviamente rispettando i 10 anni, sarebbe un peccato non poter rispettare la volontà del nonno deceduto,

 

e non vorremmo mai fare qualcosa che possa stridere con la procedura in corso

 

 

Martina

 

 

inexecutivis pubblicato 25 febbraio 2021

Ci sembra una buona idea quella di attendere.

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