Estromissione da asta in quanto procura notarile non specifica i poteri per firmare l'offerta

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  • Ultimo messaggio 21 febbraio 2022
lupagnello@gmx.com pubblicato 16 dicembre 2021

Buongiorno, Vi chiedo delucidazioni in merito all'azione di estromissione da parte del delegato alla vendita durante l'aperture delle buste, del mio legale munito di delega notarile, in quanto, a detta dello stesso delegato:

"la procura notarile non era completa in quanto non rientrava nei poteri dell'avvocato, di firmare l'offerta che, per contro, avrebbe dovuto essere firmata direttamente dalla persone interessate all’acquisto

 

 Inoltre il delegato alla vendita ha ulterioremente precisato che: 

"nella procura notarile non vi era un limite massimo di offerte"

Il risultato è che l'asta, tenutasi 3 giorni fa, è stata assegnata a poco più del prezzo base, a persona già conosciuta dallo stesso delegato, e già intervenuta in altre aste dello stesso compendio immobiliare, e quindi con forti interessi a acquistare l'intero compendio con poco.

Per scrupolo, ho fatto verificare la procura notarile redatta dal mio notaio, da altri 2 notai, che mi hanno confermato che la procura è esaustiva e conferiva i pieni poteri al mio legale e che nello standard di procure non c’è l’obbligo di indicare il limite massimo di offerte.

 

 

Richiedo il vostro parere in merito a quanto sopra descritto, e quali iniziative potrei intraprendere per oppormi a questa ingiusta decisione del delegato e possibilmente far si che la stessa asta venga rifatta.

Vi ringrazio anticipatamente.

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inexecutivis pubblicato 16 dicembre 2021

Condividiamo l'analisi di chi ha ritenuto valida la procura, anche se una valutazione compiuta potrebbe derivare solo dallo studio della medesima. Il nostro suggerimento è quello di impugnare con lo strumento del reclamo ex art. 591-ter c.p.c. il verbale di aggiudicazione.

lupagnello@gmx.com pubblicato 16 dicembre 2021

Vi ringrazio per la risposta, che conferma le ns. valutazioni precedenti, ma per maggior sicurezza vi inoltro copia della procura notarile a favore dell'avvocato. 

A noi questa procura pare omnicomprensiva, e che quindi include anche la possibilità dell'avvocato di presentare e firmare la lettera di partecipazione all'asta da parte dei deleganti, come avvenuto ma contestato dal delegato alle vendite.

Sicuramente impugneremo questa decisione del delegato, ma vorrei chiedervi se dobbiamo attendere che il verbale del delegato alla vendita sia fatto o possiamo attivarci subito e depositare il ricorso ex art 591 ter cpc si da ora?

Grazie 

 

 

 

Allega file

jo norel pubblicato 17 dicembre 2021

Buongiorno ancora,

Augurandomi che abbiate ricevuto l'allegato della procura notarile in favore dell'avvocato redatta per poter partecipare all'asta immobiliare in questione, vi prego di farmi avere la vostra opinione sulla correttezza della stessa, che a mio parere dava pieni poteri all'avvocato anche di firmare l'offerta presentata in vece dell'offerente.

Le frasi: “partecipare all’asta” - "vengono conferite alla procuratrice le più ampie facolta per l'espletamento del mandato, e a titolo meramente esemplificativo: ..." -  “fare tutto quant'altro la procuratrice riterrà necessario ed opportuno per l'aggiudicazione dell'immobile”

Potrebbero essere soggette ad altra interpretazione, e quindi escludere il potere di firma dell'offerta?

Resto in attesa di un vostro riscontro. Grazie

 

lupagnello@gmx.com pubblicato 17 dicembre 2021

 

Buongiorno ancora,

Augurandomi che abbiate ricevuto l'allegato della procura notarile in favore dell'avvocato redatta per poter partecipare all'asta immobiliare in questione, vi prego di farmi avere la vostra opinione sulla correttezza della stessa, che a mio parere dava pieni poteri all'avvocato anche di firmare l'offerta presentata in vece dell'offerente.

Le frasi: “partecipare all’asta” - "vengono conferite alla procuratrice le più ampie facolta per l'espletamento del mandato, e a titolo meramente esemplificativo: ..." -  “fare tutto quant'altro la procuratrice riterrà necessario ed opportuno per l'aggiudicazione dell'immobile”

Potrebbero essere soggette ad altra interpretazione, e quindi escludere il potere di firma dell'offerta?

Resto in attesa di un vostro riscontro. Grazie

inexecutivis pubblicato 19 dicembre 2021

non vediamo ostacoli alla validità della procura. L'unico limite che possiamo immaginare è quello per cui non è indicato il prezzo massimo di vendita, il che avrebbe potuto creare qualche dubbio in sede di gara.

lupagnello@gmx.com pubblicato 20 dicembre 2021

Buongiorno e grazie per la risposta.

Scusate se insisto su questo, ma ritenevo che le delege notarili, soprattutto in un asta non dovessero riportare importi massimi, in quanto oggetto tra delegante e avvocato delegato.

Quindi sono a chiedervi, se la specifica del "prezzo massimo di vendita" nella procura notarile è una voce che consente l'esclusione dall'asta? E soprattutto il giudice dell'esecuzione potrebbe considerarla basilare per la partecipazione all'asta?

La mancata indicazione del prezzo massimo nella delega notarile può fare annullare la delega notarile e la partecipazione all'asta anche se i deleganti hanno sottoscritto con all'avvocato delegato, gli importi massimi con un atto ?

inexecutivis pubblicato 24 dicembre 2021

Questo è esattamente il punto. Non vi sono orientamenti univoci in merito.

jo norel pubblicato 19 gennaio 2022

Buongiorno mi duole ritornare sull'argomento, ma a seguito dell'estromissione dalla partecipazione all'asta del mio legale, l'evoluzione dell'opposizione del mio legale sta riscontrando delle anomalie.

Il mio legale in data 17/12 ha richiesto via PEC di poter accedere al fascicolo per visualizzare il verbale di vendita, in data 20.12 viene negata l'autorizzazione alla consultazione, poichè il richiedente "non è parte processuale". Quindi in data 23/12 ha depositato opposizione agli atti del Giudice delegato. Tuttavia dallo storico del fascicolo in data 4/1 visualiziamo il deposito del "verbale di vendita" e il 12/1 visualiziamo l'accettazione da parte del Giudice della vendita. Quindi ad oggi 19.12 non visualiziamo ancora la nostra opposizione al verbale di vendita. Inoltre, per vie traverse, veniamo a sapere che l'aggiudicatario ha già versato l'importo a definizione della vendita, e che il decreto di trasferimento sia già redatto e pronto per la registrazione prima di fine mese.

Vi pongo le seguenti domande:

- la nostra opposizione depositata il 23.12 può essere omessa e non registrata agli atti, visto che il mio legale è stato estromesso dall'asta e quindi ritenuto non parte processuale?

- Se questa situazione persiste non si può concretizzare  l'art 323 cp, Abuso d'ufficio / Turbativa d'asta?

Visto quanto sta accedendo e l'evidente intromissione dell'aggiudicatario, ben conosciuto nell'ambiente, avete qualche suggerimento su come riportare "sulla retta via" legale la questione che vi ho sottoposto?

Vi ringrazio anticipatamente

 

robertomartignone pubblicato 19 gennaio 2022

Fate istanza al GE , chiedendo chiarimenti in meritto all ' intera situazione .

jo norel pubblicato 19 gennaio 2022

Buongiorno, infatti il problema è proprio quello

L'istanza di opposizione agli atti l'abbiamo fatta e depositata il 23.12, ma ad oggi, stranamente non è visibile nello storico degli atti. 

Una volta registrata l'istanza avremmo potuto fare anche la richiesta di autorizzazione all'accesso agli atti del fascicolo, ma se l'istanza di opposizione non viene registrata saremo esclusi a tutti gli effetti pratici.

Sicuramente il legale chiederà un incontro con il GE proprio per avere un chiarimento della situazione, ma l'impressione è non ci sia la volontà di procedere in questa direzione. 

inexecutivis pubblicato 20 gennaio 2022

Dal contenuto della domanda ci sembra di capire che, tecnicamente, sia stata promossa un reclamo ai sensi dell'art. 591-ter cpc avverso il verbale di aggiudicazione.

Ci sembra molto strano che l'atto non sia visibile nel fascicolo dell'esecuzione, poichè questo vuol dire che la cancelleria non lo ha accettato. Di conseguenza il giudice non lo vede (infatti gli atti depositati da chiunque per essere visti dal giudice devone essere accettati dalla cancelleria).

A volte accade che l'atto venga scaricato con qualche giorno di ritardo (sopratutto nei tribunali piccoli dov'è presente un solo cancelliere nelle esecuzioni e questi è assente), ma se il deposito è avvenuto il 23 dicembre il tempo trascorso di cembra eccessivo.

Secondo noi occorre interloquire con la cancelleria e chiedere delucidazioni.

jo norel pubblicato 24 gennaio 2022

Grazie per la risposta. Infatti Il legale ha promosso un reclamo ai sensi art 591ter già il 23.12, che avrebbe dovuto essere recepito prima ancora del verbale che è stato depositato il 4.1. 

Il mio legale è già andato in cancelleria per sollecitare l'apertura e la registrazione del reclamo il 5/1, poi il 17/1 e infine il 20.1 quando è dovuto rimanere fisicamente in cancelleria per vedere registrato il ns reclamo nel fascicolo. 

In data 21/1 abbiamo chiesto l'autorizzazione alla consultazione del fascicolo, che ci è stata negata. Riproporremo la stessa il 24.1 insieme alla richiesta di colloquio con il GE.

Purtoppo il tribunale è tutt'altro che piccolo, e il mio leggale non è un novellino, per cui la situazione appare a tutti abbastanza opaca.

Vi ringrazio per la Vs assistenza.

 

 

inexecutivis pubblicato 26 gennaio 2022

Grazie per le info. Ci tenga aggiornati!

jo norel pubblicato 28 gennaio 2022

Buongiorno e grazie per l'interessamento. 

A fronte della nostra istanza il giudice ha fissato udienza in presenza, e in tale occasione abbiamo depositato un nuovo reclamo ex art. 591ter c.p.c più dettagliato del primo .

Il mio legale mi riferisce che il GE è stato molto indisponente e poco incline all’ascolto, per cui ci aspettiamo già un rigetto al quale ci opporremo nuovamente facendo un reclamo al collegio ex art 669 terdecies cpc. 

Nel frattempo il mio avvocato è stato contattato dall’avvocato del debitore ex-proprietario del compendio in questione, il quale riferisce che nell’ambito di altre 2 procedure esecutive, nonostante avessero trovato e sottoposto, nel corso degli ultimi 4/5 anni, delle soluzioni extra-procedura, molto più vantaggiose per i creditori procedenti, pare che l’avvocato di una banca creditrice si sia sempre messo di traverso e che nelle successive aste, anche con l’intervento di un delegato alla vendita, lo stesso aggiudicatario di quest’ultima sia riuscito ad aggiudicarsele a prezzi irrisori.

L’avvocato del debitore, che ha chiesto un incontro informale e che ha riferito anche altre recenti “stranezze” sta raccogliendo informazioni sull’aggiudicatario e sull’avvocato della banca creditrice suddetta, con l’intento di perseguire sull’ art.353 cp.

Visto che anche da parte nostra c’è questo sospetto, abbiamo accettato l’incontro.

A parte la questione ideologica sulla giustizia, ma visto il mio interesse e la necessità intrinseca all’acquisizione dell’immobile in questione, secondo voi ha un senso procedere anche in questa direzione dando le informazioni che l’avvocato del debitore richiederà?

Cordiali saluti

inexecutivis pubblicato 31 gennaio 2022

La mole del contenzioso ha purtroppo snaturato la funzione dell'udienza (in cui possono arrivare a celebrarsi anche 60 processi alla volta), in cui i giudici dovrebbero dedicarsi all'ascolto delle parti. Il numero dei procedimenti è tale per cui questo di fatto non avviene nei termini in cui le parti ed i loro difensori si attendono.

Quanto alle soluzioni vantaggiose rifiutate, osserviamo che normalmente i debitori non si muovono con la necessaria avvedutazza, la quale imporrebbe ad esempo di depositare assegni circolari della somma che si intende offrire. Questo metterebbe il creditore ed il suo difensore dinanzi al fatto compiuto.

Quanto ai profili di responsabilità penale, è difficile fare una previsione poichè occorrerebbe comprendere in profondità le dinamiche di quanto accaduto.  

jo norel pubblicato 16 febbraio 2022

Buongiorno vi scrivo ancora per richiedervi nuovi chiarimenti in merito alla mia “Odissea” a seguito all’esclusione del mio legare da un’asta, come riportato nelle precedenti comunicazioni.

Finalmente in data odierna Il GE scioglie la riserva assunta il 27 gennaio con ordinanza che cita testualmente:

Visto il reclamo ex-art 591 ter cpc depositato dall’offerente esclusa, rilevato che occorra disporre l’integrazione del contraddittorio anche nei confronti dell’aggiudicatario prima di statuire un reclamo proposto; fissa nuova udienza al …., dispone che il professionista delegato dia comunicazione del reclamo e dell’udienza all’aggiudicatario entro …. Affinchè lo stesso possa partecipare all’udienza e valutare se costituirsi mediante difensore.

In seguito alla mia presentazione del reclamo ex-art 591 ter cpc, ritenevo che l’unica opzione del Giudice dell’esecuzione fosse di accettare o rifiutare il reclamo, ovvero che l’unico titolare del giudizio in merito al reclamo fosse lo stesso GE.

Vi richiedo quindi una vostra opinione in merito e una risposta alle seguenti domande:

- Non dovrebbe essere il GE l’unico a dover decidere se l’opposizione è accettata o meno? E di conseguenza indire una nuova asta o confermare la vendita al primo aggiudicatario?

- Voi ritenete che ci sia un valido motivo per dover fare un contraddittorio con l’aggiudicatario in questo caso specifico, visto che fu il delegato alle vendite a decidere l’estromissione del mio legale dall’asta? O è normale prassi convocare tutte le parti per prendere una decisione su quanto definito dal delegato alle vendite?

- Una decisione presa dal GE scaturita da un simile incontro o contraddittorio potrebbe precludere la ns possibilità di procedere con la successiva opposizione reclamo ex art 669 terdecies cpc nel caso il mio reclamo venga rigettato?

 Ringraziandovi anticipatamente resto in attesa di un vostro commento.

inexecutivis pubblicato 17 febbraio 2022

Riteniamo che la decisione del giudice sia corretta e di buon senso. E' corretta perchè conforme all'art. 485 cpc; è di buon senso perché è giusto, prima di adottare decisioni che possano pregiudicare qualcuno, porlo in condizione di esprimere il proprio punto di vista, il che vuol dire assicurare il diritto di difesa ex art. 24 della Costituzione.

Questo non vuol dire che poi non sarà il giudice a dcidere, vuol dire solo assicurare il principio, sacro, del contraddittorio.

Aggiungiamo inoltre che questo tipo di decisioni sono abbastanza comuni.

jo norel pubblicato 17 febbraio 2022

Vi ringrazio per la risposta che tuttavia non risponde nel merito della mia domanda.

Per essere più specifico, riassumo brevemente la questione:

-        -  Il delegato alla vendita estromette prima dell’asta il mio legale adducendo che  "la procura speciale notarile non era idonea, in quanto non rientrava nei poteri dell'avvocato, di firmare l'offerta che, per contro, avrebbe dovuto essere firmata direttamente dalla persona interessate all’acquisto.

-      -    Noi presentiamo reclamo ex-art 591 ter cpc, elencando le motivazioni a favore della correttezza della procura notarile redatta per partecipare all’asta.

-       -   Il GE quindi fissa l’udienza rilevando che occorra disporre l’integrazione del contraddittorio anche nei confronti dell’aggiudicatario.

 

Quindi l’oggetto del contendere è la ns procura notarile ritenuta non idonea dal Delegato alla vendita.

Sono d’accordo che sia assolutamente giusto e di buon senso informare l’aggiudicatario, poiché è il primo a poter essere pregiudicato da un giudizio, ma non riesco a comprendere per quale motivo lo stesso possa entrare nel merito di una PROCURA NOTARILE indirizzata al Tribunale …, sezione civile…, esecuzioni immobiliare...e ai suoi organi.

Il giudizio sulla correttezza o meno della ns. procura notarile dovrebbe essere materia esclusiva del GE ed eventualmente dello stesso delegato (che ha già giudicato in merito), ma non di un terzo estraneo al Tribunale, che avrà ha il diritto di esprimere la sua opinione se il GE decidesse di rifare l’asta, ma non il diritto di esprimere il giudizio sulla correttezza della procura.

In poche parole mi pare che si coinvolga nello specifico giudizio sulla validità della ns procura notarile, un soggetto che, anche se giustamente coinvolto nella questione, è estraneo al merito della documentazione da noi presentata e la cui competenza esclusiva è del Tribunale e specifica per la procedura esecutiva nr XYZ e quindi del GE.

 

robertomartignone pubblicato 17 febbraio 2022

 L ' aggiudicatario deve partecipare in quanto è parte interessata .

jo norel pubblicato 18 febbraio 2022

Buongiorno Sig Martignone, la ringrazio per il commento sul quale siamo d'accordo, come anche sul diritto di esprimere un'opinione in merito al giudizio del GE.

Non siamo invece d'accordo sul fatto che l'aggiudicatario possa dare una sua valutazione (anche che sia per mezzo del suo legale) in merito alla procura notarile da noi presentato e che a giudizio del delegato alla vendita non era idonea.

Sarebbe come dare all'aggiudicatario la facolta di un giudizio sulla stessa attività del delegato alla vendita, cosa che per quanto ne so, è esclusivo potere del GE.

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